martedì 24 febbraio 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (4)

QUARTA PARTE

Negli articoli precedenti abbiamo visto, a livello molto teorico, che cos'è e cosa tutela il diritto d'autore, mentre ora cominciamo a vedere come, tecnicamente, possiamo farlo valere per le nostre opere.

Abbiamo già detto, nel primo articolo sull'argomento, che un autore acquisisce i diritti sulla propria opera non appena la crea: non è necessaria, come molti credono, l'iscrizione alla SIAE, né alcuna altra formalità, tuttavia, in alcune circostanze, ci si può trovare nella situazione di dover provare di essere effetivamente l'autore di una certa opera. Ad esempio, supponiamo che io scriva un tutorial, lo pubblichi sul mio sito web e lo renda liberamente accessibile a chiunque: poiché ne sono l'autore, detengo su di esso quantomeno i diritti morali; se, a questo punto, un altro pubblicasse questo tutorial sul suo sito, senza citarmi e spacciandolo per una sua creazione, io putrei oppormi, poiché costui avrebbe violato il mio diritto di paternità. Ma se egli affermasse (spudoratamente) di esserne l'autore? Come farei a dimostrare di aver scritto quel tutorial prima di lui? In tal caso avrei bisogno di una prova, che abbia valore legale, del fatto che io fossi in possesso dell'opera prima di ogni altro. Per ottenere questa prova, si possono seguire diverse strade, non tutte valide, ed ora le esamineremo.

Il primo metodo consiste nell'effettuare, prima della pubblicazione, un deposito di inedito presso gli uffici della SIAE (che offre un apposito servizio): questa alternativa è piùttosto costosa, ma, per fortuna, non è l'unica; infatti, proprio perché l'acquisizione dei diritti d'autore non necessita di alcun atto formale, per provare la paternità di un'opera, in caso di contenzioso, è sufficiente qualunque prova, purché abbia valore legale.

Un metodo "casereccio", usato soprattutto in passato, è quello di prendere una copia cartacea dell'opera, chiuderla in un plico, magari sigillato con ceralacca, autospedirselo tramite raccomandata AR e conservarlo chiuso, salvo poi aprirlo in presenza di un magistrato in sede processuale. Poiché la raccomandata AR fornisce una prova di valore legale dell'invio e della ricezione del plico, nonché delle rispettive date, a prima vista questo procedimento proverebbe che l'autore è in possesso dell'opera fin da una data certa (quella della spedizione).

In realtà, a un esame più attento, questa non è una soluzione valida: infatti potrei inviarmi una busta non ben chiusa (e senza ceralacca), e in un secondo momento aprirla, sostituirne il contenuto e sigillarla. Il metodo descritto fornisce, in ultima analisi, una prova del possesso della busta ad una data certa, ma non del suo contenuto.

E' interessante notare che, ultimamente, viene messa in discussione la validità legale della raccomandata AR anche nel caso (più ortodosso) in cui mittente e destinatario siano due soggetti distinti: infatti, se il mittente invia un documento in busta chiusa, il destinatario, pur ricevendo il plico (e firmando la ricevuta di ritorno) può sempre affermare di non aver ricevuto il documento e giustificarsi dicendo: "E' vero, ho ricevuto la raccomandata, ma, quando ho aperto la busta, questa era completamente vuota!". La raccomandata AR certifica l'invio e la ricezione (con le relative date) del plico, ma, quanto al suo contenuto, non certifica proprio un bel niente!

Un modo per risolvere questo problema è quello di non imbustare il documento, ma piegarlo, incollarne i bordi e spedirlo. Tale espediente, di far coincidere contenitore e contenuto, è usato spesso nelle comunicazioni tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, ad esempio per le ingiunzioni di pagamento (cartelle esattoriali, multe, ecc...) in modo che il destinatario non possa affermare di non averle ricevute. Quest'ultimo metodo, tuttavia, risolve solo i contenziosi tra mittente e destinatario e quindi non può essere utile per i nostri scopi: infatti, come per la busta chiusa, potrei autospedirmi un foglio bianco piegato e incollato, successivamente aprirlo senza danneggiarlo (cosa non facile, ma nemmeno impossibile), riportare su di esso un'opera, che in tal caso deve essere tanto breve da poter entrare su un unico foglio (come una poesia o un disegno) e quindi richiuderlo.

Escluso, quindi, per le ragioni che abbiamo visto, il metodo dell'autoinvio della raccomandata, va da sé che risultano invalidi anche altri metodi analoghi e più deboli, quali quello di autospedirsi una copia dell'opera tramite posta ordinaria oppure quello di apporre un francobollo su ogni pagina di una copia cartacea e farselo annullare (con timbro e data) presso un ufficio postale.

Un altro metodo (veramente fantasioso), di cui si sente spesso parlare, consiste nell'inviare una copia della nostra creazione, sempre tramite raccomandata AR, al Presidente della Repubblica, il quale si dice che sia obbligato a protocollare e conservare qualunque cosa riceva, anche se non è attinente con il suo incarico. Ho letto di questa cosa su diversi siti e forum, tuttavia, sul fatto che il Presidente sia obbligato a protocollare tutto quello che riceve, non ho trovato da nessuna parte conferme ufficiali (leggi, regolamenti o altro), quindi non sono in grado di pronunciarmi sulla validità della soluzione.

Dopo aver esaminato diverse soluzioni non valide, vediamo finalmente quale può essere una valida: un buon metodo, anche se applicabile solo alle opere in formato digitale (è sicuramente il nostro caso, visto che ci stiamo occupando di quelle che possiamo pubblicare su un sito web) è quello di utilizzare la firma digitale e la marcatura temporale. Chiunque può acquistare, presso un fornitore di servizio accreditato, un kit (costituito da strumenti hardware e software) per poter firmare digitalmente i propri documenti informatici ed apporvi una marca temporale, che ha valore legale, a condizione che l'azienda che fornisce il servizio sia tra quelle accreditate da CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

Pur senza scendere in dettagli tecnici, voglio fornire una descrizione, seppure sommaria e non rigorosa, del meccanismo alla base del servizio, per dare almeno un'idea del suo funzionamento. Quando si appone ad un documento (in pratica un file) una firma digitale con marca temporale, quello che accade è che al documento stesso viene aggiunto un particolare codice alfanumerico (la firma, appunto), che viene generato in funzione del contenuto del documento, del nome dell'autore (il titolare della firma digitale), della data, dell'orario e di una chiave segreta univocamente legata al titolare. Se, dopo aver firmato il documento, vi si apportano delle modifiche, la firma aggiunta originariamente non è più coerente con la nuova versione del file, quindi è facile rendersi conto che il documento è stato alterato dopo la data indicata. Il fatto veramente interessante è che per generare la firma occorre conoscere la chiave segreta, mentre per controllare la coerenza della firma con il contenuto del documento, con il nome dell'autore e con data e ora, ciò non serve. In conclusione, l'apposizione della firma digitale può avvenire, su richiesta del titolare, ad opera del solo fornitore del servizio (l'unico che dispone della chiave), tenuto a rispettare stringenti regole di sicurezza, mentre la verifica della validità della firma può avvenire da parte di chiunque.

Per tornare al discorso sulla prova della paternità di un'opera, se si dispone di firma digitale, è sufficiente, prima di diffondere l'opera al pubblico, firmarne digitalmente una copia e conservarla: a questo punto si ha una prova, di valore legale, che si era in possesso di quell'opera ad una data certa (quella della marca temporale).


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Un'alternativa (ugualmente valida) alla firma digitale è la PEC (Posta Elettronica Certificata): si tratta di un servizio email, sempre fornito da aziende accreditate da CNIPA, che grazie ad un meccanismo del tutto simile a quello della firma digitale, permette di inviare messaggi di posta elettronica (eventualmente con allegati) che abbiano lo stesso valore legale di una raccomandata AR e, al tempo stesso, non soffrano dei difetti visti prima per le raccomandate cartacee. Infatti, se inviamo un messaggio tramite la PEC, il server di posta (accreditato) vi appone marca temporale e firma digitale, quest'ultima generata in base al contenuto sia del messaggio che degli allegati; di conseguenza, dopo l'invio, non è possibile alterare il messaggio (né gli allegati) senza invalidare la firma digitale.

Per provare la paternità di un'opera, quindi, è anche possibile autoinviarsela tramite una casella PEC: si tratta di una versione elettronica del metodo visto prima dell'autoinvio tramite raccomandata AR, che tuttavia non soffre dei difetti di quest'ultimo e che, quindi, è una soluzione valida per i nostri scopi.

Una volta ottenuta una prova legalmente valida di essere gli autori dell'opera, possiamo renderla pubblica: la pubblicazione non intacca in alcun modo, come abbiamo più volte ripetuto, i nostri diritti morali, mentre, per quanto riguarda quelli di sfruttamente economico, possiamo decidere di cederli, tutti o in parte, ad altri e nel prossimo articolo vedremo come farlo in pratica, utilizzando le licenze Creative Commons, che permettono di cedere ad altri, in modo non esclusivo, alcuni diritti sulla nostra opera.

A presto

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (3)

TERZA PARTE

In questo articolo prendiamo in esame i diritti morali: questi, a differenza di quelli di sfruttamento economico, come abbiamo già precisato negli articoli precedenti, sono validi senza vincoli di tempo (non hanno scadenza) e inoltre sono inalienabili, cioè l'autore non può esserne in alcun modo privato, nemmeno con il suo consenso; nel seguito li vediamo in dettaglio.

Il principale tra i diritti morali è il diritto alla paternità dell'opera (art. 20 legge DA), ovvero il diritto dell'autore ad essere riconosciuto come tale nei confronti dell'opera stessa. Tale diritto, come gli altri diritti morali, è inalienabile (cioè l'autore non ne può esserne privato, nemmeno con il suo consenso), e valido senza limiti di tempo (artt. 22-23 legge DA). Questo significa che, anche se i diritti di sfruttamento economico dell'opera sono scaduti (ovvero, l'opera è divenuta di pubblico dominio) tuttavia il diritto alla paternità persiste.

Consideriamo, ad esempio, la Divina Commedia di Dante Alighieri: poiché dalla morte del poeta sono trascorsi più di 70 anni, i diritti di utilizzazione economica, come abbiamo già visto nell'ultimo articolo, sono scaduti, quindi, se voglio, posso copiare, tradurre o stampare, tutta o in parte, la Divina Commedia; tuttavia, poiché i diritti morali si estendono senza vincoli di tempo, debbo sempre riconoscerne la paternità a Dante, cioè non posso dire di averla scritta io!

Un altro diritto morale è quello all'integrità dell'opera, sancito anch'esso dall'art. 20 della legge DA, che recita: " (...) l'autore conserva il diritto (...) di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione". Le modificazioni a cui si riferisce questo articolo sono soltanto quelle che fanno apparire l'opera e/o il suo autore in modo diverso da come sono realmente; non ci si riferisce a quelle modifiche che lasciano inalterato il senso dell'opera originaria (come può essere un riassunto o una selezione di brani significativi).

Il modo migliore per capire questo concetto è ricorrere ad un esempio, tratto nientemeno che dalla Bibbia: consideriamo il Salmo 53 (scritto dal re Davide) di cui riporto solo i primi versi di una traduzione italiana:

Lo stolto pensa:
"Dio non esiste".
Sono corrotti, fanno cose abominevoli,
nessuno fa il bene.
Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio.
(...)

Poiché questo testo è stato scritto oltre 2000 anni fa, è certamente di pubblico dominio, quindi chiunque ha il diritto di tradurlo dall'ebraico, riadattarlo o riassumerlo, purché però ne preservi il senso; se, ad esempio nel lavoro di traduzione e riadattamento si eliminassero tutti i versi ad eccezione del secondo, si attribuirebbe a Davide la frase "Dio non esiste", cioè si otterrebbe un testo di significato opposto a quello originario, e questa sarebbe una violazione del diritto all'integrità dell'opera.

Altri diritti morali sono il diritto di inedito (art. 24 legge DA), ovvero la facoltà dell'autore (o dei suoi eredi) di decidere quando e se pubblicare la propria creazione, e il diritto di ripensamento (art. 2582 del Codice Civile), che prevede la possibilità di ritirare dalla circolazione un'opera quando intervengano gravi ragioni morali, ad esempio nel caso in cui un autore abbia scritto un testo per propagandare una certa ideologia politica ed abbia, in un secondo momento, mutato le proprie idee. Quest'ultimo caso merita una precisazione: abbiamo visto, infatti, nell'ultimo articolo, che l'autore perde il controllo degli esemplari venduti, quindi, se si acquista un libro e l'autore di quest'ultimo, successivamente, esercita il diritto di ripensamento, si rimane legittimi proprietari di quella copia regolarmente acquistata.

In questo articolo e nei due precedenti, abbiamo esaminato per sommi capi la normativa sul diritto d'autore; nei prossimi articoli vedremo come applicare tutto ciò per tutelare le nostre opere, in modo particolare quelle pubblicate sul web.

A presto

lunedì 23 febbraio 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (2)

SECONDA PARTE

Abbiamo parlato, nell'ultimo articolo, del fatto che i diritti d'autore si possono dividere in due categorie: i diritti morali e quelli di sfruttamento economico dell'opera; questi ultimi, di cui tratterò in questo post, sono elencati nella legge n. 633 del 1942 (legge sul Diritto d'Autore, che indicherò brevemente come legge DA), a cui pure ho già accennato, e in particolare negli artt. 12-19. I diritti di sfruttamento economico appartengono esclusivamente all'autore, a meno che questi non decida di cederli, tutti o in parte, a terzi; nel seguito li vedremo in dettaglio.

Il primo che cosideriamo è il diritto di riproduzione, che permette al solo autore di effettuare copie della propria opera, a meno che tali copie non siano per uso strettamente personale (art. 68 legge DA). Legato al diritto di riproduzione è quello di distrubuzione dell'opera (art. 17 legge DA), ovvero della messa in commercio o, comunque, in circolazione di esemplari dell'opera stessa. A quest'ultimo articolo fanno eccezione le copie fisiche (per esempio di un libro) acquistate da un utente: se qualcuno, per esempio, acquista un libro, di tale esemplare, l'autore (o chi detiene i diritti) perde il controllo, cioè chi lo ha acquistato può a sua volta prestarlo, regalarlo o rivenderlo, il tutto limitatamente, beninteso, all'unico esemplare in suo possesso (non può, cioè, farne delle copie); questa eccezione, tuttavia, non può applicarsi alle opere in formato digitale, poiché, nel caso di un file, non vi è alcuna differenza tra l'originale e una qualunque copia, quindi, acquistandone una, è come se se ne acqistassero, di fatto, un numero illimitato.

Altri diritti esclusivi dell'autore sono quello di rappresentazione in pubblico e di diffusione attraverso un mezzo di comunicazione: questi si applicano a quei tipi di opere che possono, in qualche modo, essere eseguite (componimenti musicali, film, opere teatrali, ecc...). Anche il diritto di noleggio e quello di prestito (a meno che quest'ultimo non avvenga tra privati) sono prerogativa esclusiva dell'autore.

Infine, l'autore ha il diritto esclusivo di elaborare, modificare, trasformare e tradurre l'opera (art. 18 legge DA): chi voglia effettuare una di queste operazioni deve essere esplicitamente autorizzato dall'autore, tuttavia, la nuova opera che si ottiene, detta in gergo opera derivata, è essa stessa un'opera dell'ingegno e su di essa vanta i diritti colui che l'ha prodotta (fatti salvi, ovviamente, i diritti dell'autore sull'opera originale); torneremo, tra un po', su questo punto.

Abbiamo già accennato, nel post precedente, alle due caratteristiche salienti dei diritti di sfruttamento economico. La prima di esse è che, pur sorgendo tali diritti in capo solo ed esclusivamente all'autore, nel momento stesso in cui pone in essere un'opera dell'ingegno, questi può decidere di cederli, tutti o in parte, a terzi; la cessione può anche essere esclusiva e può avvenire dietro compenso economico. Non di rado, capita che un autore venda in modo esclusivo tutti i diritti su una certa opera (ad esempio un libro) ad un editore: in tal caso, l'editore diviene proprietario di tutti i diritti (tranne quelli morali, come vedremo nel prossimo articolo) e può anche, a sua volta, cederli ad altri; in tale situazione, se si vuole, ad esempio, riprodurre l'opera, si deve essere autorizzati dall'editore e non più dall'autore.

La seconda caratteristica dei diritti di sfruttamento economico è che essi non hanno durata illimitata (artt. 25-32 ter legge DA), ma possono estendersi, al massimo, fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Un'opera della quale sono scaduti i diritti è detta di pubblico dominio e può essere liberamente riprodotta, distribuita, ecc... Ad esempio, la Divina Commedia di Dante Alighieri, essendo quest'ultimo morto da più di 70 anni, può essere liberamente riprodotta da chiunque. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a non confondere un'opera con una sua traduzione, che è, come abbiamo detto, un'opera derivata e i cui diritti, quindi, appartengono a chi l'ha prodotta (il traduttore). Consideriamo, ad esempio, un brano del Dizionario Filosofico di Voltaire: quest'ultimo è morto da più di 70 anni, quindi la sua opera è di pubblico dominio; tuttavia, è di pubblico dominio soltanto l'opera originale di Voltaire (in francese) e quindi, se vogliamo utilizzare una versione italiana del brano, dobbiamo assicurarci che anche quest'ultima (opera derivata) sia di pubblico dominio (ovvero che anche il traduttore sia morto da più di 70 anni).

Esaminati, per sommi capi, i diritti di sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno, nel prossimo articolo prenderemo in esame i diritti morali.

A presto

giovedì 19 febbraio 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (1)

PRIMA PARTE

Tra gli aspetti legali da tenere in considerazione quando si crea o si gestisce un sito web, quello relativo al diritto d'autore merita particolare attenzione: è per questo motivo che ho deciso, nella stesura della guida alla realizzazione di un sito (che sto via via arricchendo), di dedicare all'argomento un intero capitolo. Come ho fatto per gli aspetti fiscali (cfr. post precedenti) anche in questo caso tratterò il tema in una serie di post (di cui questo è il primo), salvo poi riunire il tutto in un capitolo della guida che metterò a disposizione sul mio sito.

Chiunque pubblica sul web un'opera dell'ingegno, sia essa una poesia, una foto, un tutorial, un software e quant'altro, la mette a disposizione di tutti i visitatori (potenzialmente nell'intero pianeta Terra): ciò è sicuramente positivo ai fini della diffusione della cultura e della conoscenza, tuttavia può nascondere alcune insidie per i diritti di cui l'autore dell'opera gode, che possono essere violati, arrecando danni (morali, ma anche economici) all'autore stesso e, eventualmente, portando un indebito arricchimento ad altri. Il problema inverso si pone, invece, quando si vuole utilizzare nel proprio sito una creazione di un altro autore: in tal caso si deve fare attenzione a non violare i diritti di quest'ultimo.

Il centro della normativa sul Diritto d'Autore è costituito dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (con le successive modificazioni, intervenute nel corso degli anni): in essa vengono, prima di tutto, elencati i diritti di cui gode l'autore non appena pone in essere un'opera dell'ingegno. Questi (numerosi) diritti possono essere raggruppati in due classi: i diritti morali e i diritti di sfruttamento economico.

Ad ognuno di questi due tronconi dedicherò un intero post (nei prossimi giorni), tuttavia, già da ora, è bene sottolineare la differenza fondamentale tra le due tipologie: i primi (i diritti morali) sono di durata illimitata nel tempo e inoltre sono strettamente legati all'autore, che non può cederli, neanche gratuitamente, ad altri; i secondi, invece, oltre ad essere limitati nel tempo (in genere terminano 70 anni dopo la morte dell'autore) possono anche essere ceduti, tutti o in parte, ad altri soggetti.

Un altro fatto importante, che è bene chiarire fin da subito, è che i diritti d'autore sorgono dal momento stesso in cui l'autore crea l'opera (ad esempio la mette per iscritto, se si tratta di un'opera letteraria) e non è necessario alcun atto formale: contrariamente a quanto si crede comunemente, per acquisire i diritti sulla propria opera, non è necessaria l'iscrizione alla SIAE, né alcuna altra forma di registrazione.

Come dicevo, i prossimi due post sull'argomento saranno dedicati, rispettivamente, ai diritti morali e a quelli di sfruttamento economico. Nei post successivi, invece, vedremo, in pratica, come si possono tutelare i propri diritti: analizzeremo, in particolare, i metodi per dimostrare la paternità dell'opera e i modi in cui si possono concedere i diritti su di essa al pubblico di Internet, con particolare riferimento all'uso delle licenze Creative Commons. Infine, vedremo come (e se) è possibile utilizzare le opere di altri senza violarne i diritti.

A presto

giovedì 5 febbraio 2009

Aspetti fiscali di un sito web - Altre forme di affiliazione

In questo post prenderò brevemente in esame le forme di pagamento differenti dal Pay per Click, adottate da programmi di affiliazione diversi da Google Adsense (e talvolta anche da quest'ultimo). Mi concentrerò, in particolare, sulle due forme di pagamento più diffuse (dopo il Pay per Click), ovvero il Pay per Impression e il Pay per Lead.

Nel Pay per Impression, si viene retribuiti per il solo fatto che i visitatori visualizzano il banner o gli annunci sulle nostre pagine: ovviamente, poiché ottenere un'impression è molto più facile che ottenere un click (la pagina deve semplicemente essere visualizzata) queste vengono pagate molto meno dei click (tipicamente gli importi sono dell'ordine di qualche Euro ogni mille impression).

Nel Pay per Lead, invece, non è sufficiente che il visitatore clicchi sull'annuncio, ma deve anche effettuare un acquisto nel sito dell'inserzionista: in questo caso, viene riconosciuta una commissione (che può essere fissa oppure una percentuale sulla vendita).

Per quanto riguarda la forma Pay per Impression, dal punto di vista fiscale non ci sono differenze rispetto al Pay per Click, quindi, per i programmi di affiliazione che la adottano, valgono le stesse considerazioni esposte per Google Adsense. Voglio solo rimarcare che, nel caso in cui il programma di affiliazione a cui di partecipa è gestito da un'azienda con sede legale in Italia, quest'ultima deve applicare sui proventi la ritenuta d'acconto del 20%.

Il Pay per Lead, invece, richiede qualche considerazione in più. L'attività che si svolge, in questo caso, può essere considerata procacciamento d'affari: la figura del procacciatore d'affari, simile, per certi aspetti, a quella dell'agente di commercio, non è definita in modo chiaro dalla normativa (costituisce, come si dice in gergo, una figura atipica). Se tale attività è svolta in modo occasionale, si può evitare l'apertura della partita IVA: in questo caso, il committente dovrà operare una ritenuta d'acconto del 23% sulla metà dei proventi (cioè 11.5% sul totale).

L'inquadramento dei proventi da Pay per Lead come derivanti da procacciamento occasionale di affari è supportato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 209 del 18 Novembre 2003, in risposta all'istanza di interpello di una società (che chiameremo XY) che, per promuovere la vendita di un servizio ADSL, aveva pattuito con un'altra società (K) che quest'ultima, tra le altre cose, pubblicizzasse il servizio stesso nel proprio sito web, attraverso dei link ad una pagina del sito di XY, nella quale il visitatore poteva stipulare il contratto ADSL; per ogni contratto concluso grazie alla "mediazione" dei link nel sito di K, quest'ultima percepiva un compenso. La società XY chiedeva, quindi, se fosse corretto considerare i proventi corrisposti a K come derivanti da attività pubblicitaria.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata negativa, in quanto l'Agenzia stessa ha ritenuto che i link non fossero l'oggetto del contratto tra XY e K, bensì soltanto un mezzo utilizzato da K per procurare clienti ad XY: di conseguenza, quanto compiuto da K non rientrava nell'attività pubblicitaria, bensì in quella di procacciamento di affari. Riporto nel seguito qualche passaggio significativo del testo (il grassetto l'ho aggiunto io):

la divisione K agisce nell'interesse della societa' XY, senza un rapporto organico e stabile, al fine di consentire la conclusione di contratti fra detta societa' e i soci K, ponendo in essere l'attivita' di intermediazione propria del contratto di procacciamento d'affari. Nessun vincolo pone, peraltro, il contratto di procacciamento d'affari in merito alle modalita' attraverso le quali i soggetti interessati possono venire in contatto per la conclusione dell'affare. Pertanto, il collegamento tramite un'apposita procedura informatica fra soci K e XY non incide sulla configurazione giuridica del contratto, costituendo tale procedura una modalita' di esecuzione della prestazione a carico della divisione K Non si condivide, pertanto, la tesi dell'istante secondo la quale la divisione K si limita a fornire una via (cosiddetto link in gergo informatico)" per accedere al sito XY. Il link con il sito XY rappresenta, infatti, lo strumento concreto per la "raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni" e, quindi, non costituisce l'oggetto della prestazione, ma una modalita' per la sua esecuzione.

In conclusione, a differenza dei casi di Pay per Click e Pay per Impression, per i quali, come abbiamo visto nei post precedenti, non esiste una risposta definitiva alla questione dell'inquadramento fiscale, nel caso di Pay per Lead sembra essere tutto più chiaro: non occorre avere la partita IVA ed è sufficiente che chi effettua il pagamento operi la ritenuta dell11.5%, almeno finché l'attività resta occasionale. L'unico problema è distinguere un procacciatore occasionale da uno che non lo è: purtroppo, anche in questo caso, non ci sono norme precise in materia; tuttavia, sulla base della risoluzione sopra citata, possiamo senz'altro affermare che l'occasionalità non deve essere valutata in relazione alla permanenza dei link nel sito, bensì alla maggiore o minore frequenza con la quale quei link producono contratti all'inserzionista (e quindi introiti per il procacciatore).

Con questo post, concludo l'esame degli aspetti fiscali che possono interessare l'autore di un sito web amatoriale: ribadisco, a scanso di equivoci, che quanto scritto vuole solo essere uno spunto di riflessione e non va assolutamente sostituito con la consulenza di un professionista.

Appena posso, riunirò tutti i post su Adsense, quello sulle donazioni con Paypal e ques'ultimo e ne farò un capitolo della mia guida sulla realizzazione di un sito web.

A presto

martedì 3 febbraio 2009

Second life

Con questo post voglio iniziare a parlarvi del mio neonato interesse per i mondi virtuali, in particolare per Second Life.


Di cosa si tratta? Per chi non lo conoscesse, Second Life è un mondo virtuale (ideato dai Linden Labs), in cui può essere presente tutto ciò che si può trovare in quello reale: paesaggi naturali, strade, edifici, intere città, negozi... e molto altro. Questo mondo è abitato da esseri virtuali, detti avatar, che possono interagire sia tra di loro che con il mondo circostante ed hanno di solito, anche se non necessariamente, sembianze umane. In realtà, ogni avatar è comandato da una persona reale, in carne ed ossa, che sta dietro un monitor ed una tastiera (un po' come in un videogame), quindi non è del tutto esatto dire che gli avatar sono esseri virtuali: volendo essere più precisi, possiamo dire che un avatar è la rappresentazione virtuale di una persona reale.

Per accedere a questo mondo è sufficiente un computer e un collegamento veloce ad Internet: basta visitare il sito ufficiale, www.secondlife.com, iscriversi (l'account basic è gratuito) e scaricare un apposito software. Sempre al momento dell'iscrizione, si devono scegliere il nome ed il cognome del nostro avatar (per il cognome ci sono dei vincoli), una password e il suo aspetto iniziale (che potrà essere modificato in futuro). Fatto! D'ora in poi, attraverso il nostro avatar possiamo tuffarci in questo universo parallelo ed iniziare la nostra seconda vita.

Ma che cos'ha di tanto speciale Second Life? Beh, devo confessarvi che anch'io, quando, avendone sertito parlare e spinto dalla curiosità, mi iscrissi (circa un anno fa), non vi trovai nulla di speciale: potevo spostarmi in un ambiente 3D come in un videogioco e chattare con altri avatar vicini a me... insomma, non mi sembrò nulla di più di una sorta di chat grafica, tanto è vero che l'abbandonai dopo pochi giorni... fino a qualche settimana fa.

Cosa è successo qualche settimana fa? Stavo leggendo un articolo in un blog su un argomento molto interessante, almeno per me, e in esso si invitavano i visitatori a partecipare ad una conferenza, sullo stesso tema dell'articolo, che si sarebbe svolta proprio nel mondo virtuale di Second Life. Per farla breve, ero talmente interessato alla conferenza che ho deciso di riesumare il mio vecchio account e di reinstallare il software (che nel frattempo avevo rimosso dal PC). Ho partecipato alla conferenza e ho notato che quasi tutti gli avatar che ho incontrato, e con cui ho conversato, prendevano molto sul serio Second Life, non lo vedevano solo come uno svago, ma come un vero e proprio strumento di lavoro, con forti potenzialità, anche economiche.

Ho deciso, quindi, di fare un altro tentativo: ho ripreso a frequentare quell'ambiente ed ho capito che le cose stanno in modo diverso da come avevo immaginato. Gli scenari, per cominciare, sono creati interamente dai residenti (avatar): ognuno, sotto certi vincoli, puù modificare l'ambiente, costruire edifici... e le modifiche sono visibili a tutti, non solo a lui (iavvengono lato server, come si dice in gergo): ad esempio, se abbiamo la passione per la pittura, possiamo acquistare un terreno e costruire un edificio da adibire a museo, in cui mostrate a tutti i nostri quadri (ovviamente in formato digitale); ciò si può fare anche in un normalissimo sito web, ma Second Life rende tutto molto più accattivante. Possiamo anche mettere su un negozio in cui vendere oggetti virtuali da noi creati (come vestiti e accessori per avatar), visto che in Second Life esiste anche una moneta virtuale, il Linden Dollar (L$), che poi tanto virtuale non è, dal momento che può essere acquistata e venduta in cambio di Dollari Statunitensi (quelli veri).

La creazione di ambienti ed oggetti avviene attraverso un'interfaccia grafica integrata nel programma (per alcuni aspetti si possono usare anche software esterni) e, per dare alle nostre creazioni dinamicità ed interattività, c'è un linguaggio di programmazione chiamato Linden Scripting Language (LSL). Io, da un po' di tempo, sto smanettando con questi strumenti e intendo dedicare alcuni articoli e tutorial all'argomento (e anche una sezione del sito, appena lo ristrutturo).

Prima di lasciarvi, voglio presentarvi una persona: si chiama Kripton Euler e potete vederlo (almeno nel suo aspetto attuale) nella foto qua accanto. Come avrete intuito, è il mio avatar, il mio alter ego in Second Life.

A presto.

lunedì 2 febbraio 2009

Aspetti fiscali di un sito web - Google Adsense (aggiornamento)

Questo post è stato modificato dopo la prima pubblicazione.

Proprio nel post di ieri avevo scritto che quello sarebbe stato l'ultimo su Adsense e invece...

Torno a scrivere poiché ho appena letto una discussione su un forum in cui un utente segnala che sono cambiate alcune condizioni contrattuali nel programma di Google Adsense: in particolare, si dice che la controparte contrattuale non sia più Google Inc. bensì Google Ireland Limited, che la valuta non sia più il Dollaro Statunitense ma l'Euro e che la normativa di riferimento sia quella locale e non più quella Californiana.

Ho controllato sul sito di Adsense, nella pagina dei termini e delle condizioni, ma non c'è traccia di queste novità: potete andare alla pagina http://www.google.com/adsense/localized-terms e scegliere "Italia" dal menu a discesa per leggere il documento. Inoltre io stesso partecipo al programma Adsense e Google (finora) non mi ha comunicato alcuna variazione delle condizioni.

In ogni caso, appena avrò delle novità, tornerò a scrivere.


AGGIORNAMENTO (10 marzo 2009):

Da qualche giorno ho avuto la conferma ufficiale di tali variazioni dalla stessa Google, tramite un avviso apparso nel pannello di controllo del mio account Adsense. In particolare, i publisher che hanno stipulato un contratto con Google Inc. (tra i quali anch'io) hanno la possibilità (non l'obbligo, almeno per ora) di passare alle nuove condizioni, in modo però irrecersibile; i nuovi publisher, invece, dovranno sottoscrivere il nuovo contratto, come è possibile verificare visitando il link alla pagina di registrazione postato sopra.

Confermo che la novità più importante è che la controparte contrattuale non è più Google Inc. (che ha sede legale negli USA, quindi extra UE), ma Google Ireland Limited (con sede in Irlanda, quindi UE): ciò rende necessarie alcune variazioni e integrazioni a quanto ho scritto a suo tempo in questo articolo.

A tutto ciò dedicherò altri post nei prossimi giorni.

A presto

domenica 1 febbraio 2009

Aspetti fiscali di un sito web - Google Adsense (4)

AGGIORNAMENTO: (10 marzo 2009)

Sono recentemente intervenute alcune variazioni contrattuali nel programma Adsense (come ho scritto in questo post), di conseguenza, quanto riportato nell'articolo necessita di alcuni aggiornamenti e integrazioni, a cui dedicherò un nuovo post tra qualche giorno.

QUARTA PARTE

In questo quarto articolo, l'ultimo della serie su Google Adsense (per il momento, a meno che non intervengano novità significative) voglio riprendere la questione della territorialità dell'imposta IVA, a cui ho accennato nel primo post della serie.

Sull'aspetto della territorialità dell'IVA non ho avuto modo di documentarmi a dovere, ma, in ogni caso, voglio almeno dare qualche cenno. Innanzitutto, il DPR 673 del 1972 (la legge IVA) precisa che, per stabilire se la vendita di un bene o servizio sia soggetto all'imposta, bisogna riferirsi al luogo in cui il bene (o servizio) viene acquistato e utilizzato. Nel nostro caso, veniamo pagati appena un visitatore effettua un click sui banner pubblicati nel nostro sito, quindi il luogo in cui Google utilizza il servizio che noi gli forniamo è quello in cui si trova il visitatore che ha cliccato; poiché questo visitatore può trovarsi in qualunque parte del mondo, si capisce che il problema è di difficile soluzione.

In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di pronunciarsi su un caso analogo, con la risoluzione n. 174 dell'8 Agosto 2003: la questione in essa affrontata era posta da una squadra di calcio italiana, intenzionata a vendere alla UEFA i diritti televisivi sulle partite da essa disputate, la quale chiedeva se tale vendita fosse soggetta ad IVA. In effetti la UEFA ha sede in Svizzera (quindi è extra UE), ma avrebbe potuto cedere a sua volta tali diritti ad altri intermediari (anche nella UE) e inoltre le partite, trasmesse via satellite, sarebbero state visibili in tutte le nazioni (Italia compresa). Nella risoluzione, l'Agenzia ha precisato che, proprio a causa della difficile (se non impossibile) tracciabilità dei vari passaggi, la società avrebbe dovuto considerare come unico acquirente dei diritti la UEFA, quindi la vendita stessa non sarebbe stata da assoggettare all'IVA. Vale la pena riportare alcuni passaggi significativi della risoluzione stessa:

Nel caso in esame, occorre dunque un'indagine volta ad individuare il luogo in cui avviene l'effettivo utilizzo dei diritti di sfruttamento economico delle partite di calcio acquisiti dalla UEFA. A ben vedere, considerata la particolare natura dei predetti diritti, non appare ragionevole ipotizzare che il loro utilizzo avvenga negli Stati in cui il prodotto o servizio commercializzato dalle imprese che hanno acquistato i diritti dalla UEFA perviene al fruitore finale (telespettatore, acquirente dei gadget, etc). Si deve, infatti, ritenere che, per la societa' istante, lo sfruttamento commerciale dei diritti in discorso si realizza al momento stesso della vendita dei diritti da parte della UEFA e, quindi, in Svizzera, paese in cui la stessa UEFA ha sede.

[...]

Sarebbe praticamente impossibile per i Club calcistici determinare, nell'ambito dei proventi loro attribuiti dalla UEFA, la percentuale riconducile alla cessione dei diritti ad operatori italiani. Cio' anche in considerazione del fatto che i soggetti che acquistano i diritti dalla UEFA, spesso non sono gli utilizzatori dei diritti stessi, ma si comportano quali meri intermediari, rivendendo i diritti medesimi ad altri operatori economici.

In effetti, noi vendiamo un servizio a Google Inc. (con sede negli USA), il quale, a sua volta, sfrutta i nostri spazi per vendere prodotti pubblicitari agli inserzionisti, che possono essere residenti in qualunque parte del mondo, come, del resto, i visitatori del nostro sito. Sembra, quindi, che la nostra situazione sia analoga a quella presentata nella risoluzione.

Tuttavia, c'è chi fa osservare che, se il nostro sito è in lingua italiana, anche i visitatori saranno per la maggior parte provenienti dall'Italia e, inoltre, saranno in italiano (e di inserzionisti italiani) anche gli annunci presentati nelle pagine (proprio per il meccanismo con cui funziona Adsense, volto a fornire annunci pertinenti al contenuto); di conseguenza, si identificherebbe con l'Italia il luogo di utilizzo del servizio e tutto ciò varrebbe anche se il sito fosse in una qualsiasi lingua della UE. A ciò si aggiunge il fatto che un webmaster ha a disposizione diversi strumenti per le statistiche (ad esempio Google Analitics) che permettono di monitorare costantemente la provenienza dei visitatori.

Io, personalmente, non condivido tale opinione, in quanto gli strumenti di statistica forniscono informazioni sulla provenienza dei visitatori, ma non su quella dei click: su quest'ultima si possono fare solo congetture.

Ancorta una volta ci troviamo di fronte ad opinioni contrastanti, quindi nemmeno percorrendo la strada della territorialità dell'IVA si riesce a mettere la parola FINE alla questione dell'inquadramento fiscale di Google Adsense.

Nel prossimo post sull'argomento, come accennato, lascerò da parte Adsense e parlerò dei programmi di affiliazione che retribuiscono con metodi diversi dal pay per click.

A presto

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