lunedì 12 aprile 2010

Legge sulla privacy: le regole per il trattamento dei dati

In questo post esaminiamo le regole per il trattamento dei dati personali, a cui sono sottoposti titolari e responsabili: faremo riferimento al Titolo 3 della Parte 1 del D. lg. 196/2003; dato il carattere introduttivo di questa guida, e dato che il nostro obiettivo è affrontare le problematiche che possono riguardare la gestione di un sito web (di privati o di piccole aziende), non prenderemo in considerazione gli articoli riguardanti le regole per i soggetti pubblici (dal 18 al 22).

Per quanto riguarda le modalità del trattamento e i requisiti affinché il trattamento dei dati sia lecito, riportiamo per intero il testo dell'art. 11, comma 1:

I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.


Inoltre, contestualmente alla raccolta dei dati, l'interessato deve essere informato (dal titolare o dai responsabili) circa i dati raccolti e le finalità del trattamento: in ciò consiste l'informativa, di cui si parla nell'art. 13. Quest'ultimo elenca puntualmente gli elementi che devono essere presenti nell'informativa:

a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare [...].

Per quanto riguarda la cessazione del trattamento, affrontata nell'art. 16, vale la pena osservare che i dati interessati possono essere, tra le altre eventualità, ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti. Il proprietario di un forum, per fare un esempio tratto dal web, che sia anche titolare del trattamento dei dati degli iscritti, qualora decida di cedere la proprietà e la gestione del forum a qualcun altro, può cedergli anche i dati degli iscritti, e quest'ultimo diviene automaticamente il nuovo titolare del trattamento (le finalità del trattamento, legate alla gestione del forum, non sono infatti cambiate).

Nel prossimo articolo continueremo ad esaminare le regole per il trattamento dei dati e, in particolare, quelle ulteriori a cui devono sottostare i soggetti privati.

A presto.

lunedì 5 aprile 2010

Legge sulla privacy: i diritti dell'interessato

Dopo aver introdotto alcune definizioni riguardanti sia i dati personali che i soggetti coinvolti, in questo articolo cominciamo a vedere in dettaglio quali sono i diritti dell'interessato, ovvero, come abbiamo visto nell'ultimo articolo, della persona (fisica o giuridica) a cui si riferiscono i dati.

I diritti dell'interessato vengono sinteticamente descritti nell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (Legge sulla Privacy, più volte citato), mentre nei successivi articolo dall'8 al 10 si parla dell'esercizio di tali diritti.

Nel trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:
  • di accedere ai dati che lo riguardano;
  • di conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento, il titolare e i responsabili e l'identità di eventuali altri soggetti a cui i dati possono essere comunicati;
  • di ottenere correzioni, aggiornamenti e integrazioni dei dati, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima di essi;
  • di opporsi al trattamento qualora sia per finalità di vendita, pubblicità o marketing.
Per esercitare tali diritti, l'interessato può rivolgersi direttamente al titolare o ai responsabili del trattamento, senza particolari formalità, salvo alcuni casi pervisti all'art. 8, su cui però non entriamo: la richiesta può essere presentata tramite posta, fax, posta elettronica e addirittura oralmente, purché sia possibile accertare l'identità dell'interessato. Il titolare, da parte sua, è tenuto ad adottare tutte le misure idonee affinchè l'interessato possa avere agevolmente riscontro dei dati trattati e, inoltre, possa esercitare tutti gli altri diritti.

Visti i diritti dell'interessato e le modalità generali di esercizio di essi, dal prossimo post cominciamo a vedere le regole per il trattamento dei dati e gli adempimenti che riguardano il titolare e i responsabili.

A presto.

sabato 3 aprile 2010

Buona Pasqua!

Scrivo questo post-lampo per porgere a tutti i visitatori del mio sito e di questo blog i migliori auguri di buona Pasqua.

A presto.

venerdì 2 aprile 2010

Aggiornamento sull'avvistamento dell'UFO

Anche se molti ci sono arrivati da soli, dati i numerosi indizi disseminati nel post di ieri (non ultimo la data di pubblicazione...), è meglio dirlo chiaramente: si trattava di un pesce d'aprlie!

Cominciamo dall'immagine, che (ovviamente) è ritoccata. il misterioso oggetto che si vede nel cielo l'ho ottenuto tagliando, aggiustando e incollando la foto di un pesce (un tonno, per la precisione): la foto originale (di pubblico dominio) è reperibile su Wikipedia in questa pagina. Facendo un ingrandimento, nemmeno troppo spinto, era facile rendersi conto della vera natura del "misterioso oggetto ellittico".

Nel breve post, poi, erano evidenziate in rosso alcune parole:
  • oggi (per due volte): era ovviamente riferito alla data (1 Aprile);
  • proprietà: era riferito alle proprietà del file dell'immagine, visibili (per chi non lo sapesse) scaricando il file, cliccando con il destro e selezionando Proprietà;
  • riepilogo: nella finestra delle proprietà dell'immagine, c'è una tab chiamata Riepilogo.
  • si commenta da sola: era riferito al campo Commenti nella scheda Riepilogo, nel quale era presente un indizio (che non vi svelo);
  • ellittico: beh, lo ammetto, questa era veramente contorta, da mettere a dura prova anche un un esperto debunker come Paolo Attivissimo. Provate a scrivere "ellittico" come ell-ittico... "ittico", è chiaro adesso?
A risentirci il prossimo anno.

giovedì 1 aprile 2010

Avvistamento di un misterioso oggetto volante in provincia di Roma


Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro... l'immagine si commenta da sola.
L'ho scattata ieri pomeriggio, ma l'ho pubblicata solo oggi: dopo aver meditato a lungo sulle proprietà di quel misterioso oggetto ellittico, ho fatto dentro di me un riepilogo e finalmente ho cliccato "pubblica".

Se qualcuno è a conoscenza di ulteriori dettagli, è invitato a lasciare un commento, ma entro oggi!

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: consultate il post del 2 aprile 2010.

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