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lunedì 12 aprile 2010

Legge sulla privacy: le regole per il trattamento dei dati

In questo post esaminiamo le regole per il trattamento dei dati personali, a cui sono sottoposti titolari e responsabili: faremo riferimento al Titolo 3 della Parte 1 del D. lg. 196/2003; dato il carattere introduttivo di questa guida, e dato che il nostro obiettivo è affrontare le problematiche che possono riguardare la gestione di un sito web (di privati o di piccole aziende), non prenderemo in considerazione gli articoli riguardanti le regole per i soggetti pubblici (dal 18 al 22).

Per quanto riguarda le modalità del trattamento e i requisiti affinché il trattamento dei dati sia lecito, riportiamo per intero il testo dell'art. 11, comma 1:

I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.


Inoltre, contestualmente alla raccolta dei dati, l'interessato deve essere informato (dal titolare o dai responsabili) circa i dati raccolti e le finalità del trattamento: in ciò consiste l'informativa, di cui si parla nell'art. 13. Quest'ultimo elenca puntualmente gli elementi che devono essere presenti nell'informativa:

a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare [...].

Per quanto riguarda la cessazione del trattamento, affrontata nell'art. 16, vale la pena osservare che i dati interessati possono essere, tra le altre eventualità, ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti. Il proprietario di un forum, per fare un esempio tratto dal web, che sia anche titolare del trattamento dei dati degli iscritti, qualora decida di cedere la proprietà e la gestione del forum a qualcun altro, può cedergli anche i dati degli iscritti, e quest'ultimo diviene automaticamente il nuovo titolare del trattamento (le finalità del trattamento, legate alla gestione del forum, non sono infatti cambiate).

Nel prossimo articolo continueremo ad esaminare le regole per il trattamento dei dati e, in particolare, quelle ulteriori a cui devono sottostare i soggetti privati.

A presto.

lunedì 5 aprile 2010

Legge sulla privacy: i diritti dell'interessato

Dopo aver introdotto alcune definizioni riguardanti sia i dati personali che i soggetti coinvolti, in questo articolo cominciamo a vedere in dettaglio quali sono i diritti dell'interessato, ovvero, come abbiamo visto nell'ultimo articolo, della persona (fisica o giuridica) a cui si riferiscono i dati.

I diritti dell'interessato vengono sinteticamente descritti nell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (Legge sulla Privacy, più volte citato), mentre nei successivi articolo dall'8 al 10 si parla dell'esercizio di tali diritti.

Nel trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:
  • di accedere ai dati che lo riguardano;
  • di conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento, il titolare e i responsabili e l'identità di eventuali altri soggetti a cui i dati possono essere comunicati;
  • di ottenere correzioni, aggiornamenti e integrazioni dei dati, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima di essi;
  • di opporsi al trattamento qualora sia per finalità di vendita, pubblicità o marketing.
Per esercitare tali diritti, l'interessato può rivolgersi direttamente al titolare o ai responsabili del trattamento, senza particolari formalità, salvo alcuni casi pervisti all'art. 8, su cui però non entriamo: la richiesta può essere presentata tramite posta, fax, posta elettronica e addirittura oralmente, purché sia possibile accertare l'identità dell'interessato. Il titolare, da parte sua, è tenuto ad adottare tutte le misure idonee affinchè l'interessato possa avere agevolmente riscontro dei dati trattati e, inoltre, possa esercitare tutti gli altri diritti.

Visti i diritti dell'interessato e le modalità generali di esercizio di essi, dal prossimo post cominciamo a vedere le regole per il trattamento dei dati e gli adempimenti che riguardano il titolare e i responsabili.

A presto.

lunedì 29 marzo 2010

Legge sulla privacy: le persone coinvolte

Nell'ultimo post sull'argomento abbiamo introdotto alcune definizioni riguardanti i dati personali, così come presentate nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003; in questo post, continuando con le definizioni preliminari, esamineremo le persone coinvolte nel trattamento dei dati personali.

Partendo dalla persona a cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento, questa viene definita dal testo di legge l'interessato.

Per quanto riguarda, invece, le persone che effettuano il trattamento di dati personali, l'art. 4 parla di titolare, responsabile e incaricato del trattamento; vediamo in dettaglio che cosa significa:
  • titolare: può essere sia una persona fisica che giuridica e ad esso competono "le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati (...)";
  • responsabile: può essere ancora una persona fisica o giuridica ed è preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;
  • incaricato: una persona fisica che esegue materialmente il trattamento dei dati, dietro autorizzazione del titolare o del responsabile.
La designazione di uno o più responsabili, da parte del titolare, è facoltativa.

Nel caso, ad esempio, di un ufficio pubblico che tratta dati personali, l'ufficio stesso, inteso come istituzione, è titolare del trattamento, mentre gli impiegati che fisicamente accedono ai sistemi informativi per inserire o modificare dati sono gli incaricati.

Ulteriori precisazioni su questi tre ruoli sono contenute negli articoli 28, 29 e 30 del testo: senza entrare nei dettagli, osserviamo soltanto che sia la designazione del responsabile da parte del titolare che degli incaricati deve avvenire per iscritto.

Consideriamo il caso di un sito web che offra ai propri visitatori, previa registrazione, dei servizi interattivi: all'atto della registrazione, gli utenti possono fornire alcuni dati personali, come nome, cognome, indirizzo email, ecc... il cui trattamento deve avvenire in conformità alla legge. La situazione più semplice che si può verificare è quella in cui il proprietario del sito (intestatario del dominio e del contratto di hosting) si occupi personalmente di gestire il sito stesso, senza l'aiuto di altri webmaster o amministratori: in tal caso egli è sia titolare del trattamento che unico incaricato. Se, invece, il proprietario delega un webmaster alla gestione del sito, quest'ultimo è l'incaricato, mentre il proprietario resta il titolare.

L'art. 4 contiene molte altre definizioni, oltre alle poche riportate in questo post e nel precedente, e, dato il carattere introduttivo di questa mini-guida, non è il caso di presentarle tutte in modo sistematico: nei prossimi post, se sarà necessario, riprenderemo quelle di cui faremo uso.

Terminata questa prima parte introduttiva, dal prossimo articolo ci interesseremo, in dettaglio, dei diritti dell'interessato e dei doveri del titolare.

A presto.

giovedì 25 marzo 2010

Legge sulla privacy: i dati personali

Come anticipato nello scorso post della categoria legge e web, in questo articolo cominciamo ad occuparci delle problematiche relative al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quanto può interessare un webmaster.

Anche se l'ho scritto già qualche decina di volte negli scorsi post, a scanso di equivoci preferisco ripeterlo: io non sono un avvocato e non ho compiuto studi sistematici sugli argomenti legali di cui parlo nei miei post, quindi, pur ponendo sempre la massima attenzione a fornire informazioni attendibili, vi invito a prendere quanto scrivo solo come spunto di riflessione e, nel caso di dubbi, a rivolgervi al vostro legale di fiducia.

Prima di entrare nello specifico, è opportuoo introdurre alcune nozioni sulla privacy, presentate nei primi articoli del decreto n. 196/2003, allo scopo di cominciare a fissare alcuni punti.

Innaizitutto, il testo di legge (composto di ben 186 articoli) si divide in tre parti:
  1. DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-45): in questa parte vengono introdotte i principi e le definizioni generali e ad esso dedicheremo questo post e alcuni dei successivi;
  2. DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI: (artt. 46-140): qui vengono date disposizioni per l'applicazione a particolari ambiti e di questa parte affronteremo solo quanto può interessare il responsabile di un sito web;
  3. TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI (artt. 141-186): in questa parte vengono illustrate le sanzioni (anche penali) che possono derivare dalla non osservanza della legge e anche a questo aspetto, nei prossimi post, dedicheremo la necessaria attenzione.
L'art. 1 del testo stabilisce che "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano": il primo passo è quindi capire che cosa si debba intendere per "dati personali" e per "diritto alla protezione" di essi; in questo articolo, in particolare, ci concentreremo sulla definizione di dato personale.

L'art. 4 fornisce la seguente definizione di dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (...).

I dati personali, a loro volta si dividono in:
  • dati sensibili: permettono di rivelare alcune caratteristiche di una persona, come la religione, l'origine etnica, l'orientamento politico, ecc...
  • dati identificativi: permettono l'identificazione diretta di una persona (per esempio, nome e cognome, codice fiscale, ecc...);
  • dati giudiziari: permettono di rivelare la situazione giudiziaria della persona, ad esempio se ha carichi pendenti, se è imputata in un processo, ecc...
Oltre alla definizione di dati personali, l'art. 4 definisce anche il cosiddetto dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile (un esempio di dato anonimo, tipico nella gestione di un sito web, può essere il numero di accessi effettuati ad un sito usando un certo browser: in tal caso, sappiamo che un certo numero di persone hanno visitato il nostro sito usando quel browser, ma non possiamo identificarle).

Chiarito che cosa si intende per dato personale, nel prossimo articolo ci occuperemo delle persone che entrano in gioco, dal titolare del trattamento all'interessato.

A presto.

lunedì 22 marzo 2010

La legge sulla privacy e i siti web

Con questo post intendo riprendere la pubblicazione di argomenti riguardanti il rapporto tra la legge e il web, che ho interrotto qualche mese fa con la serie di articoli dedicati al diritto d’autore.

In questa nuova serie di articoli, tratterò le problematiche relative alla legge sulla Privacy, con particolare riferimento ai risvolti che può avere nella gestione di un sito web. Le situazioni che si possono presentare sono molteplici e non sempre evidenti: ad esempio, se il sito in questione offre un servizio che richiede registrazione da parte degli utenti, è chiaro che il responsabile del sito deve essere autorizzato dagli utenti stessi a trattare i dati forniti in fase di registrazione; un po’ meno evidente è questa necessità nel caso in cui il sito non offra alcun servizio interattivo e il webmaster si limiti a usare un servizio di statistiche come Google Analytics. In quest’ultimo caso, anche se i dati raccolti sono anonimi (statistiche degli accessi, browser utilizzati, ecc…) e pertanto da essi non è possibile risalire all’identità dei visitatori, questi ultimi devono comunque essere informati di questa raccolta di informazioni (per l’impiego di Google Analytics, ad esempio, la stessa Google mette a disposizione, nelle condizioni di utilizzo, un testo da usare come disclaimer reperibile in questa pagina al punto 8).

La legge di riferimento è il D.lg. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, comunemente nota come Legge sulla privacy, il cui testo integrale è reperibile, ad esempio, sul sito della Camera dei Deputati in questa pagina.

Negli articoli che seguono, nei prossimi giorni, dopo l’introduzione di alcune definizioni, passeremo ad esaminare i punti salienti del testo di legge, con particolare riferimento alle implicazioni che possono avere nell’amministrazione di un sito web.

A presto.

lunedì 13 luglio 2009

sabato 11 luglio 2009

La "giornata di rumoroso silenzio"

Come ho anticipato su Twitter qualche ora fa, il prossimo martedì 14 luglio prenderò parte, come molti altri webmaster e blogger, alla cosiddetta "giornata di rumoroso silenzio", per protestare contro il disegno di legge Alfano (quello sulle intercettazioni). Oltre alle intercettazioni, questo ddl mette mano anche al cosiddetto obbligo di rettifica, ovvero l'obbligo, per il direttore di una testata giornalistica, di rettificare quanto pubblicato in merito ad un soggetto, se quest'ultimo ritiene ciò lesivo della sua dignità o, comunque, contrario alla verità.

Quanto previsto già da tempo per la carta stampata verrebbe esteso, se tale ddl fosse approvato, anche ai "siti informatici". Lasciando da parte l'imprecisione dell'espressione "sito informatico", che sarebbe il male minore, se la legge passasse, chiunque gestisse un sito o tenesse un blog sarebbe tenuto all'obbligo di rettifica entro 48 ore dalla richiesta dell'interessato e, qualora non ottemperasse, subirebbe una sanzione amministrativa da 15 a 25 milioni di lire (nemmeno la conversione in euro...). Tutto ciò è indicato all'art. 8 del disegno di legge, il cui testo integrale è facilmente reperibile in rete, ad esempio in questo blog.

Non è la prima volta che il governo (di più di un colore politico) tenta di mettere il bavaglio alla rete: voglio ricordare, tra gli illustri predecessori di questa proposta, il ddl Levi-Prodi (ottobre 2007) e il ddl Carlucci (vedi, ad esempio, questo articolo di Punto Informatico).

Inutile dire che simili leggi hanno come unico effetto la disincentivazione all'uso di Internet e non aumentano affatto, come si vuole far credere, la responsabilizzazione di webmaster e blogger: questi ultimi (come tutti i cittadini, del resto) sono già ora procedibili qualora commettano reati quali l'ingiuria e la diffamazione, previsti e puniti dal Codice Penale (artt. 594 e 595), indipendentemente dal fatto che siano commessi dentro o fuori la rete.

Se volete saperne di più sull'iniziativa della "giornata di rumoroso silenzio" e per sapere come aderire, vi invito a visitare il sito di Guido Scorza, docente di Diritto delle nuove tecnologie, che da tempo si sta occupando della libertà della rete.

A presto.

P.S. Aggiungo una nota personale. Chi mi conosce e segue il mio blog può rimanere meravigliato da un simile post. Non è la prima volta che mi occupo di argomenti legati agli aspetti legali e fiscali del web, ma finora ho sempre cercato di presentare e commentare le leggi in modo obiettivo, senza prendere posizione, ho cercato, insomma, di offrire ai miei lettori informazioni utili più che opinioni personali. Per la prima volta mi ritrovo a fare l'opinionista e devo ammettere che la cosa meraviglia anche me, ma, del resto sono anch'io un essere umano...

martedì 12 maggio 2009

Corte di Giustizia UE - il testo integrale della sentenza

Dal momento che ho avuto, in privato, qualche richiesta in merito al reperimento del testo integrale della sentenza citata nell'ultimo post, colgo l'occasione per spiegare brevemente come si accede ai documenti pubblici della Corte di Giustizia Europea.

Innanzitutto bisogna recarsi all'indirizzo http://curia.europa.eu/it/index.htm, il sito ufficiale della Corte, dopodiché selezionare, nel menu al centro della pagina, Giurisprudenza: si apre un sotto-menu con diverse opzioni. Se non disponiamo degli estremi esatti del documento che stiamo cercando, possiamo scegliere Modulo di ricerca: ci viene mostrata una pagina nella quale possiamo impostare i parametri di ricerca.



A titolo di esempio, supponiamo di voler cercare la nostra sentenza senza conoscerne il numero, ma sapendo solamente che la data è compresa tra il 10 e il 25 febbraio 2009 e che l'argomento affrontato sono le prestazioni pubblicitarie: inseriamo l'intervallo di date nell'apposito spazio nel campo Data, inseriamo le parole "prestazioni pubblicitarie" nel campo Parole di testo e clicchiamo su Avvia la ricerca. Ci viene mostrata la pagina dei risultati, nella quale troviamo il link al testo della nostra sentenza. Non ci resta che cliccare sul link per visualizzarne il testo integrale.

Pur senza scendere nei dettagli, mi limito a farvi osservare che, nella pagina del modulo, oltre all'intervallo di date e alle parole chiave, è possibile agire su molti altri elementi (corte, tipo di documento, ecc...) allo scopo di affinare la ricerca.

A presto.

martedì 21 aprile 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (10)

In questo articolo, allo scopo di completare il discorso sulla legittimità dell'inserimento, nel nostro sito, di link ad altre risorse, parleremo del cosiddetto hot linking. Si tratta di una pratica che, al pari del framing e del deep linking, va evitata, ma, a differenza di questi ultimi, non tanto per motivi legati al diritto d'autore, quanto perché sfrutta le risorse altrui, come ora vedremo. Nel seguito, per spiegare di cosa si tratta, farò riferimento esclusivamente al caso delle immagini, in quanto è di gran lunga il più comune.

Per comprendere questo post, è necessario avere almeno un'infarinatura di HTML, in particolare del tag img.



Supponiamo che un autore pubblichi sul proprio sito delle immagini e dia il permesso a tutti di riprodurle (ad esempio applicando una licenza Creative Commons): in tal caso possiamo liberamente inserire tali immagini nel nostro sito e, per far questo, ci sono due metodi.

Il primo è quello di copiare il file dell'immagine nel nostro spazio web (come si dice in gergo, in locale) e poi fare in modo che venga mostrata nella pagina attraverso il tag img; ad esempio, se il file si chiama foto.jpg, il codice da utilizzare sarebbe del tipo

<img src="foto.jpg" />

Il secondo metodo, invece, consiste nell'utilizzare direttamente il tag img, nel quale si specifica di andare a prelevare l'immagine direttamente dal sito dell'autore (supponiamo www.nomesito.net); un esempio può essere il seguente:

<img src="http://www.nomesito.net/foto.jpg" />

In questo caso si parla di hot linking. Questo metodo può creare problemi all'autore poiché, ogni volta che la pagina viene caricata, dal momento che la foto non è presente sul nostro server, deve essere richiesta al server in cui è ospitato il sito dell'autore, generando traffico in uscita da esso; in definitiva, stiamo sfruttando le risorse altrui a vantaggio del nostro sito e ciò, ovviamente, non è corretto.

In definitiva, se vogliamo riprodurre un'immagine altrui, ammesso che possiamo farlo (cioè che l'autore ce ne dia il permesso), dobbiamo copiare il file nel nostro spazio web ed evitare assolutamente l'hot linking.

A presto

lunedì 20 aprile 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (9)

Abbiamo visto, nell'ultimo post, che inserire, nel nostro sito, un collegamento ad una pagina web di un altro autore può portare ad una violazione dei suoi diritti; in particolare, abbiamo descritto la pratica del framing e siamo giunti alla conclusione che è illecita. Tuttavia, la questione sulla legittimità dei link agli altri siti, senza il permesso dei proprietari, non si esaurisce con il framing, ma è di carattere molto più generale. In questo articolo, quindi, generalizzando in parte quanto detto a proposito del framing, cercherò di affrontare il problema del cosiddetto diritto di link.

Il World Wide Web (WWW) è quel servizio della rete Internet che permette, a chiunque disponga di un collegamento e di un computer, di accedere ai più svariati documenti, che possono trovarsi su dei server in ogni parte del mondo. La peculiarità del web è che tali documenti sono anche collegati tra di loro, in modo che sia possibile all'utente passare dall'uno all'altro attraverso un particolare collegamento (un link, appunto), e costituiscono, dunque, una rete (il termine web, in effetti, significa ragnatela). Se non esistessero i link tra i siti, non esisterebbe il web.

Oltre a questo, i link sono utili anche ai singili siti: infatti, avere dei link che, da altri siti, portano alle nostre pagine aumenta senz'altro la popolarità di queste ultime e, in definitiva, costituisce per noi un vantaggio. Di conseguenza, la maggior parte dei webmaster non si oppone ad avere link, anzi, li accetta ben volentieri e, spesso, addirittura, è disposta a pagare per averli. Ciononostante, non è sempre così, quindi è necessario capire se e quando possiamo effettuare un link al sito di qualcun altro.

Anticipiamo subito che non esiste alcuna legge in Italia (e, per quanto ne so, nemmeno all'estero) che proibisca i link, quindi si fa riferimento al principio, generalmente accettato, secondo cui tutto ciò che non è esplicitamente proibito è concesso, a meno che non procuri danni o leda in qualche modo un altrui diritto. Inserire un link, quindi, non è di per sé un comportamento illecito, ma lo diventa soltanto se si arreca, in qualche modo, un danno al sito "linkato" o al suo autore. In che modo un link può arrecare danni? Abbiamo già visto, nello scorso articolo, che, con la pratica del framing, si viola il diritto d'autore.

Un'altra pratica, pure sconsigliabile, è quella che consiste nel "linkare" una pagine interna di un sito, invece della homepage (si parla di deep linking): poiché, in genere, le pagine di un sito sono collegate in modo da formare un percorso logico, indirizzando un utente ad una pagina interna, senza farlo passare per la homepage, può provocare disorientamento e difficoltà di navigazione; ciò, inoltre, può impedire all'utente stesso di leggere eventuali disclaimer e condizioni d'uso, nel caso in cui queste appaiano solo nella homepage. Inoltre, seppur in modo molto più blando rispetto al framing, l'utente, soprattutto se inesperto, può essere indotto a credere di trovarsi ancora sul sito di partenza, quindi vi può essere, anche in questo caso, una violazione del diritto d'autore.

Prima di inserire un link ad una pagina interna di un sito non di nostra proprietà, conviene sempre chiedere il permesso all'autore, oppure limitarsi a "linkare" la homepage (surface linking). I link alla homepage non dovrebbero presentare grossi problemi, salvo casi particolari, in cui possono nuocere all'onore e alla reputazione dell'autore. Ad esempio, a me non farebbe affatto piacere se un link alla mia homepage comparisse in un sito con contenuti violenti, razzisti o, comunque, illeciti.

Nel prossimo articolo continueremo il discorso sui link e parleremo di hot linking, un'altra pratica che pure va evitata.

A presto

domenica 19 aprile 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (8)

In questo post riprendiamo il discorso sull'utilizzo, all'interno delle proprie pagine, di documenti (testi, immagini e quant'altro) di altri autori; abbiamo già anticipato che, se il materiale che vogliamo mostrare è già presente nel web, possiamo, anziché copiarlo, semplicemente inserire un collegamento ad esso nel nostro sito. Questa pratica, a prima vista senza rischi, può tuttavia nascondere alcune insidie, che in questo post cominciamo a vedere.

Il problema principale che può sorgere nell'inserire il link ad una pagina di un altro autore è quello di indurre (consapevolmente o no) il visitatore a credere che il contenuto a cui stiamo "linkando" sia opera nostra. Il caso tipico è quello di mostrare il contenuto di tale pagina esterna all'interno di un riquadro del nostro sito, pratica nota con il nome di framing. Cerchiamo di capire, anche con un esempio, di cosa si tratta.

Molto spesso, le pagine di un sito web sono divise in diversi riquadri, che differiscono sia nella funzione che nell'aspetto grafico; ad esempio, se visitate il mio sito, potete vedere che c'è un menu (a sinistra), con i collegamenti alle varie sezioni, un header (in alto) in cui c'è il nome del sito, un footer (in fondo) che riporta le informazioni sul copyright e le note legali, e infine, al centro, l'area in cui c'è il contenuto vero e proprio della pagina. Questa suddivisione serve, principalmente, a dare un aspetto uniforme alle pagine dello stesso sito e a facilitarne l'aggiornamento e la manutenzione. Questa suddivisione si faceva, in passato, ricorrendo ai cosiddetti frame, particolari strumenti messi a disposizione dal linguaggio HTML, che ora stanno divenendo obsoleti: da qui il termine "framing".

Quando si mette un link da una nostra pagina ad una esterna (di un altro autore), bisogna sempre fare in modo che la pagina esterna abbia a disposizione tutta la finestra del browser e non solo un riquadro, altrimenti si induce l'utente a credere di trovarsi ancora all'interno del nostro sito e quindi che anche la pagina raggiunta tramite link sia opera nostra (questo comportamento può costituire una violazione al diritto di paternità dell'opera).

Per maggior chiarezza, ho realizzato una piccola dimostrazione pratica, che potete vedere in questa pagina, nella quale mostro la differenza tra un link effettuato correttamente ed uno realizzato con il framing.

Visto che, come dicevo prima, i frame sono ormai caduti in disuso, mi sono limitato a spiegare gli effetti del framing, senza scendere nei particolari su come si realizza (e come si evita). Per chi conosce l'HTML, mi limito ad osservare che, mentre usando i frame era facile commettere questo errore (bastava dimenticare un attributo), nel caso di tecniche più moderne, che prevedono l'uso dei tag div e dei linguaggi dinamici, è molto più difficile che ciò si verifichi... a meno che non si faccia intenzionalmente.

Purtroppo, anche se si effettua un link in modo corretto (senza framing), possono sorgere comunque dei problemi, nel caso in cui l'autore del sito che "linkiamo" non voglia ricevere collegamenti da altri siti. Anche se la stragrande maggioranza dei webmaster è favorevole a ricevere link da altri siti (cosa che aumenta la popolarità delle loro pagine), tuttavia non è affatto scontato che qualunque pagina presente sul web possa essere "linkata".

Nel prossimo post sull'argomento, proverò ad affrontare il complesso problema del cosiddetto "diritto di link".

A presto.

mercoledì 8 aprile 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (7)

Proseguiamo, in questo articolo, con l'esame delle condizioni sotto le quali possiamo utilizzare le opere di altri autori all'interno del nostro sito.

Come abbiamo già visto nello scorso post sull'argomento, ciò è certamente possibile quando l'autore stesso ne consente l'utilizzo, riservandosi soltanto alcuni diritti sull'opera, ad esempio tramite l'applicazione di una licenza Creative Commons, di cui pure abbiamo parlato; anche nel caso in cui l'autore si riservi tutti i diritti, in alcuni casi sono consentite dalla legge (art. 70 Legge DA) alcune utilizzazioni (cosiddette libere) dell'opera e, sempre nello scorso post, abbiamo esaminato, nei limiti del possibile, sotto quali condizioni ciò può accadere.

In ogni caso, nel momento in cui utilizziamo un'opera, o parte di essa, di un altro autore, sia che si tratti di una delle utilizzazioni libere previste, sia che ci sia consentito esplicitamente dall'autore stesso, dobbiamo sempre rispettare il diritto morale di paternità. Ciò deve avvenire indicando, contestualmente, almeno l'autore e il titolo originale dell'opera, ma, proprio in merito a tale indicazione, possono nascere delle difficoltà tecniche, che ora cercherò di esaminare.

Il caso più semplice è senza dubbio quello di un'opera testuale: in tal caso, non appena la si riproduce, tutta o in parte, sul proprio sito (ammesso che lo si possa fare), è sufficiente indicare, nella stessa pagina, il nome dell'autore, il titolo originale dell'opera e, se si tratta di un'edizione cartacea, il nome dell'editore, mentre, se si tratta di un testo presente on line (ad esempio il post di un blog), l'indirizzo del sito. Si può procedere in modo analogo nel caso in cui si utilizzi un'immagine o un altro file multimediale (che abbiamo copiato nel nostro spazio web): nella stessa pagina in cui mettiamo a disposizione l'immagine o il link per visualizzare o scaricare il file, possiamo includere le informazioni relative all'autore.

Esistono tuttavia dei casi in cui la menzione dell'autore non è possibile in modo strettamente contestuale all'opera. Ad esempio, ad un mio amico è capitato di trovare sul web delle immagini da utilizzare nei link per la navigazione all'interno di un sito (per intenderci, il disegnino di una casa per la homepage, le frecce per la pagina precedente o successiva, delle quali potete vedere un esempio nel disegno a fianco... fatto da me con Paint in meno di 30 secondi): ebbene, l'autore di tali immagini ne concedeva l'uso secondo i termini della licenza Creative Commons - Attribuzione.

Come si fa, in casi del genere, ad inserire le indicazioni sull'autore? Non si può certo mettere una didascalia sotto ciascuna delle icone, poiché risulterebbe decisamente antiestetico. Per chi conosce l'HTML, non si possono usare gli attributi alt o title, innanzitutto poiché sono concepiti per scopi diversi, e inoltre ciò provocherebbe seri problemi di usabilità per chi accede al sito tramite un browser testuale (è bene che, nel caso in cui una immagine sia usata come link, l'attributo alt indichi la destinazione, come ad esempio in alt="vai alla homepage"). Un'altra possibilità è quella di inserire le informazioni richieste nei commenti del codice HTML, ma in tal caso non avrebbero sufficiente visibilità, infatti, quanti dei visitatori vanno a controllare il sorgente di una pagina?

Per tentare di dare una risposta, ho letto il codice legale della licenza Creative Commons 2.5 Italia - Attribuzione, disponibile qui, nel quale non si fa cenno al fatto che l'indicazione dell'autore debba essere nella stessa pagina, ma si dice solo che "tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile".

Vale la pena riportare integralmente l'art. 4 punto b della licenza.

Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell’Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l’uso dell’Opera nell’Opera Derivata (ad esempio, “traduzione francese dell’Opera dell’Autore Originario”, o “sceneggiatura basata sull’Opera originaria dell’Autore Originario”). Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

Lungi dal dare una risposta definitiva al quesito, dalla lettura di quanto riportato, penso che una soluzione accettabile per citare un autore, nel caso in cui ciò non possa essere fatto in modo contestuale alla riproduzione di una sua opera, sia di predisporre un'apposita pagina del sito, raggiungibile dalla homepage (cosiddetta pagina dei Credits), in cui si elencano tali autori (con i rispettivi siti, ove disponibili), insieme ad ogni altra informazione richiesta.

Se l'opera che vogliamo riprodurre si trova già sul web, possiamo pensare di non copiarla sul nostro sito, ma limitarci a segnalarla tramite un link al sito dell'autore: in realtà, anche questa pratica, che sembra del tutto innocua, può a volte nascondere delle insidie. Di questo parlerò nel prossimo post sull'argomento.

A presto.

martedì 24 marzo 2009

Aspetti legali si un sito web - Diritto d'Autore (6)

Nei precedenti post dedicati al Diritto d'Autore, dopo aver esaminato, a grandi linee, quanto è previsto dalla legge, abbiamo visto come tutelare le nostre opere: in particolare, ci siamo occupati di come ottenere una prova, di valore legale, della paternità della nostra creazione e di come applicare una licenza Creative Commons alle opere che decidiamo di pubblicare sul web. In questo articolo (e nel successivo, che pubblicherò tra qualche giorno) vedremo, invece, come utilizzare (quando è possibile) le opere di altri senza lederne i relativi diritti.

Nel caso in cui l'autore si riservi solo alcuni dei diritti di sfruttamento economico, ad esempio tramite l'applicazione di una licenza Creative Commons, certamente possiamo utilizzare liberamente la sua creazione, a patto di rispettare le limitazioni imposte dalla licenza: in tal caso, è l'autore stesso che stabilisce espressamente quali usi possiamo fare della sua opera.

Tuttavia, anche nel caso in cui l'autore si riservi tutti i diritti, ci sono alcuni utilizzi dell'opera che ci vengono garantiti, in deroga a quanto previsto dalla legge. Queste possibilità, chiamate utilizzazioni libere, sono descritte nell'art. 70 della legge n. 633 del 1942 (legge sul Diritto d'Autore, che indicherò brevemente, come già nei precedenti articoli, legge DA), che riporto integralmente:

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Come si evince dal primo comma, le utilizzazioni libere previste sono il riassunto, la citazione e la riproduzione di singole parti. Poiché si fa riferimento esplicito a singole parti, un'interpretazione largamente diffusa del testo prevede che la citazione o la riproduzione interessino porzioni piccole rispetto all'intera opera. Ad esempio, con riferimento alla riproduzione di trenta righe di un libro di 1000 pagine, certamente si può parlare di citazione, mentre, sempre nel caso della riproduzione di trenta righe, se queste sono parte di un articolo di un blog, probabilmente non ne costituiscono una porzione minima e non si rientra nell'utilizzazione libera.

La definizione data dalla legge, con l'ausilio dell'interpretazione presentata, si adatta bene al caso di opere testuali, mentre genera notevoli problemi nel caso di opere di altro tipo: l'esempio tipico è quello delle fotografie, delle quali, in genere, non è possibile riprodurre solo una piccola parte senza effettuare una mutilazione dell'opera (e rischiare di incorrere nella violazione del diritto morale all'integrità). Per tali fattispecie, purtroppo, la legge non è chiara ed è necessaria una valutazione caso per caso.

Avendo visto, nei limiti del possibile, quali sono le utilizzazioni libere, vediamo ora quali condizioni debbono sussistere per potervi ricorrere. La prima condizione è che lo scopo sia di critica, di discussione, didattico o scientifico (cfr. commi 1 e 1 bis) e che la porzione riprodotta non sia più grande di quella strettamente necessaria per tali scopi. Un'altra condizione, riportata nel comma 3, che costituisce una diretta conseguenza del diritto morale alla paternità dell'opera, è che, contestualmente alla riproduzione o citazione, si faccia menzione del titolo dell'opera, del nome dell'autore, dell'editore e, eventualmente, del traduttore.

L'ultima condizione è che non vi sia scopo di lucro e questa, soprattutto nel caso dei siti web, genera non pochi problemi interpretativi. Non sempre è facile, infatti, distinguere se un'utilizzazione sia fatta a scopo di lucro oppure no: il caso tipico, di cui molto si è discusso e si discute, è quello dei siti web che mostrano banner pubblicitari. In tal caso, supponiamo che sul sito sia presente, per fini di discussione o didattici, la riproduzione, liberamente e gratuitamente accessibile, di una parte di un'opera protetta: tale riproduzione, di per sè, non può essere considerata avente finalità commerciale, poiché è resa disponibile gratuitamente, tuttavia può essere considerata a scopo di lucro in modo indiretto, dal momento che attira visitatori sul sito, nel quale vi sono banner pubblicitari, che generano all'autore un profitto (seppur minimo). Anche in questo caso, purtroppo, nessuno è in grado di dire con esattezza se un tale utilizzo rientri in quelli previsti dal citato articolo 70 oppure no.

Nel prossimo articolo sull'argomento, proseguiremo il discorso sulla possibilità di utilizzare le opere di altri senza lederne i diritti e vedremo come fare dal punto di vista pratico.

A presto.

domenica 1 marzo 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (5)

QUINTA PARTE

Abbiamo visto, negli scorsi articoli sull'argomento, che, non appena un autore crea un'opera dell'ingegno, sorgono, in capo a lui, sia diritti morali che diritti di sfruttamento economico dell'opera stessa. A differenza dei primi, che sono indisponibili, dei secondi l'autore può disporre liberamente, ovvero può riservarli a se stesso, oppure può cederli, tutti o in parte, in modo esclusivo o non, ad altri. In questo articolo prenderemo in esame la cessione dei diritti di sfruttamento economico, con particolare riferimento alle opere pubblicate sul web, utilizzando le licenze Creative Commons.

Supponiamo, quindi, per riprendere l'esempio dello scorso post, che io scriva un tutorial e lo pubblichi, ovviamente a mio nome, sul mio sito web: se lo pubblico senza specificare nulla, allora è sottointeso che mi sto riservando tutti i diritti, quindi nessuno può riprodurlo (se non per uso personale), distribuirlo (a pagamento o gratuitamente), o modificarlo; questo è il significato della dicitura "Tutti i diritti riservati" che spesso si legge nella seconda pagina dei libri.

Tuttavia, come già detto più volte, posso anche decidere di cedere alcuni dei diritti; ad esempio, posso permettere ai visitatori del mio sito di riprodurre e distribuire il mio tutorial, purché non lo facciano per scopi commerciali, oppure posso permettere loro di distribuirlo a condizione che lo lascino inalterato (non creino, cioè, opere derivate), ecc... Le possibilità, come è facile immaginare, sono molteplici. Dal punto di vista pratico, tutto quello che si deve fare è, non appena si pubblica l'opera, rendere note e ben visibili tutte le condizioni sotto le quali la si rilascia: tali condizioni non possono essere più stringenti con quelle imposte dalla legge sul Diritto d'Autore e devono essere coerenti con essa.

Allo scopo di permettere, a chiunque voglia distribuire un'opera, di scegliere in modo semplice le condizioni sotto cui farlo, è nata, nel 2001, l'organizzazione internazionale Creative Commons, un'organizzazione no profit che fornisce la possibilità di costruire in pochi semplici passi la licenza, cioè l'insieme di condizioni, sotto cui rilasciare la propria creazione. Applicando una licenza Creative Commons ad un'opera, si cedono al pubblico, sempre in modo non esclusivo, alcuni diritti su di essa; a ciò fa riferimento la locuzione, spesso utilizzata in questa situazione, "Alcuni diritti riservati".

Vediamo, ora, come si fa, in pratica, a generare una licenza. Torniamo, quindi, all'esempio del tutorial e supponiamo di rilasciarlo sotto una licenza Creative Commons (indicata spesso, per brevità, con CC): innanzitutto, dobbiamo recarci alla pagina www.creativecommons.org/license e riempire una form con le condizioni sotto cui intendiamo rilasciare l'opera, come ora vediamo in dettaglio.

La prima domanda ci chiede se vogliamo permettere l'uso commerciale della nostra opera: se rispondiamo no, gli altri possono riprodurre e distribuire la nostra opera, a condizione che lo facciano gratuitamente. La seconda domanda riguarda le opere derivate e ci chiede se permettiamo la modifica dell'opera: in questo caso, tra le risposte possibili, oltre a e no, di ovvio significato, abbiamo anche una terza possibilità, ovvero sì, purché gli altri la condividano allo stesso modo; questo significa che gli altri sono autorizzati a creare opere derivate, purché a queste ultime applichino la stessa licenza che noi abbiamo applicato all'opera originale. Infine, ci viene chiesto di scegliere la giurisdizione della licenza, ovvero lo stato alle cui leggi vogliamo far riferimento (ad esempio l'Italia). Riempiti, poi, altri campi con informazioni opzionali, possiamo cliccare sul pulsante Scegli una licenza.

A questo punto, ci viene presentata la possibilità di scegliere un logo che inseriremo nel nostro sito web (unitamente alla nostra opera): scelto il logo (fra tre) che più ci piace, possiamo copiare e incollare nella nostra pagina il codice HTML presente nell'area di testo in basso. Fatto questo, nella pagina web apparirà il logo e, cliccando su di esso, chiunque potrà visualizzare le condizioni sotto cui rilasciamo l'opera.

Ad esempio, tutto il contenuto di questo blog, salvo dove diversamente specificato, è rilasciato secondo la licenza CC che permette di distribuirlo liberamente, purché senza scopo di lucro, e di ricavarne opere derivate, purché queste siano rilasciate secondo la stessa licenza. Nella colonna di destra della pagina (in verde) potete vedere, in fondo, il relativo logo; se cliccate su di esso, visualizzerete una pagina in cui vengono riassunte le condizioni di utilizzo e un link al testo integrale della licenza (il cosiddetto codice legale).

Resta da fare una precisazione: tra le condizioni sotto cui si può riprodurre e distribuire una certa opera, licenziata con CC, c'è sempre l'attribuzione, ovvero l'obbligo di riconoscere all'autore la paternità dell'opera stessa. La paternità dell'opera, essendo un diritto morale, come abbiamo più volte precisato, è indisponibile, di conseguenza viene inserita automaticamente in tutte le forme di licenza CC.

Concludiamo con una breve rassegna dei modi possibili (in tutto sei) in cui si possono combinate le varie condizioni e delle relative licenze CC:
  1. Attribuzione: l'utente è libero di riprodurre, distribuire e modificare l'opera, anche per scopi commerciali.
  2. Attribuzione, Non commerciale: l'utente è libero di riprodurre, distribuire e modificare l'opera, solo per scopi non commerciali.
  3. Attribuzione, Non opere derivate: l'utente è libero di riprodurre e distribuire l'opera, anche per scopi commerciali, ma non di creare opere derivate.
  4. Attribuzione, Non commerciale, Condividi allo stesso modo: l'utente è libero di riprodurre, distribuire e modificare l'opera, a condizione che lo faccia per scopi non commerciali e che rilasci le eventuali opere derivate sotto questa stessa licenza.
  5. Attribuzione, Condividi allo stesso modo: l'utente è libero di riprodurre, distribuire e modificare l'opera, anche per scopi commerciali, purché rilasci le eventuali opere derivate sotto questa stessa licenza.
  6. Attribuzione, Non commerciale, Non opere derivate: l'utente è libero di riprodurre e distribuire l'opera, ma non di modificarla, e solo per scopi non commerciali.
Finora ci siamo occupati del diritto d'autore e dei mezzi che abbiamo a disposizione per proteggere le nostre opere. Nel prossimo articolo vediamo, invece, sotto quali condizioni possiamo utilizzare le opere altrui, senza violarne i diritti.

A presto

martedì 24 febbraio 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (4)

QUARTA PARTE

Negli articoli precedenti abbiamo visto, a livello molto teorico, che cos'è e cosa tutela il diritto d'autore, mentre ora cominciamo a vedere come, tecnicamente, possiamo farlo valere per le nostre opere.

Abbiamo già detto, nel primo articolo sull'argomento, che un autore acquisisce i diritti sulla propria opera non appena la crea: non è necessaria, come molti credono, l'iscrizione alla SIAE, né alcuna altra formalità, tuttavia, in alcune circostanze, ci si può trovare nella situazione di dover provare di essere effetivamente l'autore di una certa opera. Ad esempio, supponiamo che io scriva un tutorial, lo pubblichi sul mio sito web e lo renda liberamente accessibile a chiunque: poiché ne sono l'autore, detengo su di esso quantomeno i diritti morali; se, a questo punto, un altro pubblicasse questo tutorial sul suo sito, senza citarmi e spacciandolo per una sua creazione, io putrei oppormi, poiché costui avrebbe violato il mio diritto di paternità. Ma se egli affermasse (spudoratamente) di esserne l'autore? Come farei a dimostrare di aver scritto quel tutorial prima di lui? In tal caso avrei bisogno di una prova, che abbia valore legale, del fatto che io fossi in possesso dell'opera prima di ogni altro. Per ottenere questa prova, si possono seguire diverse strade, non tutte valide, ed ora le esamineremo.

Il primo metodo consiste nell'effettuare, prima della pubblicazione, un deposito di inedito presso gli uffici della SIAE (che offre un apposito servizio): questa alternativa è piùttosto costosa, ma, per fortuna, non è l'unica; infatti, proprio perché l'acquisizione dei diritti d'autore non necessita di alcun atto formale, per provare la paternità di un'opera, in caso di contenzioso, è sufficiente qualunque prova, purché abbia valore legale.

Un metodo "casereccio", usato soprattutto in passato, è quello di prendere una copia cartacea dell'opera, chiuderla in un plico, magari sigillato con ceralacca, autospedirselo tramite raccomandata AR e conservarlo chiuso, salvo poi aprirlo in presenza di un magistrato in sede processuale. Poiché la raccomandata AR fornisce una prova di valore legale dell'invio e della ricezione del plico, nonché delle rispettive date, a prima vista questo procedimento proverebbe che l'autore è in possesso dell'opera fin da una data certa (quella della spedizione).

In realtà, a un esame più attento, questa non è una soluzione valida: infatti potrei inviarmi una busta non ben chiusa (e senza ceralacca), e in un secondo momento aprirla, sostituirne il contenuto e sigillarla. Il metodo descritto fornisce, in ultima analisi, una prova del possesso della busta ad una data certa, ma non del suo contenuto.

E' interessante notare che, ultimamente, viene messa in discussione la validità legale della raccomandata AR anche nel caso (più ortodosso) in cui mittente e destinatario siano due soggetti distinti: infatti, se il mittente invia un documento in busta chiusa, il destinatario, pur ricevendo il plico (e firmando la ricevuta di ritorno) può sempre affermare di non aver ricevuto il documento e giustificarsi dicendo: "E' vero, ho ricevuto la raccomandata, ma, quando ho aperto la busta, questa era completamente vuota!". La raccomandata AR certifica l'invio e la ricezione (con le relative date) del plico, ma, quanto al suo contenuto, non certifica proprio un bel niente!

Un modo per risolvere questo problema è quello di non imbustare il documento, ma piegarlo, incollarne i bordi e spedirlo. Tale espediente, di far coincidere contenitore e contenuto, è usato spesso nelle comunicazioni tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, ad esempio per le ingiunzioni di pagamento (cartelle esattoriali, multe, ecc...) in modo che il destinatario non possa affermare di non averle ricevute. Quest'ultimo metodo, tuttavia, risolve solo i contenziosi tra mittente e destinatario e quindi non può essere utile per i nostri scopi: infatti, come per la busta chiusa, potrei autospedirmi un foglio bianco piegato e incollato, successivamente aprirlo senza danneggiarlo (cosa non facile, ma nemmeno impossibile), riportare su di esso un'opera, che in tal caso deve essere tanto breve da poter entrare su un unico foglio (come una poesia o un disegno) e quindi richiuderlo.

Escluso, quindi, per le ragioni che abbiamo visto, il metodo dell'autoinvio della raccomandata, va da sé che risultano invalidi anche altri metodi analoghi e più deboli, quali quello di autospedirsi una copia dell'opera tramite posta ordinaria oppure quello di apporre un francobollo su ogni pagina di una copia cartacea e farselo annullare (con timbro e data) presso un ufficio postale.

Un altro metodo (veramente fantasioso), di cui si sente spesso parlare, consiste nell'inviare una copia della nostra creazione, sempre tramite raccomandata AR, al Presidente della Repubblica, il quale si dice che sia obbligato a protocollare e conservare qualunque cosa riceva, anche se non è attinente con il suo incarico. Ho letto di questa cosa su diversi siti e forum, tuttavia, sul fatto che il Presidente sia obbligato a protocollare tutto quello che riceve, non ho trovato da nessuna parte conferme ufficiali (leggi, regolamenti o altro), quindi non sono in grado di pronunciarmi sulla validità della soluzione.

Dopo aver esaminato diverse soluzioni non valide, vediamo finalmente quale può essere una valida: un buon metodo, anche se applicabile solo alle opere in formato digitale (è sicuramente il nostro caso, visto che ci stiamo occupando di quelle che possiamo pubblicare su un sito web) è quello di utilizzare la firma digitale e la marcatura temporale. Chiunque può acquistare, presso un fornitore di servizio accreditato, un kit (costituito da strumenti hardware e software) per poter firmare digitalmente i propri documenti informatici ed apporvi una marca temporale, che ha valore legale, a condizione che l'azienda che fornisce il servizio sia tra quelle accreditate da CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

Pur senza scendere in dettagli tecnici, voglio fornire una descrizione, seppure sommaria e non rigorosa, del meccanismo alla base del servizio, per dare almeno un'idea del suo funzionamento. Quando si appone ad un documento (in pratica un file) una firma digitale con marca temporale, quello che accade è che al documento stesso viene aggiunto un particolare codice alfanumerico (la firma, appunto), che viene generato in funzione del contenuto del documento, del nome dell'autore (il titolare della firma digitale), della data, dell'orario e di una chiave segreta univocamente legata al titolare. Se, dopo aver firmato il documento, vi si apportano delle modifiche, la firma aggiunta originariamente non è più coerente con la nuova versione del file, quindi è facile rendersi conto che il documento è stato alterato dopo la data indicata. Il fatto veramente interessante è che per generare la firma occorre conoscere la chiave segreta, mentre per controllare la coerenza della firma con il contenuto del documento, con il nome dell'autore e con data e ora, ciò non serve. In conclusione, l'apposizione della firma digitale può avvenire, su richiesta del titolare, ad opera del solo fornitore del servizio (l'unico che dispone della chiave), tenuto a rispettare stringenti regole di sicurezza, mentre la verifica della validità della firma può avvenire da parte di chiunque.

Per tornare al discorso sulla prova della paternità di un'opera, se si dispone di firma digitale, è sufficiente, prima di diffondere l'opera al pubblico, firmarne digitalmente una copia e conservarla: a questo punto si ha una prova, di valore legale, che si era in possesso di quell'opera ad una data certa (quella della marca temporale).


Clicca qui


Un'alternativa (ugualmente valida) alla firma digitale è la PEC (Posta Elettronica Certificata): si tratta di un servizio email, sempre fornito da aziende accreditate da CNIPA, che grazie ad un meccanismo del tutto simile a quello della firma digitale, permette di inviare messaggi di posta elettronica (eventualmente con allegati) che abbiano lo stesso valore legale di una raccomandata AR e, al tempo stesso, non soffrano dei difetti visti prima per le raccomandate cartacee. Infatti, se inviamo un messaggio tramite la PEC, il server di posta (accreditato) vi appone marca temporale e firma digitale, quest'ultima generata in base al contenuto sia del messaggio che degli allegati; di conseguenza, dopo l'invio, non è possibile alterare il messaggio (né gli allegati) senza invalidare la firma digitale.

Per provare la paternità di un'opera, quindi, è anche possibile autoinviarsela tramite una casella PEC: si tratta di una versione elettronica del metodo visto prima dell'autoinvio tramite raccomandata AR, che tuttavia non soffre dei difetti di quest'ultimo e che, quindi, è una soluzione valida per i nostri scopi.

Una volta ottenuta una prova legalmente valida di essere gli autori dell'opera, possiamo renderla pubblica: la pubblicazione non intacca in alcun modo, come abbiamo più volte ripetuto, i nostri diritti morali, mentre, per quanto riguarda quelli di sfruttamente economico, possiamo decidere di cederli, tutti o in parte, ad altri e nel prossimo articolo vedremo come farlo in pratica, utilizzando le licenze Creative Commons, che permettono di cedere ad altri, in modo non esclusivo, alcuni diritti sulla nostra opera.

A presto

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (3)

TERZA PARTE

In questo articolo prendiamo in esame i diritti morali: questi, a differenza di quelli di sfruttamento economico, come abbiamo già precisato negli articoli precedenti, sono validi senza vincoli di tempo (non hanno scadenza) e inoltre sono inalienabili, cioè l'autore non può esserne in alcun modo privato, nemmeno con il suo consenso; nel seguito li vediamo in dettaglio.

Il principale tra i diritti morali è il diritto alla paternità dell'opera (art. 20 legge DA), ovvero il diritto dell'autore ad essere riconosciuto come tale nei confronti dell'opera stessa. Tale diritto, come gli altri diritti morali, è inalienabile (cioè l'autore non ne può esserne privato, nemmeno con il suo consenso), e valido senza limiti di tempo (artt. 22-23 legge DA). Questo significa che, anche se i diritti di sfruttamento economico dell'opera sono scaduti (ovvero, l'opera è divenuta di pubblico dominio) tuttavia il diritto alla paternità persiste.

Consideriamo, ad esempio, la Divina Commedia di Dante Alighieri: poiché dalla morte del poeta sono trascorsi più di 70 anni, i diritti di utilizzazione economica, come abbiamo già visto nell'ultimo articolo, sono scaduti, quindi, se voglio, posso copiare, tradurre o stampare, tutta o in parte, la Divina Commedia; tuttavia, poiché i diritti morali si estendono senza vincoli di tempo, debbo sempre riconoscerne la paternità a Dante, cioè non posso dire di averla scritta io!

Un altro diritto morale è quello all'integrità dell'opera, sancito anch'esso dall'art. 20 della legge DA, che recita: " (...) l'autore conserva il diritto (...) di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione". Le modificazioni a cui si riferisce questo articolo sono soltanto quelle che fanno apparire l'opera e/o il suo autore in modo diverso da come sono realmente; non ci si riferisce a quelle modifiche che lasciano inalterato il senso dell'opera originaria (come può essere un riassunto o una selezione di brani significativi).

Il modo migliore per capire questo concetto è ricorrere ad un esempio, tratto nientemeno che dalla Bibbia: consideriamo il Salmo 53 (scritto dal re Davide) di cui riporto solo i primi versi di una traduzione italiana:

Lo stolto pensa:
"Dio non esiste".
Sono corrotti, fanno cose abominevoli,
nessuno fa il bene.
Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio.
(...)

Poiché questo testo è stato scritto oltre 2000 anni fa, è certamente di pubblico dominio, quindi chiunque ha il diritto di tradurlo dall'ebraico, riadattarlo o riassumerlo, purché però ne preservi il senso; se, ad esempio nel lavoro di traduzione e riadattamento si eliminassero tutti i versi ad eccezione del secondo, si attribuirebbe a Davide la frase "Dio non esiste", cioè si otterrebbe un testo di significato opposto a quello originario, e questa sarebbe una violazione del diritto all'integrità dell'opera.

Altri diritti morali sono il diritto di inedito (art. 24 legge DA), ovvero la facoltà dell'autore (o dei suoi eredi) di decidere quando e se pubblicare la propria creazione, e il diritto di ripensamento (art. 2582 del Codice Civile), che prevede la possibilità di ritirare dalla circolazione un'opera quando intervengano gravi ragioni morali, ad esempio nel caso in cui un autore abbia scritto un testo per propagandare una certa ideologia politica ed abbia, in un secondo momento, mutato le proprie idee. Quest'ultimo caso merita una precisazione: abbiamo visto, infatti, nell'ultimo articolo, che l'autore perde il controllo degli esemplari venduti, quindi, se si acquista un libro e l'autore di quest'ultimo, successivamente, esercita il diritto di ripensamento, si rimane legittimi proprietari di quella copia regolarmente acquistata.

In questo articolo e nei due precedenti, abbiamo esaminato per sommi capi la normativa sul diritto d'autore; nei prossimi articoli vedremo come applicare tutto ciò per tutelare le nostre opere, in modo particolare quelle pubblicate sul web.

A presto

lunedì 23 febbraio 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (2)

SECONDA PARTE

Abbiamo parlato, nell'ultimo articolo, del fatto che i diritti d'autore si possono dividere in due categorie: i diritti morali e quelli di sfruttamento economico dell'opera; questi ultimi, di cui tratterò in questo post, sono elencati nella legge n. 633 del 1942 (legge sul Diritto d'Autore, che indicherò brevemente come legge DA), a cui pure ho già accennato, e in particolare negli artt. 12-19. I diritti di sfruttamento economico appartengono esclusivamente all'autore, a meno che questi non decida di cederli, tutti o in parte, a terzi; nel seguito li vedremo in dettaglio.

Il primo che cosideriamo è il diritto di riproduzione, che permette al solo autore di effettuare copie della propria opera, a meno che tali copie non siano per uso strettamente personale (art. 68 legge DA). Legato al diritto di riproduzione è quello di distrubuzione dell'opera (art. 17 legge DA), ovvero della messa in commercio o, comunque, in circolazione di esemplari dell'opera stessa. A quest'ultimo articolo fanno eccezione le copie fisiche (per esempio di un libro) acquistate da un utente: se qualcuno, per esempio, acquista un libro, di tale esemplare, l'autore (o chi detiene i diritti) perde il controllo, cioè chi lo ha acquistato può a sua volta prestarlo, regalarlo o rivenderlo, il tutto limitatamente, beninteso, all'unico esemplare in suo possesso (non può, cioè, farne delle copie); questa eccezione, tuttavia, non può applicarsi alle opere in formato digitale, poiché, nel caso di un file, non vi è alcuna differenza tra l'originale e una qualunque copia, quindi, acquistandone una, è come se se ne acqistassero, di fatto, un numero illimitato.

Altri diritti esclusivi dell'autore sono quello di rappresentazione in pubblico e di diffusione attraverso un mezzo di comunicazione: questi si applicano a quei tipi di opere che possono, in qualche modo, essere eseguite (componimenti musicali, film, opere teatrali, ecc...). Anche il diritto di noleggio e quello di prestito (a meno che quest'ultimo non avvenga tra privati) sono prerogativa esclusiva dell'autore.

Infine, l'autore ha il diritto esclusivo di elaborare, modificare, trasformare e tradurre l'opera (art. 18 legge DA): chi voglia effettuare una di queste operazioni deve essere esplicitamente autorizzato dall'autore, tuttavia, la nuova opera che si ottiene, detta in gergo opera derivata, è essa stessa un'opera dell'ingegno e su di essa vanta i diritti colui che l'ha prodotta (fatti salvi, ovviamente, i diritti dell'autore sull'opera originale); torneremo, tra un po', su questo punto.

Abbiamo già accennato, nel post precedente, alle due caratteristiche salienti dei diritti di sfruttamento economico. La prima di esse è che, pur sorgendo tali diritti in capo solo ed esclusivamente all'autore, nel momento stesso in cui pone in essere un'opera dell'ingegno, questi può decidere di cederli, tutti o in parte, a terzi; la cessione può anche essere esclusiva e può avvenire dietro compenso economico. Non di rado, capita che un autore venda in modo esclusivo tutti i diritti su una certa opera (ad esempio un libro) ad un editore: in tal caso, l'editore diviene proprietario di tutti i diritti (tranne quelli morali, come vedremo nel prossimo articolo) e può anche, a sua volta, cederli ad altri; in tale situazione, se si vuole, ad esempio, riprodurre l'opera, si deve essere autorizzati dall'editore e non più dall'autore.

La seconda caratteristica dei diritti di sfruttamento economico è che essi non hanno durata illimitata (artt. 25-32 ter legge DA), ma possono estendersi, al massimo, fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Un'opera della quale sono scaduti i diritti è detta di pubblico dominio e può essere liberamente riprodotta, distribuita, ecc... Ad esempio, la Divina Commedia di Dante Alighieri, essendo quest'ultimo morto da più di 70 anni, può essere liberamente riprodotta da chiunque. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a non confondere un'opera con una sua traduzione, che è, come abbiamo detto, un'opera derivata e i cui diritti, quindi, appartengono a chi l'ha prodotta (il traduttore). Consideriamo, ad esempio, un brano del Dizionario Filosofico di Voltaire: quest'ultimo è morto da più di 70 anni, quindi la sua opera è di pubblico dominio; tuttavia, è di pubblico dominio soltanto l'opera originale di Voltaire (in francese) e quindi, se vogliamo utilizzare una versione italiana del brano, dobbiamo assicurarci che anche quest'ultima (opera derivata) sia di pubblico dominio (ovvero che anche il traduttore sia morto da più di 70 anni).

Esaminati, per sommi capi, i diritti di sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno, nel prossimo articolo prenderemo in esame i diritti morali.

A presto

giovedì 19 febbraio 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (1)

PRIMA PARTE

Tra gli aspetti legali da tenere in considerazione quando si crea o si gestisce un sito web, quello relativo al diritto d'autore merita particolare attenzione: è per questo motivo che ho deciso, nella stesura della guida alla realizzazione di un sito (che sto via via arricchendo), di dedicare all'argomento un intero capitolo. Come ho fatto per gli aspetti fiscali (cfr. post precedenti) anche in questo caso tratterò il tema in una serie di post (di cui questo è il primo), salvo poi riunire il tutto in un capitolo della guida che metterò a disposizione sul mio sito.

Chiunque pubblica sul web un'opera dell'ingegno, sia essa una poesia, una foto, un tutorial, un software e quant'altro, la mette a disposizione di tutti i visitatori (potenzialmente nell'intero pianeta Terra): ciò è sicuramente positivo ai fini della diffusione della cultura e della conoscenza, tuttavia può nascondere alcune insidie per i diritti di cui l'autore dell'opera gode, che possono essere violati, arrecando danni (morali, ma anche economici) all'autore stesso e, eventualmente, portando un indebito arricchimento ad altri. Il problema inverso si pone, invece, quando si vuole utilizzare nel proprio sito una creazione di un altro autore: in tal caso si deve fare attenzione a non violare i diritti di quest'ultimo.

Il centro della normativa sul Diritto d'Autore è costituito dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (con le successive modificazioni, intervenute nel corso degli anni): in essa vengono, prima di tutto, elencati i diritti di cui gode l'autore non appena pone in essere un'opera dell'ingegno. Questi (numerosi) diritti possono essere raggruppati in due classi: i diritti morali e i diritti di sfruttamento economico.

Ad ognuno di questi due tronconi dedicherò un intero post (nei prossimi giorni), tuttavia, già da ora, è bene sottolineare la differenza fondamentale tra le due tipologie: i primi (i diritti morali) sono di durata illimitata nel tempo e inoltre sono strettamente legati all'autore, che non può cederli, neanche gratuitamente, ad altri; i secondi, invece, oltre ad essere limitati nel tempo (in genere terminano 70 anni dopo la morte dell'autore) possono anche essere ceduti, tutti o in parte, ad altri soggetti.

Un altro fatto importante, che è bene chiarire fin da subito, è che i diritti d'autore sorgono dal momento stesso in cui l'autore crea l'opera (ad esempio la mette per iscritto, se si tratta di un'opera letteraria) e non è necessario alcun atto formale: contrariamente a quanto si crede comunemente, per acquisire i diritti sulla propria opera, non è necessaria l'iscrizione alla SIAE, né alcuna altra forma di registrazione.

Come dicevo, i prossimi due post sull'argomento saranno dedicati, rispettivamente, ai diritti morali e a quelli di sfruttamento economico. Nei post successivi, invece, vedremo, in pratica, come si possono tutelare i propri diritti: analizzeremo, in particolare, i metodi per dimostrare la paternità dell'opera e i modi in cui si possono concedere i diritti su di essa al pubblico di Internet, con particolare riferimento all'uso delle licenze Creative Commons. Infine, vedremo come (e se) è possibile utilizzare le opere di altri senza violarne i diritti.

A presto

sabato 26 aprile 2008

Creazione di un sito web: pubblicato il capitolo 6

Ho messo on line il sesto capitolo del mio tutorial sulla creazione di un sito web; potete trovarlo in questa pagina.

In questo capitolo provo ad occuparmi degli aspetti legali che possono interessare il proprietario di un sito web. Devo dire che ho trovato enormi difficoltà, in primo luogo per via del fatto che non sono un esperto di materie legali, in secondo luogo poiché sono veramente poche le leggi che parlano direttamente di "siti web". Per via di questa carenza, ciò che nella prassi si fa è cercare di applicare alla comunicazione attraverso il web le stesse leggi che regolano gli altri mezzi di diffusione (primo fra tutti la stampa), tuttavia il web è una realtà a sé stante e, come tale, avrebbe bisogno di una normativa ad hoc; l'assenza di una tale normativa e l'applicazione (o meglio, il tentativo di applicazione) di leggi entrate in vigore quando Internet non era ancora un fenomeno di massa (o addirittura non esisteva) conduce a risultati controversi e, talvolta, paradossali.

In una situazione del genere, il mio contributo è ben lontano dal dare una risposta definitiva a tanti interrogativi: l'unica cosa che ho voluto (e potuto) fare è documentarmi sia sulle leggi che sulle varie interpretazioni che ad esse si danno nella fattispecie di un sito web e limitarmi a fornire degli spunti di riflessione. Vi invito, pertanto, a non prendere per buono tutto quello che scrivo e, qualora aveste bisogno di consigli specifici, a rivolgervi al vostro legale di fiducia.

Proprio per via di queste difficoltà, il capitolo è in versione provvisoria: nel tempo libero continuerò a fare ricerche e, se necessario, provvederò ad apportare correzioni ed integrazioni; a questo proposito, saranno molto graditi suggerimenti, segnalazioni e critiche (questo, ovviamente, vale per il contenuto dell'intero sito).

Agli aspetti relativi al diritto d'autore, data la vastità dell'argomento, ho deciso di dedicare un capitolo a parte (il capitolo 7), che pubblicherò quanto prima.

A presto per altri aggiornamenti.

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