giovedì 31 dicembre 2009

Felice 2010!

A tutti i visitatori del mio sito e ai lettori dei miei blog, porgo i migliori auguri per un felice 2010!

A presto.

sabato 26 dicembre 2009

Seminario su Windows Mobile - Abstract

Il 22 dicembre scorso ho avuto il piacere di tenere, presso La Sapienza - Università di Roma, alla facoltà di Ingegneria, un seminario su Windows Mobile, riguardante sia l'architettura del sistema che le API.

Vi riporto un breve abstract:

Nel seminario sono state illustrate le caratteristiche principali di Windows Mobile, sistema operativo di casa Microsoft per dispositivi mobili.

Dopo una rapida introduzione su Windows CE (sistema per dispositivi embedded), si passa a descrivere le caratteristiche principali e l’architettura di massima di Windows Mobile, che da CE deriva e di cui condivide, in larga misura, il kernel.

La parte principale del seminario riguarda la gestione dei processi e dei thread in Windows Mobile, con particolare riferimento al problema dell’inversione di priorità, inconveniente tipico dei sistemi real time, quale è Windows Mobile, nonché al meccanismo usato dallo scheduler per limitarne gli effetti, ovvero la Priority Inheritance.

Segue una demo con Visual Studio 2008, nella quale viene mostrata la realizzazione di una semplice applicazione console per un dispositivo (emulato) con Windows Mobile 6 Pro. Nel corso della demo, vengono mostrate alcune API del sistema, in particolare quelle per gestire i thread, le priorità e i mutex. Nel thread principale dell’applicazione vengono creati altri due thread che accedono alla stessa risorsa (un file) e si provoca un’inversione di priorità: viene quindi mostrato come il sistema reagisce con la Priority Inheritance e si confronta il risultato con quello che si sarebbe ottenuto su un sistema time sharing (senza il meccanismo di Priority Inheritance).

La parte successiva del seminario riguarda la gestione della memoria. Anche in questo caso viene posto l’accento sulle differenze tra Windows Mobile e i sistemi desktop: in particolare, viene illustrato lo spazio di indirizzamento virtuale (unico per RAM e ROM) e l’eXecution In Place (XIP).

L’ultima parte della presentazione riguarda l’Input/Output, con particolare riferimento alla gestione degli Interrupt.


Chi è interessato può scaricare dal mio spazio web il materiale utilizzato nella presentazione, contenente la presentazione in formato pptx, un file word con la bibliografia e il codice c++ utilizzato nella demo.

A presto

giovedì 24 dicembre 2009

Buon Natale!

Voglio porgere a tutti i visitatori del blog i migliori auguri di un sereno Natale.

A presto.

giovedì 3 dicembre 2009

Secondo articolo su Expression Web 3

Voglio informarvi che ho appena pubblicato, sul mio blog nel portale di Academic Club, il secondo articolo dedicato alla serie su Expression Web 3.

Questo post è dedicato ad una introduzione al linguaggio HTML, lasciando per il momento da parte l'ambiente di Expression Web, sul quale tornerò diffusamente nel corso dei prossimi articoli.

A presto.

martedì 29 settembre 2009

Expression Web 3

Sul blog che gestisco nel portale di ACademic Club, di cui vi ho parlato negli scorsi post, ho appena aggiornato la prima parte della guida su Microsoft Expression Web.

L'aggiornamento riguarda il passaggio dalla versione 2 alla versione 3 (da qualche giorno disponibile anche in italiano).

Per maggiori informazioni, vi invito a consultare il blog al seguente indirizzo:

http://blogs.academicclub.org/express/

A presto.

lunedì 21 settembre 2009

Finalmente si ricomincia

Ho visto più volte un caro fanciullo, vispo, per dire il vero, più del bisogno, ma che, a tutti i segnali, mostra di voler riuscire un galantuomo; l'ho visto, dico, più volte affaccendato sulla sera a mandare al coperto un suo gregge di porcellini d'India, che aveva lasciati scorrer liberi il giorno, in un giardinetto. Avrebbe voluto fargli andar tutti insieme al covile; ma era fatica buttata: uno si sbandava a destra, e mentre il piccolo pastore correva per cacciarlo nel branco, un altro, due, tre ne uscivano a sinistra, da ogni parte. Dimodoché, dopo essersi un po' impazientito, s'adattava al loro genio, spingeva prima dentro quelli ch'eran più vicini all'uscio, poi andava a prender gli altri, a uno, a due, a tre, come gli riusciva. Un gioco simile ci convien fare co' nostri personaggi: ricoverata Lucia, siam corsi a don Rodrigo; e ora lo dobbiamo abbandonare, per andar dietro a Renzo, che avevam perduto di vista.
(A. Manzoni - I promessi sposi, cap 11)
Come il Manzoni rincorreva i personaggi del suo romanzo, così io, già dai primi di settembre, terminate (purtroppo) le vacanze, sto riprendendo le fila delle mie attività. Da questa settimana, in particolare, riprenderà la pubblicazione di post sui miei blog.

A presto

giovedì 23 luglio 2009

Non c'è due senza tre...

Dopo l'apertura del secondo blog, Webmasters in Italy (ancora ai nastri di partenza), del quale vi ho parlato qualche tempo fa, da qualche giorno è online un altro blog, sempre gestito da me: si tratta di Expression, ospitato nel portale dell'associazione Academic Club, della quale sono socio in quanto MSP (Microsoft Student Partner).

In questo nuovo blog mi occuperò della creazione di pagine web, utilizzando prevalentemente prodotti e tecnologie Microsoft. Per il momento, oltre a una pagina di info, ho pubblicato il primo di una serie di articoli dedicati ad Expression Web, su sui sto lavorando da tempo.

Oltre alla sezione dedicata ad Expression Web, a breve termine conto di inserirne una dedicata a Silverlight e un'altra a ASP.NET. In ogni caso, vi comunicherò ogni aggiornamento riguardante Expression anche qui.

A presto.

lunedì 13 luglio 2009

sabato 11 luglio 2009

La "giornata di rumoroso silenzio"

Come ho anticipato su Twitter qualche ora fa, il prossimo martedì 14 luglio prenderò parte, come molti altri webmaster e blogger, alla cosiddetta "giornata di rumoroso silenzio", per protestare contro il disegno di legge Alfano (quello sulle intercettazioni). Oltre alle intercettazioni, questo ddl mette mano anche al cosiddetto obbligo di rettifica, ovvero l'obbligo, per il direttore di una testata giornalistica, di rettificare quanto pubblicato in merito ad un soggetto, se quest'ultimo ritiene ciò lesivo della sua dignità o, comunque, contrario alla verità.

Quanto previsto già da tempo per la carta stampata verrebbe esteso, se tale ddl fosse approvato, anche ai "siti informatici". Lasciando da parte l'imprecisione dell'espressione "sito informatico", che sarebbe il male minore, se la legge passasse, chiunque gestisse un sito o tenesse un blog sarebbe tenuto all'obbligo di rettifica entro 48 ore dalla richiesta dell'interessato e, qualora non ottemperasse, subirebbe una sanzione amministrativa da 15 a 25 milioni di lire (nemmeno la conversione in euro...). Tutto ciò è indicato all'art. 8 del disegno di legge, il cui testo integrale è facilmente reperibile in rete, ad esempio in questo blog.

Non è la prima volta che il governo (di più di un colore politico) tenta di mettere il bavaglio alla rete: voglio ricordare, tra gli illustri predecessori di questa proposta, il ddl Levi-Prodi (ottobre 2007) e il ddl Carlucci (vedi, ad esempio, questo articolo di Punto Informatico).

Inutile dire che simili leggi hanno come unico effetto la disincentivazione all'uso di Internet e non aumentano affatto, come si vuole far credere, la responsabilizzazione di webmaster e blogger: questi ultimi (come tutti i cittadini, del resto) sono già ora procedibili qualora commettano reati quali l'ingiuria e la diffamazione, previsti e puniti dal Codice Penale (artt. 594 e 595), indipendentemente dal fatto che siano commessi dentro o fuori la rete.

Se volete saperne di più sull'iniziativa della "giornata di rumoroso silenzio" e per sapere come aderire, vi invito a visitare il sito di Guido Scorza, docente di Diritto delle nuove tecnologie, che da tempo si sta occupando della libertà della rete.

A presto.

P.S. Aggiungo una nota personale. Chi mi conosce e segue il mio blog può rimanere meravigliato da un simile post. Non è la prima volta che mi occupo di argomenti legati agli aspetti legali e fiscali del web, ma finora ho sempre cercato di presentare e commentare le leggi in modo obiettivo, senza prendere posizione, ho cercato, insomma, di offrire ai miei lettori informazioni utili più che opinioni personali. Per la prima volta mi ritrovo a fare l'opinionista e devo ammettere che la cosa meraviglia anche me, ma, del resto sono anch'io un essere umano...

venerdì 10 luglio 2009

Da oggi sono anche su Twitter!

Scrivo questo post lampo solo per informarvi che ho aperto un account Twitter, che utilizzerò per comunicare tutti gli aggiornamenti del sito e dei miei blog. L'indirizzo della mia pagina su Twitter è http://twitter.com/paolobc547.

Per il momento non conosco molto bene questa piattaforma di microblogging, ma la cosa che mi pare più allettante è la possibilità di pubblicare messaggi via SMS, quindi anche quando non si ha a disposizione un collegamento ad Internet.

A presto.

giovedì 9 luglio 2009

Adsense e interpello: qualche altra considerazione

Mi ero ripromesso, dopo il post di ieri, di tornare a scrivere, entro qualche ora, altre considerazioni personali sull'interpello presentato da un affiliato di Adsense e sulla relativa risposta data dall'Agenzia delle Entrate, ma non ho avuto tempo, quindi lo faccio adesso. Per chi non sta seguendo la vicenda, può leggere i miei due post precedenti e può trovare il testo integrale della risoluzione in questa discussione del forum Alverde.

Come ho scritto ieri, questa risoluzione è stata postata sul forum dalla persona che l'ha presentata, ma non è stata pubblicata (o almeno non ancora) sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Su tale sito, in questa pagina, vengono pubblicata, con cadenza quasi giornaliera, circolari e risoluzioni emesse, ma non ho ancora capito se vengono pubblicate tutte o solo alcune.

Perché è così importante avere i riferimenti e il testo ufficiale di questo documento? Del resto, l'interpello è personale e la risposta ad esso è valida solo per il contribuente che l'ha presentato, quindi, anche avendo a disposizione il numero progressivo e la data della risoluzione (la pezza d'appoggio, insomma) non potremmo avvalercene.

In realtà, leggendo le norme riguardanti l'interpello, mi sono convinto che non sempre è così, ma andiamo per ordine.

All art. 5 comma 1 del D.M. 209/2001, che regola le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello, si legge:

La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.

Tuttavia, affinchè l'istanza sia considerata ammissibile, devono esserci obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma (art. 1) e nell'art 3 comma 5 si legge:

Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici di cui all'articolo 2. L'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Ciò significa che, qualora l'amministrazione finanziaria decida di pubblicare il testo di questa risoluzione, qualunque altra istanza riguardante l'inquadramento fiscale di Adsense sarebbe dichiarata inammissibile (ex art. 3 del D.M. 209/2001) e l'interpellante sarebbe invitato a far riferimento alla suddetta risoluzione.

Per questa ragione considero importante capire come funziona la pubblicazione delle risoluzioni sul sito dell'agenzia, se vengono pubblicate tutte o solo alcune, dopo quanto tempo dalla loro emissione, ecc...

Qualunque informazione in merito sarebbe estremamente gradita.

A presto

mercoledì 8 luglio 2009

Adsense: considerazioni sparse sulla risoluzione

Come promesso, torno a scrivere in merito alla risposta dell'Agenzia delle Entrate a un'istanza di interpello, riguardante Adsense, apparsa nei giorni scorsi su diversi forum che trattano di fisco e web. Il testo integrale, sia del quesito che del parere dell'agenzia, potete trovarlo, ad esempio, qui. Quelle che seguono sono delle riflessioni personali sul testo della risoluzione.

Il primo aspetto interessante è il criterio indicato per distinguere l'attività d'impresa dal lavoro autonomo: si dice che la distinzione tra i due "sarà determinata a seconda che prevalga il capitale investito piuttosto che il lavoro svolto personalmente dal lavoratore".

Nel caso di Adsense (o di qualunque altro programma di affiliazione) sicuramente prevale il lavoro svolto dal webmaster rispetto al capitale investito, che può essere molto piccolo e, in teoria, anche nullo (per entrare in Adsense non si deve pagare nulla, non è strettamente necessario avere un computer e una connessione a Internet, poiché basta andare in un Internet Point, esistono molti servizi di hosting gratuiti, ecc...). Questo è quanto si evince dalla definizione data dall'agenzia, che tuttavia non dice espressamente che Adsense va considerato come lavoro autonomo, anzi, più avanti scrive "Solo in seguito a questa analisi (...) il contribuente potrà (...) considerare i proventi quali corrispettivi di un'attività di impresa ovvero alla stregua di redditi diversi".

Dopo la distinzione tra lavoro autonomo e d'impresa, si passa a considerare la differenza tra abitualità e l'occasionalità: in questo caso la risposta dell'agenzia è ancora più oscura, in quanto afferma che tale distinzione non può prescindere da un'indagine di carattere tecnico, che non è di sua competenza (ex art. 1 del DM 209/2001). Non viene detto nel decreto, né tantomeno nella risoluzione, di chi sia la competenza.

Resta poi aperta la questione riguardante la pubblicazione della risoluzione sul sito dell'Agenzia (al momento non avvenuta): non ho ancora capito se sul sito vengano pubblicate tutte le risoluzioni o solo alcune e su ciò ho chiesto lumi sul forum Alverde, frequentato anche da commercialisti, nella discussione già segnalata prima (il mio nick è paolobc547).

Più tardi posterò ulteriori considerazioni su quest'ultimo punto.

mercoledì 1 luglio 2009

Google Adsense: qualcuno ha fatto l'interpello!!!

Stavolta sembra proprio che l'Agenzia delle Entrate si sia pronunciata ufficialmente. Qualche ora fa (anche se io me ne sono accorto solo da alcuni minuti) su dei forum che trattano di problemi legali e fiscali del web (ad esempio qui) è apparso il testo di una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate in merito all'annosa questione dell'inquadramento fiscale dei proventi di Google Adsense.

Premetto subito che sono andato a vedere sul sito dell'Agenzia, ma non ho trovato il testo della risuluzione, nè sui forum ne è stato indicato il numero progressivo e la data, quindi ho solo letto quanto scritto nei post, ma non il documento ufficiale.

Riporto di seguito quanto emerge ad una prima analisi.

La possibilità di dichiarare i proventi di Adsense come redditi diversi piuttosto che di impresa deve essere valutata, secondo l'Agenzia, in base "al valore e alle modalità di effettuazione delle operazioni [da parte del webmaster]" allo scopo di valutare il carattere abituale o saltuario di esse; tuttavia, viene precisato che tale valutazione non può prescindere da accertamenti di carattere tecnico, non di competenza dell'Agenzia. Insomma, non vi è alcuna risposta definitiva, anche se sembra esserci uno spiraglio per i piccoli webmaster.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

mercoledì 24 giugno 2009

In bocca al lupo a tutti!

Cari maturandi,
dopo avervi messo in guardia, in questo post, dalle possibili bufale (in alcuni casi truffe) in cui ci si può imbattere nel cercare di avere le tracce delle prove in anticipo e dopo aver condiviso con voi alcuni miei pronostici, specie sulla prova di matematica per lo scientifico, in questo post e in quest'altro, non mi rimane altro che farvi un grosso

IN BOCCA AL LUPO!!!

A presto.

Maturità: qualche pronostico... (2)

Per quanto riguarda il compito di matematica dello scientifico e, in particolare, il questionario, vorrei aggiungere, a quanto scritto nell'ultimo post, un altro pronostico, ancora basato su un anniversario nella storia della matematica.

Ovviamente, quanto all'attendibilità del pronostico, valgono le stesse raccomandazioni fatte nel post di ieri: non prendete quello che scrivo per oro colato, ma solo per quello che è, cioè nulla di più di un pronostico (come ce ne sono tanti su altri blog e forum).

Oltre al quattrocentesimo anniversario delle leggi di Keplero, quest'anno ricorre anche il 150-mo anniversario della nascita di Ernesto Cesaro (un matematico napoletano che ha dato, tra le altre cose, un importante contributo alla teoria delle serie numeriche).

Mi riferisco al Teorema di Cesaro, noto anche come Teorema della media o, ancora, come Teorema della somma, sul quale, pur trattandosi di un argomento un po' riposto, possono inventarsi qualche esercizietto, oppure possono semplicemente prendere spunto dalla ricorrenza e proporre un quesito sulle serie numeriche. In ogni caso, ho preparato una breve dispensa, sempre in pdf, sul teorema di Cesaro, nonchè sulle serie geometriche (un tipo particolare di serie), che potete trovare qui. Per affrontare le serie geometriche, può essere utile un breve ripasso delle progressioni, sulle quali trovate un'altra dispensa in questa pagina del mio sito, insieme ad altro materiale.

Questo argomento, in ogni caso, ammesso e non concesso che esca, penso possa riguardare solo il liceo scientifico con indirizzo sperimentale PNI, poiché non mi sembra che nell'ordinario le serie numeriche facciano parte del programma (ma vi invito a verificare).

A presto.

martedì 23 giugno 2009

Maturità: qualche pronostico...

Continuando a parlare di esami di maturità, siamo ormai a meno di due giorni dalla fatidica prima prova e, su forum, blog e social network, diviene sempre più intenso il dibattito sul totoesame. Nei post precedenti, vi ho messo in guardia da possibili bufale e truffe, che fanno leva sull'ansia degli studenti prima dell'esame, mentre in questo voglio portare il mio modestissimo contributo ai pronostici sulle tracce della prova di italiano e della seconda prova per il liceo scientifico (quella di matematica).

Prima di tutto una premessa e, insieme, una raccomandazione: quello che state per leggere è solo un pronostico, fatto sulla base dei testi d'esame degli scorsi anni e di alcune ricorrenze, da uno che probabilmente ne sa meno di voi (cioè io), quindi non prendete tutto per oro colato e non fate affidamento solo su questo per la vostra preparazione, ma consideratelo solo per quello che è, cioè nulla di più di un semplice pronostico.

Per la prima prova, molti prevedono un saggio breve sull'esplorazione dello spazio, visto che quest'anno cade il quarantesimo anniversario del primo uomo sulla Luna (1969). A rafforzare questo pronostico c'è anche un'altra ricorrenza molto importante: risale, infatti, a 400 anni fa (1609) il cosiddetto "cannocchiale di Galileo".

Galileo Galilei, pur non essendo l'inventore del cannochiale, che esisteva già da tempo, fu il primo ad avere la brillante idea di usarlo per esplorare il cielo e, grazie a questa sua intuizione, furono possibili molte scoperte (i crateri lunari, tanto per citarne una) ed ebbe inizio, di fatto, lo studio dei corpi celesti come lo intendiamo oggi.

Sempre nello stesso anno, Keplero pubblicò l'Astronomia Nova, nella quale enunciò le prime due delle tre leggi sul moto dei pianeti che portano il suo nome (vedi questa pagina di Wikipedia).

Oltre alla prova di italiano, l'anniversario delle leggi di Keplero può fornire spunti anche per la prova di matematica dello scientifico. La prova, come è noto, è costituita da due problemi e un questionario: spesso (ma non sempre) una delle domande del questionario prende spunto da qualche ricorrenza. Ad esempio, tre anni fa c'era una domanda sul concetto di probabilità, in relazione al centenario della nascita di Bruno De Finetti; due anni fa è stato presentato un problema proposto da Eulero, del quale ricorreva il trecentesimo anniversario della nascita; l'anno scorso, invece, non c'era alcun riferimento di questo tipo.

Quest'anno, per via del quattrocentesimo anniversario delle leggi di Keplero, potrebbe esserci qualche quesito di geometria analitica sull'ellisse, quindi potrebbe valere la pena farne un piccolo ripasso. Ho preparato una breve dispensa (di 5 pagine manoscritte) che potete scaricare da qui in formato pdf, sull'equazione dell'ellisse, con alcune applicazioni alla prima legge di Keplero.

Ripeto, però, anche al costo di essere noioso, che questo è solo un mio pronostico, quindi non fateci troppo affidamento: prendete il tutto solo come un'occasione per esercitarvi e poi... incrociamo le dita!

A presto.

domenica 21 giugno 2009

Tracce della maturità in anteprima: attenti alle bufale e alle truffe!

Continuando il discorso iniziato con l'ultimo post, oggi voglio passare in rassegna alcune delle bufale che ruotano attorno all'esame di maturità e, in modo particolare, alle tracce della prima prova.

Una delle bufale più famose, che ogni anno, puntuale, si ripresenta, è sicuramente quella delle tracce provenienti dall'Australia. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, secondo questa leggenda metropolitana, poiché in Australia ci sono diverse scuole italiane, che dipendono dal nostro ministero dell'istruzione, in esse si svolgerebbero gli esami di maturità nello stesso giorno dell'Italia, con le stesse tracce, sono che, a causa del fuso orario, l'apertura delle buste avverrebbe diverse ore prima che da noi. A questo punto, basterebbe contattare qualche parente o amico australiano per farsi dare in anticipo i testi delle prove. Ovviamente, come anticipato, si tratta di una bufala: basta ricordare che l'Australia si trova, come dice il nome stesso, nell'emisfero Australe (cioè a sud dell'equatore), dove le stagioni sono invertite (quando da noi è inverno, là è estate e viceversa), quindi l'anno scolastico, da loro, inizia a febbraio-marzo e termina a novembre-dicembre, non a giugno. Inoltre, anche se gli esami si svolgessero, come in Italia, a giugno, è possibile che al ministero siano così ingenui?

Ci sono poi bufale peggiori, che, in certi casi, possono essere considerate delle vere e proprie truffe, in quanto hanno lo scopo non solo di prendere in giro i maturandi, ma anche di procurare, direttamente o indirettamente, un guadagno a chi le attua.

La prima consiste nel promettere ai ragazzi le tracce in cambio di una chiamata a un numero di telefono (ovviamente a pagamento, tipo 899). Se lo farete, spenderete decine di euro, che andranno nelle tasche di queste simpatiche persone, ma di certo non otterrete le tracce.

Una modalità più sottile consiste nel chiedere di iscriversi (e/o di far iscrivere altri) ad un certo sito, portale, forum ecc... con promesse del tipo "Se vi iscriverete e farete iscrivere almeno altre 15 persone, potrete accedere a una sezione riservata del sito nella quale saranno pubblicate, in anteprima, le tracce!". Anche in questo caso si tratta di un imbroglio, ma che cosa ci guadagna chi lo attua? Lo scopo, in questi casi, è di aumentare i visitatori di un sito. Molti webmaster, infatti, guadagnano grazie all'esposizione, nelle loro pagine, di banner pubblicitari, che producono introiti tanto maggiori quanto maggiori sono le visite al sito.

Come variante del caso precedente, possono chiedervi, sempre in cambio delle tracce (che non hanno), di aprire un blog in cui inserire un link verso il loro sito: anche in questo caso, maggiore è il numero di link che puntano a un determinato sito, maggiore sarà il traffico verso di esso.

Quando si è sotto esame, confrontarsi con gli altri, parlare dei propri dubbi e delle proprie paure, è un ottimo modo per scaricare l'ansia e, in questo, Internet, con i social network, i blog, i forum e quant'altro è uno strumento formidabile, ma purtroppo, come per quasi tutte le attività online, non privo di rischi, quindi, mi raccomando...

A presto

venerdì 12 giugno 2009

Maturità: come (non) avere le tracce in anticipo

Mancano ormai meno di due settimane alla prima prova scritta dell'esame di stato (o esame di maturità, come si chiamava qualche anno fa) e, come ogni anno, iniziano a proliferare, sul web e non solo, i più disparati pronostici sulle probabili tracce. Basandosi sui temi degli anni precedenti, sui fatti accaduti negli ultimi mesi, su anniversari e quant'altro, tutti cercano di intuire gli argomenti della prima prova.

Non c'è nulla di male in tutto questo, anzi, con un pizzico di fortuna ci si può anche azzeccare. Il problema di cui invece voglio parlare in questo articolo (e in altri che pubblicherò nei prossimi giorni) è la presenza in rete di alcuni individui che, prendendosi gioco dell'ansia da esame degli studenti, architettano burle, bufale o, nei casi peggiori, delle vere e proprie truffe.

Cominciamo dai burloni: questi individui (sfigati secondo alcuni, sottili umoristi secondo altri) si divertono a pubblicare in rete, qualche giorno prima dell'esame, delle tracce inventate, del tutto improbabili, spacciandole per quelle vere (magari ottenute grazie a qualche talpa al ministero). Gli autori sono soliti inserire nei testi degli indizi (a volte nemmeno troppo nascosti) dai quali si scopre la burla.

Riporto nel seguito dei link alle tracce burla diffuse in rete gli anni scorsi.

Nel blog Opinioni di Clowns, sono state pubblicate delle tracce burla in occasione della maturità del 2006 e del 2007: trovate in questo post quelle del 2006, mentre in questo post quelle dell'anno successivo.

Le burle più famose sono quelle architettate da Ciro Ascione (chi frequenta abitualmente i newsgroup non può non avrerne sentito parlare), che fin dal 2005, ogni anno diffonde in rete le presunte tracce: lo scorso anno ha aperto addirittura un blog, ancora visibile a questa pagina, nel quale, dopo essersi spacciato per il figlio di un dipendente... non ve lo voglio anticipare, andate a vedere voi stessi.

Vi invito, se non lo avete già fatto, a leggere quei testi a mente fredda e vi renderete conto di come sia facile scoprire che si tratta di falsi. Tra gli individui di cui parlavo prima, i burloni sono sicuramente i più innocui (basta un po' di senso critico e... dell'umorismo).

Nei prossimi giorni vi parlerò delle bufale e delle truffe, a cui invece bisogna stare più attenti.

A proposito di bufale, voglio solo anticiparvi un possibile rischio di quest'anno, dovuto alla diffusione, negli ultimi mesi, di Facebook: avete presenti quei gruppi (rigorosamente falsi) che vi promettono, se vi iscrivete, e magari fate iscrivere altre 10 persone, di ricevere le statistiche sulle visite al vostro profilo, delle ricariche telefoniche gratis, ecc...? Temo che nei prossimi giorni ne nasceranno diversi che prometteranno di farvi avere in anticipo le tracce della maturità, a patto, nemmeno a dirlo, che vi iscriviate al gruppo e che facciate iscrivere altri.

Mi raccomando... non date loro la soddisfazione di cascarci!!!

A presto.

domenica 24 maggio 2009

Webmasters in Italy, una nuova sfida.

Ho il piacere di informarvi che, proprio pochi minuti fa, ho pubblicato il primo post nel blog che ho aperto (e iniziato a configurare) qualche giorno fa: Webmasters in Italy.

Si tratta di un blog in lingua inglese nel quale tratterò più o meno gli stessi agromenti affrontati qua, riguardo ad Internet e Web. Già da tempo stavo pensando di tradurre i miei articoli, per raggiungere anche un pubblico internazionale, ma, visto che molti degli argomenti (soprattutto nei post degli ultimi mesi) riguardano le problematiche legali e fiscali di un sito web e fanno riferimento esclusivamente a leggi italiane, ho sempre pensato che non potessero essere di alcun interesse al di fuori dell'Italia.

Proprio qualche giorno fa ho in parte cambiato idea: la traduzione degli articoli, così come sono, può non avere senso, tuttavia, una riesposizione di alcuni argomenti, con un taglio diverso, può essere utile anche per un pubblico internazionale. Qualcuno che si sta per trasferire in Italia, o vuole portare qui da noi il suo business, o, più semplicemente, vuole conoscere meglio la cultura, gli usi e i costumi (e, perché no, anche le leggi) del nostro paese, può trovare degli utili spunti in queste informazioni.

Anche se per me sarà impegnativo gestire un secondo blog, per di più in una lingua che non è la mia lingua madre, ho scelto di buttarmi in questa nuova avventura un po' per curiosità, un po' perché mi piacciono le sfide e un po' perché può essere un'occasione per rispolverare il mio inglese (cosa che non fa male).

Staremo a vedere come evolverà.

A presto.

giovedì 21 maggio 2009

Programmi di affiliazione e fisco: lo Statuto del Contribuente

In questo post voglio sottoporvi una riflessione, che sto facendo in questi giorni, sull'applicazione dello Statuto del Contribuente alla complessa questione dell'inquadramento fiscale di Adsense.

La legge n. 212 del 27 Luglio 2000, comunemente nota come Statuto del Contribuente, stabilisce un insieme di diritti per quest'ultimo: chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, informazione del contribuente, conoscenza degli atti, interpello, solo per citarne alcuni.

Tra le altre cose, nell'art. 10, rubricato "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente", al comma 3, viene sancito che non possono essere irrogate sanzioni quando una violazione sia dovuta ad obiettive condizioni di incertezza in una norma tributaria. Riporto il testo integrale dell'articolo (il grassetto l'ho aggiunto io):

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2.Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.

In merito all'inquadramento fiscale di Adsense (e, in generale, di tutti i programmi di affiliazione), l'amministrazione finanziaria non si è ancora pronunciata ufficialmente. Inoltre, ogni volta che si affronta la questione sui forum, emergono pareri contrastanti (anche da parte degli stessi commercialisti), che portano spesso ad accese diatribe, se non a dei veri e propri flame (basta fare un giro in rete per rendersene conto).

Ciò che mi chiedo (e vi chiedo) è se in una situazione simile, si possa parlare di obiettive condizioni di incertezza.

Che ne pensate?

mercoledì 20 maggio 2009

Ultima chicca su Ewrite

Vi ricordate di quando, avendo deciso di provare Ewrite, scrissi per loro una guida e la sottoposi? Ve ne parlai in questo post. A distanza di circa venti giorni, scrissi un secondo post in cui descrivevo le condizioni di utilizzo del servizio, in merito agli aspetti legati al diritto d'autore, e vi informavo che la mia guida era ancora in attesa di moderazione...

Ebbene, dopo oltre due mesi, stamattina è arrivato, tramite una mail, il verdetto: guida respinta, anzi... cancellata!!!

Non ho idea delle motivazioni, visto che la mail è di tipo preconfezionato e si limita ad elencare quelle che sono le motivazioni più comuni per cui una guida, di solito, viene scartata, senza precisare quella riguardante il mio caso.

Il fatto singolare è che la guida è stata completamente rimossa dal mio profilo!

Vi consiglio, quindi, prima di inviare una guida ad Ewrite, di salvarne una copia nel vostro computer, altrimenti, nel caso in cui non venisse approvata, la perdereste per sempre!

E' appena il caso di notare che l'autore perde i diritti sulla sua guida (solo quelli di sfruttamento economico, come abbiamo visto in questo post) soltanto al momento della eventuale pubblicazione, quindi, se un vostro testo viene scartato, conservate tutti i diritti su di esso.

A presto.

lunedì 18 maggio 2009

Adsense e fisco, riassumendo...

Dal momento che ho scritto diversi post sull'argomento, spalmati da gennaio a maggio, e inoltre sono intervenute variazioni contrattuali, credo sia il caso di fare il punto della situazione: in questo post presenterò un sommario degli argomenti trattati ed inserirò i link agli articoli in cui ho affrontato i singoli aspetti.

Nel primo post, dopo aver illustrato brevemente che cos'è Adsense e cme funziona, ho introdotto la questione dell'inquadramento fiscale, in particolare la domanda se occorra o no la Partita IVA.

Senza alcuna pretesa di certezza (come ho detto più volte, non sono un commercialista), nel secondo post ho spiegato perché, secondo me, la Partita IVA no serve.

Nel terzo post ho chiarito alcune questioni sulla ritenuta d'acconto: in sintesi, poiché la controparte contrattuale è, a seconda dei casi, Google Inc., con sede negli USA, o Google Ireland Limited, con sede in Irlanda (al momento in cui scrivo si sta attraversando una fase di transizione e coesistono entrambe le forme), essa (Google) non può versare per noi la ritenuta d'acconto al fisco italiano, in quanto fuori del territorio nazionale. Generalizzando agli altri programmi di affiliazione:
  • se la controparte contrattuale ha sede legale in Italia, al momento del pagamento deve trattenere il 20% dell'importo che verserà al fisco;
  • se, invece, ha sede all'estero, ci deve versare l'intero importo.
In un post successivo mi occupo delle forme di affiliazione diverse dal Pay Per Click (PPC), in particolare del Pay Per Lead (PPL) e del Pay Per Sale (PPS).

Anche nel caso in cui ad iscriversi al programma Adsense sia un possessore di Partita IVA, poiché Google non è un soggetto italiano, sorge il problema se le prestazioni siano imponibili oppure fuori campo IVA. Ho cercato di affrontare il complesso discorso sulla territorialità dell'imposta IVA:
A presto.

martedì 12 maggio 2009

Corte di Giustizia UE - il testo integrale della sentenza

Dal momento che ho avuto, in privato, qualche richiesta in merito al reperimento del testo integrale della sentenza citata nell'ultimo post, colgo l'occasione per spiegare brevemente come si accede ai documenti pubblici della Corte di Giustizia Europea.

Innanzitutto bisogna recarsi all'indirizzo http://curia.europa.eu/it/index.htm, il sito ufficiale della Corte, dopodiché selezionare, nel menu al centro della pagina, Giurisprudenza: si apre un sotto-menu con diverse opzioni. Se non disponiamo degli estremi esatti del documento che stiamo cercando, possiamo scegliere Modulo di ricerca: ci viene mostrata una pagina nella quale possiamo impostare i parametri di ricerca.



A titolo di esempio, supponiamo di voler cercare la nostra sentenza senza conoscerne il numero, ma sapendo solamente che la data è compresa tra il 10 e il 25 febbraio 2009 e che l'argomento affrontato sono le prestazioni pubblicitarie: inseriamo l'intervallo di date nell'apposito spazio nel campo Data, inseriamo le parole "prestazioni pubblicitarie" nel campo Parole di testo e clicchiamo su Avvia la ricerca. Ci viene mostrata la pagina dei risultati, nella quale troviamo il link al testo della nostra sentenza. Non ci resta che cliccare sul link per visualizzarne il testo integrale.

Pur senza scendere nei dettagli, mi limito a farvi osservare che, nella pagina del modulo, oltre all'intervallo di date e alle parole chiave, è possibile agire su molti altri elementi (corte, tipo di documento, ecc...) allo scopo di affinare la ricerca.

A presto.

lunedì 11 maggio 2009

Google Adsense e territorialità dell'IVA

In questo post voglio riprendere il discorso, lasciato in sospeso, sul nuovo contratto del programma Adsense di Google, in cui la controparte non è più Google Inc., ma Google Ireland Limited. Abbiamo visto, in questo post, che questa variazione avrebbe reso le prestazioni di servizio dei publisher nei confronti di Google fuori campo IVA (art. 7 della legge 633/1972). Tuttavia, come pure ho accennato, una sentenza della Corte di Giustizia Europea (del 19 febbraio scorso), in risposta ad un quesito posto dalla Corte di Cassazione italiana, ha stabilito (cito testualmente):

"Occorre precisare che, per paese nel quale hanno luogo l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego (...) si intende, in materia di prestazioni pubblicitarie, il paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari.
Infatti, indipendentemente dalla circostanza che i destinatari di tali prestazioni possano essere distribuiti in tutto il mondo, è certo che i media italiani sono diffusi soprattutto in Italia."

A questo punto la domanda è la seguente: da quale Stato partono i messaggi pubblicitari pubblicati tramite Adsense? Per rispondere, è necessario prendere in considerazione il funzionamento tecnico del sistema.

Ciò che permette ad un sito di visualizzare gli annunci è un frammento di codice Javascript, fornito da Google, che il webmaster deve copiare e incollare nelle proprie pagine, senza apportarvi modifiche. Se consideriamo tale codice come il generatore di messaggi pubblicitari, lo stato di partenza è quello in cui è localizzato il server che ospita il sito: in tal caso, basterebbe spostare il sito su un server all'estero (purché entro la Comunità Europea) per rendere le operazioni fuori campo IVA.

In realtà le cose non sono così semplici: infatti, il codice javascript non genera i messaggi pubblicitari autonomamente, ma costituisce solo un anello di collegamento tra il sito e i server di Google, che "decidono" quale messaggio deve essere pubblicato e da chi. Se si considera come origine del messaggio il server di Google che lo genera, allora il discorso si complica: Google, infatti, dispone di server sparsi in tutto il mondo e non è possibile sapere da quale di essi parte il messaggio che viene visualizzato su un certo sito (non è nemmeno detto che uno stesso sito riceva messaggi sempre dallo stesso server). In tal caso, la domanda da cui siamo partiti è destinata a restare senza risposta.

Un'ultima interpretazione che si può dare alla sentenza è di considerare il luogo di origine del messaggio pubblicitario in Irlanda, dove ha sede Google Ireland Limited (la controparte contrattuale): questa interpretazione non prende in considerazione il luogo da cui parte fisicamente il messaggio, bensì il luogo dove si trova (cioè dove ha sede legale) chi ha intenzione di farlo partire (nel nostro caso Google).

Personalmente, ritengo quest'ultima interpretazione la più ragionevole, in quanto, ogni tentativo di determinare da dove parta fisicamente il messaggio si scontra con enormi difficoltà tecniche, come abbiamo accennato sopra.

La questione, per il momento, rimane aperta.

Osservazioni e suggerimenti sono sempre graditi.

A presto.

domenica 10 maggio 2009

XNA Game Studio - Seminario a Roma

Voglio informarvi che mercoledì prossimo (13 maggio) ci sarà a Roma (presso la facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza) un seminario introduttivo su XNA Game Studio.

Si tratta di un ambiente di sviluppo integrato, che fornisce una piattaforma per la creazione di videogiochi, sia per PC equipaggiati con sistema operativo Windows, che per XBox360. Potete trovare maggiori informazioni sul pacchetto sul sito di MDSN a questa pagina.

Il seminario sarà tenuto da Giuseppe Maggiore, Microsoft Student Partner presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Quando e dove:

Mercoledì 13 Maggio 2009
ore 8:30 - 11:00


Sapienza Università di Roma - Facoltà di Ingegneria
via Eudossiana 18 (S. Pietro in Vincoli)
aula 33

Per chi non conosce il posto, riporto la mappa (da Google Maps):


Visitando questa pagina potete avere maggiori informazioni, nonché effettuare la registrazione all'evento (facoltativa).

A presto.

P.S. Dal momento che io sarò presente, chi ha intenzione di venire, se vuole, me lo faccia sapere, così possiamo conoscerci di persona, oltre che sul blog :-)

mercoledì 6 maggio 2009

Scusate, ma non ho resistito...

State forse pensando che si tratti di un fotoritocco?

No, mi dispiace deludervi, ma è assolutamente autentica. Se non ci credete, potete venire a Valmontone (Rm) e verificare di persona. Qua di seguito vi riporto l'indicazione precisa con Google Maps:


Visualizzazione ingrandita della mappa

E se non potete venire a Valmontone...


Mentre preparavo il link di Google Maps, mi sono accorto che nella zona è arrivato pure Google Street View. Qua sotto potete vedere l'inquadratura... non dovete fare altro che zoommare. Se me ne fossi accorto prima, avrei potuto pure evitare di andare sul posto a scattare la foto...


Visualizzazione ingrandita della mappa

A presto.

domenica 3 maggio 2009

Guida alla creazione di un sito web

Come annunciato da tempo,ho ripreso a lavorare alla guida alla creazione di un sito web. Chi ha avuto modo di visitare il mio sito fino a qualche mese fa, prima della ristrutturazione, probabilmente ne ha già visto la versione precedente. Poiché la vecchia versione della guida, peraltro ancora incompleta, presentava diversi limiti, anziché rimetterla on line così com'era, ho pensato di svolgere un lavoro di approfondimento e di miglioria, capitolo per capitolo. Metterò online, quindi, un capitolo alla volta, dopo averne integrato il contenuto e, se necessario, aver apportato correzioni e modifiche.

In questi giorni sto provvedendo a rimettere on line la parte iniziale della guida, che riguarda la creazione di pagine web tramite il linguaggio HTML: questa parte è stata quasi completamente riscritta. Innanzitutto ho deciso di aumentare il numero di argomenti trattati, tanto che, da uno, sono passato a ben tre capitoli; poi ho introdotto significative modifiche anche nel contenuto, allo scopo, principalmente, di illustrare tecniche conformi ai più moderni standard di progettazione delle pagine web.

Potete trovare il primo capitolo nella sezione di informatica del mio sito. Nei prossimi giorni conto di mettere on line anche il secondo e terzo capitolo.

A presto

mercoledì 22 aprile 2009

Deep zoom!

Forse molti di voi hanno già sentito parlare di Silverlight, uno strumento, sviluppato da Microsoft, che permette di creare delle applicazioni interattive, che possono comodamente girare all'interno di un browser grazie ad un plug-in scaricabile gratuitamente, un po' come il più noto Adobe Flash Player, per intenderci.

Tra i vari effetti grafici stupefacenti che si possono realizzare con Silverlight, c'è Deep Zoom, che permette di visualizzare delle immagini in una scala enormemente variabile, da molto ridotta a molto estesa. L'utente si può spostare da un punto all'altro dell'immagine (che può essere anche molto grande) e passare agevolmente tra diversi livelli di zoom attraverso il mouse.

Per vederne un esempio, andate al sito student-partners.com, selezionate MSP Photochain e cliccate su uno dei cinque continenti sulla cartina a destra. Nel riquadro a sinistra, vedrete apparire un'immagine: provate a posizionarvi con il mouse in un punto qualunque della foto e poi, con la rotellina del mouse, provate a fare uno zoom...

Se scegliete l'Europa e, sotto il riquadro di Silverlight, Students N-Y, dovreste trovare anche me... vediamo se riuscite ad individuarmi...

In questa pagina potete trovare un altro esempio dell'uso di Deep Zoom.

Buon divertimento!

martedì 21 aprile 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (10)

In questo articolo, allo scopo di completare il discorso sulla legittimità dell'inserimento, nel nostro sito, di link ad altre risorse, parleremo del cosiddetto hot linking. Si tratta di una pratica che, al pari del framing e del deep linking, va evitata, ma, a differenza di questi ultimi, non tanto per motivi legati al diritto d'autore, quanto perché sfrutta le risorse altrui, come ora vedremo. Nel seguito, per spiegare di cosa si tratta, farò riferimento esclusivamente al caso delle immagini, in quanto è di gran lunga il più comune.

Per comprendere questo post, è necessario avere almeno un'infarinatura di HTML, in particolare del tag img.



Supponiamo che un autore pubblichi sul proprio sito delle immagini e dia il permesso a tutti di riprodurle (ad esempio applicando una licenza Creative Commons): in tal caso possiamo liberamente inserire tali immagini nel nostro sito e, per far questo, ci sono due metodi.

Il primo è quello di copiare il file dell'immagine nel nostro spazio web (come si dice in gergo, in locale) e poi fare in modo che venga mostrata nella pagina attraverso il tag img; ad esempio, se il file si chiama foto.jpg, il codice da utilizzare sarebbe del tipo

<img src="foto.jpg" />

Il secondo metodo, invece, consiste nell'utilizzare direttamente il tag img, nel quale si specifica di andare a prelevare l'immagine direttamente dal sito dell'autore (supponiamo www.nomesito.net); un esempio può essere il seguente:

<img src="http://www.nomesito.net/foto.jpg" />

In questo caso si parla di hot linking. Questo metodo può creare problemi all'autore poiché, ogni volta che la pagina viene caricata, dal momento che la foto non è presente sul nostro server, deve essere richiesta al server in cui è ospitato il sito dell'autore, generando traffico in uscita da esso; in definitiva, stiamo sfruttando le risorse altrui a vantaggio del nostro sito e ciò, ovviamente, non è corretto.

In definitiva, se vogliamo riprodurre un'immagine altrui, ammesso che possiamo farlo (cioè che l'autore ce ne dia il permesso), dobbiamo copiare il file nel nostro spazio web ed evitare assolutamente l'hot linking.

A presto

lunedì 20 aprile 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (9)

Abbiamo visto, nell'ultimo post, che inserire, nel nostro sito, un collegamento ad una pagina web di un altro autore può portare ad una violazione dei suoi diritti; in particolare, abbiamo descritto la pratica del framing e siamo giunti alla conclusione che è illecita. Tuttavia, la questione sulla legittimità dei link agli altri siti, senza il permesso dei proprietari, non si esaurisce con il framing, ma è di carattere molto più generale. In questo articolo, quindi, generalizzando in parte quanto detto a proposito del framing, cercherò di affrontare il problema del cosiddetto diritto di link.

Il World Wide Web (WWW) è quel servizio della rete Internet che permette, a chiunque disponga di un collegamento e di un computer, di accedere ai più svariati documenti, che possono trovarsi su dei server in ogni parte del mondo. La peculiarità del web è che tali documenti sono anche collegati tra di loro, in modo che sia possibile all'utente passare dall'uno all'altro attraverso un particolare collegamento (un link, appunto), e costituiscono, dunque, una rete (il termine web, in effetti, significa ragnatela). Se non esistessero i link tra i siti, non esisterebbe il web.

Oltre a questo, i link sono utili anche ai singili siti: infatti, avere dei link che, da altri siti, portano alle nostre pagine aumenta senz'altro la popolarità di queste ultime e, in definitiva, costituisce per noi un vantaggio. Di conseguenza, la maggior parte dei webmaster non si oppone ad avere link, anzi, li accetta ben volentieri e, spesso, addirittura, è disposta a pagare per averli. Ciononostante, non è sempre così, quindi è necessario capire se e quando possiamo effettuare un link al sito di qualcun altro.

Anticipiamo subito che non esiste alcuna legge in Italia (e, per quanto ne so, nemmeno all'estero) che proibisca i link, quindi si fa riferimento al principio, generalmente accettato, secondo cui tutto ciò che non è esplicitamente proibito è concesso, a meno che non procuri danni o leda in qualche modo un altrui diritto. Inserire un link, quindi, non è di per sé un comportamento illecito, ma lo diventa soltanto se si arreca, in qualche modo, un danno al sito "linkato" o al suo autore. In che modo un link può arrecare danni? Abbiamo già visto, nello scorso articolo, che, con la pratica del framing, si viola il diritto d'autore.

Un'altra pratica, pure sconsigliabile, è quella che consiste nel "linkare" una pagine interna di un sito, invece della homepage (si parla di deep linking): poiché, in genere, le pagine di un sito sono collegate in modo da formare un percorso logico, indirizzando un utente ad una pagina interna, senza farlo passare per la homepage, può provocare disorientamento e difficoltà di navigazione; ciò, inoltre, può impedire all'utente stesso di leggere eventuali disclaimer e condizioni d'uso, nel caso in cui queste appaiano solo nella homepage. Inoltre, seppur in modo molto più blando rispetto al framing, l'utente, soprattutto se inesperto, può essere indotto a credere di trovarsi ancora sul sito di partenza, quindi vi può essere, anche in questo caso, una violazione del diritto d'autore.

Prima di inserire un link ad una pagina interna di un sito non di nostra proprietà, conviene sempre chiedere il permesso all'autore, oppure limitarsi a "linkare" la homepage (surface linking). I link alla homepage non dovrebbero presentare grossi problemi, salvo casi particolari, in cui possono nuocere all'onore e alla reputazione dell'autore. Ad esempio, a me non farebbe affatto piacere se un link alla mia homepage comparisse in un sito con contenuti violenti, razzisti o, comunque, illeciti.

Nel prossimo articolo continueremo il discorso sui link e parleremo di hot linking, un'altra pratica che pure va evitata.

A presto

domenica 19 aprile 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (8)

In questo post riprendiamo il discorso sull'utilizzo, all'interno delle proprie pagine, di documenti (testi, immagini e quant'altro) di altri autori; abbiamo già anticipato che, se il materiale che vogliamo mostrare è già presente nel web, possiamo, anziché copiarlo, semplicemente inserire un collegamento ad esso nel nostro sito. Questa pratica, a prima vista senza rischi, può tuttavia nascondere alcune insidie, che in questo post cominciamo a vedere.

Il problema principale che può sorgere nell'inserire il link ad una pagina di un altro autore è quello di indurre (consapevolmente o no) il visitatore a credere che il contenuto a cui stiamo "linkando" sia opera nostra. Il caso tipico è quello di mostrare il contenuto di tale pagina esterna all'interno di un riquadro del nostro sito, pratica nota con il nome di framing. Cerchiamo di capire, anche con un esempio, di cosa si tratta.

Molto spesso, le pagine di un sito web sono divise in diversi riquadri, che differiscono sia nella funzione che nell'aspetto grafico; ad esempio, se visitate il mio sito, potete vedere che c'è un menu (a sinistra), con i collegamenti alle varie sezioni, un header (in alto) in cui c'è il nome del sito, un footer (in fondo) che riporta le informazioni sul copyright e le note legali, e infine, al centro, l'area in cui c'è il contenuto vero e proprio della pagina. Questa suddivisione serve, principalmente, a dare un aspetto uniforme alle pagine dello stesso sito e a facilitarne l'aggiornamento e la manutenzione. Questa suddivisione si faceva, in passato, ricorrendo ai cosiddetti frame, particolari strumenti messi a disposizione dal linguaggio HTML, che ora stanno divenendo obsoleti: da qui il termine "framing".

Quando si mette un link da una nostra pagina ad una esterna (di un altro autore), bisogna sempre fare in modo che la pagina esterna abbia a disposizione tutta la finestra del browser e non solo un riquadro, altrimenti si induce l'utente a credere di trovarsi ancora all'interno del nostro sito e quindi che anche la pagina raggiunta tramite link sia opera nostra (questo comportamento può costituire una violazione al diritto di paternità dell'opera).

Per maggior chiarezza, ho realizzato una piccola dimostrazione pratica, che potete vedere in questa pagina, nella quale mostro la differenza tra un link effettuato correttamente ed uno realizzato con il framing.

Visto che, come dicevo prima, i frame sono ormai caduti in disuso, mi sono limitato a spiegare gli effetti del framing, senza scendere nei particolari su come si realizza (e come si evita). Per chi conosce l'HTML, mi limito ad osservare che, mentre usando i frame era facile commettere questo errore (bastava dimenticare un attributo), nel caso di tecniche più moderne, che prevedono l'uso dei tag div e dei linguaggi dinamici, è molto più difficile che ciò si verifichi... a meno che non si faccia intenzionalmente.

Purtroppo, anche se si effettua un link in modo corretto (senza framing), possono sorgere comunque dei problemi, nel caso in cui l'autore del sito che "linkiamo" non voglia ricevere collegamenti da altri siti. Anche se la stragrande maggioranza dei webmaster è favorevole a ricevere link da altri siti (cosa che aumenta la popolarità delle loro pagine), tuttavia non è affatto scontato che qualunque pagina presente sul web possa essere "linkata".

Nel prossimo post sull'argomento, proverò ad affrontare il complesso problema del cosiddetto "diritto di link".

A presto.

lunedì 13 aprile 2009

Blogmagazine fa marcia indietro...

...Second Life non è più un argomento "vecchiotto"!

Vi ricordate del post in cui vi ho parlato della nascita di Blogmagazine? In quel post, che trovate in questa pagina, e che è stato citato anche da Liquida Magazine in questo articolo, vi dicevo, tra le altre cose, che anch'io avevo inviato un pezzo, riguardante Second Life, alla redazione di Blogmagazine, il quale era stato scartato in quanto non dava molte informazioni in più di quelle che si potessero trovare in giro e inoltre l'argomento (Second Life) era "un po' vecchiotto".

Ieri è uscito il numero di Aprile di Blogmagazine e, nel visionarlo, scopro, con mia grande meraviglia, che uno degli articoli è proprio su Second Life, a cui è dedicata perfino la copertina della rivista. L'articolo in questione, di Riccardo Mares, è veramente ben fatto e devo riconoscere che, rispetto al mio, è molto più completo e inoltre riporta del contenuto originale, tra cui un'intervista e delle statistiche realizzate dallo stesso autore.

Insomma, non ho assolutamente nulla da obiettare sulla bontà dell'articolo, né tantomeno sul fatto che sia stato preferito al mio; trovo solo un po' strano il fatto che la redazione abbia dedicato ben sei pagine della rivista, più la copertina, ad un argomento che solo una ventina di giorni fa aveva apostrofato come "un po' vecchiotto".

A presto.

sabato 11 aprile 2009

Auguri di una serena Pasqua


Desidero augurare a tutti di trascorrere serenamente le festività pasquali. Mi auguro che la Pasqua porti un messaggio di speranza e di incoraggiamento a tutti, in modo particolare agli abitanti delle zone colpite dal sisma in Abruzzo.

A presto

mercoledì 8 aprile 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (7)

Proseguiamo, in questo articolo, con l'esame delle condizioni sotto le quali possiamo utilizzare le opere di altri autori all'interno del nostro sito.

Come abbiamo già visto nello scorso post sull'argomento, ciò è certamente possibile quando l'autore stesso ne consente l'utilizzo, riservandosi soltanto alcuni diritti sull'opera, ad esempio tramite l'applicazione di una licenza Creative Commons, di cui pure abbiamo parlato; anche nel caso in cui l'autore si riservi tutti i diritti, in alcuni casi sono consentite dalla legge (art. 70 Legge DA) alcune utilizzazioni (cosiddette libere) dell'opera e, sempre nello scorso post, abbiamo esaminato, nei limiti del possibile, sotto quali condizioni ciò può accadere.

In ogni caso, nel momento in cui utilizziamo un'opera, o parte di essa, di un altro autore, sia che si tratti di una delle utilizzazioni libere previste, sia che ci sia consentito esplicitamente dall'autore stesso, dobbiamo sempre rispettare il diritto morale di paternità. Ciò deve avvenire indicando, contestualmente, almeno l'autore e il titolo originale dell'opera, ma, proprio in merito a tale indicazione, possono nascere delle difficoltà tecniche, che ora cercherò di esaminare.

Il caso più semplice è senza dubbio quello di un'opera testuale: in tal caso, non appena la si riproduce, tutta o in parte, sul proprio sito (ammesso che lo si possa fare), è sufficiente indicare, nella stessa pagina, il nome dell'autore, il titolo originale dell'opera e, se si tratta di un'edizione cartacea, il nome dell'editore, mentre, se si tratta di un testo presente on line (ad esempio il post di un blog), l'indirizzo del sito. Si può procedere in modo analogo nel caso in cui si utilizzi un'immagine o un altro file multimediale (che abbiamo copiato nel nostro spazio web): nella stessa pagina in cui mettiamo a disposizione l'immagine o il link per visualizzare o scaricare il file, possiamo includere le informazioni relative all'autore.

Esistono tuttavia dei casi in cui la menzione dell'autore non è possibile in modo strettamente contestuale all'opera. Ad esempio, ad un mio amico è capitato di trovare sul web delle immagini da utilizzare nei link per la navigazione all'interno di un sito (per intenderci, il disegnino di una casa per la homepage, le frecce per la pagina precedente o successiva, delle quali potete vedere un esempio nel disegno a fianco... fatto da me con Paint in meno di 30 secondi): ebbene, l'autore di tali immagini ne concedeva l'uso secondo i termini della licenza Creative Commons - Attribuzione.

Come si fa, in casi del genere, ad inserire le indicazioni sull'autore? Non si può certo mettere una didascalia sotto ciascuna delle icone, poiché risulterebbe decisamente antiestetico. Per chi conosce l'HTML, non si possono usare gli attributi alt o title, innanzitutto poiché sono concepiti per scopi diversi, e inoltre ciò provocherebbe seri problemi di usabilità per chi accede al sito tramite un browser testuale (è bene che, nel caso in cui una immagine sia usata come link, l'attributo alt indichi la destinazione, come ad esempio in alt="vai alla homepage"). Un'altra possibilità è quella di inserire le informazioni richieste nei commenti del codice HTML, ma in tal caso non avrebbero sufficiente visibilità, infatti, quanti dei visitatori vanno a controllare il sorgente di una pagina?

Per tentare di dare una risposta, ho letto il codice legale della licenza Creative Commons 2.5 Italia - Attribuzione, disponibile qui, nel quale non si fa cenno al fatto che l'indicazione dell'autore debba essere nella stessa pagina, ma si dice solo che "tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile".

Vale la pena riportare integralmente l'art. 4 punto b della licenza.

Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell’Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l’uso dell’Opera nell’Opera Derivata (ad esempio, “traduzione francese dell’Opera dell’Autore Originario”, o “sceneggiatura basata sull’Opera originaria dell’Autore Originario”). Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

Lungi dal dare una risposta definitiva al quesito, dalla lettura di quanto riportato, penso che una soluzione accettabile per citare un autore, nel caso in cui ciò non possa essere fatto in modo contestuale alla riproduzione di una sua opera, sia di predisporre un'apposita pagina del sito, raggiungibile dalla homepage (cosiddetta pagina dei Credits), in cui si elencano tali autori (con i rispettivi siti, ove disponibili), insieme ad ogni altra informazione richiesta.

Se l'opera che vogliamo riprodurre si trova già sul web, possiamo pensare di non copiarla sul nostro sito, ma limitarci a segnalarla tramite un link al sito dell'autore: in realtà, anche questa pratica, che sembra del tutto innocua, può a volte nascondere delle insidie. Di questo parlerò nel prossimo post sull'argomento.

A presto.

venerdì 3 aprile 2009

Ewrite e diritto d'autore - alcune precisazioni

Ci eravamo lasciati, nel primo post su Ewrite, con la promessa che sarei tornato a scrivere sull’argomento non appena avessero pubblicato la mia guida. Ebbene, dopo oltre 20 giorni, la mia guida risulta ancora in attesa di moderazione, quindi, quanto alla convenienza economica di una simile attività, non posso dire molto di più di quanto già espresso nello scorso articolo. In ogni caso, leggendo diverse opinioni in rete, sembra che il valore iniziale, attribuito alla guida appena sottomessa, quasi mai subisca un incremento in fase di valutazione da parte dello staff. Mi limito a rinnovare il consiglio, a chi decidesse di provare Ewrite, di valutare bene il rapporto tra tempo impiegato per scrivere una guida e ricavo percepito.

Lasciando da parte il discorso economico, voglio invece tornare ad affrontare la faccenda della cessione a TAG srl (la società che gestisce Ewrite) dei diritti d’autore sulle guide pubblicate, a cui pure ho accennato nello scorso articolo e sulla quale ho ricevuto qualche richiesta di approfondimento.

Riporto la parte delle condizioni di utilizzo di Ewrite che riguarda tale aspetto:

Ogni redattore è consapevole di vendere a TAG SRL ogni guida pubblicata. Al momento della pubblicazione di ogni guida l’autore che scrive per Ewrite IT perde ogni diritto su tale guida - in quanto viene acquistata da TAG SRL tramite l’importo che verrà accredito nel proprio profilo. L’autore ha tempo 7 giorni per richiedere lo storno della commissione e la cancellazione della guida dal sito, decorso detto periodo l’autore non avrà alcun altro diritto di rivalsa su qualsiasi proprietà della guida ed è consapevole di autorizzare TAG SRL a utilizzare i testi in qualunque forma desiderata.

Come ho scritto nello scorso post, i diritti di cui si parla nel testo non possono che essere quelli di sfruttamento economico delle guide e non quelli morali, che invece restano all’autore. I diritti morali, infatti, sono inalienabili (cioè nessuno, per nessun motivo, può privarne l’autore) e indisponibili (cioè l’autore non può cederli ad altri tramite contratto, né in altro modo).

Se cedete ad un editore tutti i diritti su una nostra opera, la cessione ha effetto solo sui diritti di sfruttamento economico e non su quelli morali, che restano sempre e comunque vostri. Per concretezza, elenco di seguito, in corrispondenza a ciascuno dei diritti morali previsti dalla legge, ciò che questo editore (nella fattispecie TAG srl) non può fare, nemmeno nel caso in cui voi abbiate sottoscritto clausole che dispongano in tal senso (clausole che sarebbero automaticamente nulle). Attenzione: non sto dicendo, né insinuando, che TAG srl tenga o abbia tenuto tali comportamenti illeciti.

Diritto di paternità dell’opera: TAG srl, nel pubblicare la vostra guida, deve sempre attribuirvene la paternità, cioè non può omettere di indicare che voi siete l’autore o, peggio, spacciarla per opera sua.

Diritto all’integrità dell’opera: TAG srl non può apportare modifiche alla vostra guida nel caso in cui tali modifiche arrechino danno al vostro onore o alla vostra reputazione. Nel caso, ad esempio, in cui scriviate una guida su un certo argomento, non sono consentite modifiche che rendano la guida incomprensibile, ne stravolgano il senso e, in definitiva, vi facciano apparire come un incompetente su quell’argomento; sono invece consentite tutte le altre modifiche, come riassunti, traduzioni, ecc…

Diritto di inedito: TAG srl non può pubblicare le vostre guide che siano nello stato di bozze. Spetta solo a voi decidere quando, e se, sottomettere una guida alla valutazione del loro staff.

Diritto di ripensamento: anche dopo che la vostra guida è stata approvata e pubblicata, voi avete il diritto di ritirarla dalla circolazione, qualora incorrano gravi ragioni morali. Tale diritto, come tutti i diritti morali, è perpetuo, quindi si estende anche oltre i 7 giorni previsti dal regolamento di Ewrite. Va precisato, tuttavia, che la legge richiede che, per avvalersene, intervengano gravi ragioni morali (per l’autore) e che sia corrisposto un equo compenso all’editore (TAG srl, nel nostro caso). Un esempio del genere potrebbe essere quello in cui un autore scriva una guida sull’uso di un software proprietario e, dopo qualche tempo (non importa quanto), diventi un sostenitore del software libero: in tal caso, può avvalersi del diritto di ripensamento e chiedere a TAG srl la rimozione della guida, che non risulta più compatibile con le sue idee.

Per il momento è tutto, se ci saranno novità tornerò a scrivere.

A presto

mercoledì 1 aprile 2009

Alfabeto binario... sui binari!

E' di poche ore fa la notizia. Andrew BIgphish, amministratore delegato della Aprilfoolday Corporation (AFD), ha annunciato la nascita di una nuova infrastruttura per le comunicazioni a banda larga: si tratta di BOR (Bit Over Railway), letteralmente "bit sulla ferrovia". A rigore, non si tratta di una nuova infrastruttura, poiché una rete ferroviaria esiste in tutti i paesi industrializzati, ma, piuttosto, di un uso innovativo ed originale di essa: oltre che per il trasporto dei treni, in un prossimo futuro le ferrovie saranno impiegate anche per il trasporto di informazioni a distanza, in una parola, per le telecomunicazioni.

L'idea di base è semplice: poiché i binari sono di metallo, quindi conduttori, possono essere utilizzati quali mezzi di trasmissione di segnali elettrici, anche a grande distanza: tenendo conto delle caratteristiche meccaniche ed elettriche del mezzo, la AFD ha stimato che, attraverso un binario, si possono trasferire fino a 2500 Terabit/sec, molto di più che su una normale fibra ottica, il tutto senza interferire in alcun modo con il normale transito dei treni. Se pensiamo, poi, che una rete ferroviaria copre in modo capillare tutto il territorio di uno stato, ecco che abbiamo a disposizione il supporto fisico per un'intera WAN (Wide Area Network) super-veloce a costo zero.

Per quanto riguarda, poi, le funzioni tipiche di una rete di telecomunicazioni, quali la multiplazione e la commutazione, queste sarebbero svolte da apparati installati in corrispondenza degli scambi: tali apparati svolgerebbero per i bit le stesse funzioni che un ufficio movimento espleta per i treni.

Il lancio del servizio, in via sperimentale, avverrà tra qualche settimana, ma, quanto alle aree geografiche interessate, la AFD mantiene la massima riservatezza. Non resta che aspettare... e auspicare che, contrariamente a quanto avviene, purtroppo, per i treni, almeno i bit arrivino a destinazione puntuali.

AGGIORNAMENTO (3 Aprile 2009): Come avrete capito, si trattava di un pesce d'aprile. Arrivederci all'anno prossimo!

giovedì 26 marzo 2009

GeoGebra

In questo post voglio presentarvi GeoGebra, un software per la matematica la cui prima versione risale al 2002, ma che io ho scoperto soltanto qualche giorno fa, grazie a mio nipote. Non è mai troppo tardi...

Il software, nato con finalità didattiche, comprende strumenti per la geometria analitica, l'algebra e l'analisi e fornisce un valido supporto allo studio e all'apprendimento di queste discipline.

Dal momento che è un prodotto freeware software libero, chiunque può installarlo ed utilizzarlo liberamente e gratuitamente, purché senza scopo di lucro. Per ottenerne una copia, è sufficiente visitare il sito ufficiale www.geogebra.org e andare alla sezione download.

Anche se ho avuto modo di provarlo solo superficialmente, mi sembra un ottimo prodotto, soprattutto per gli studenti delle scuole superiori. Nei (pochi) ritagli di tempo che ho a disposizione, vedrò di prenderci maggiore confidenza e di scrivere altri post in merito. Penso che lo utilizzerò anche per le prossime dispense di matematica che pubblicherò sul sito.

A presto

martedì 24 marzo 2009

Aspetti legali si un sito web - Diritto d'Autore (6)

Nei precedenti post dedicati al Diritto d'Autore, dopo aver esaminato, a grandi linee, quanto è previsto dalla legge, abbiamo visto come tutelare le nostre opere: in particolare, ci siamo occupati di come ottenere una prova, di valore legale, della paternità della nostra creazione e di come applicare una licenza Creative Commons alle opere che decidiamo di pubblicare sul web. In questo articolo (e nel successivo, che pubblicherò tra qualche giorno) vedremo, invece, come utilizzare (quando è possibile) le opere di altri senza lederne i relativi diritti.

Nel caso in cui l'autore si riservi solo alcuni dei diritti di sfruttamento economico, ad esempio tramite l'applicazione di una licenza Creative Commons, certamente possiamo utilizzare liberamente la sua creazione, a patto di rispettare le limitazioni imposte dalla licenza: in tal caso, è l'autore stesso che stabilisce espressamente quali usi possiamo fare della sua opera.

Tuttavia, anche nel caso in cui l'autore si riservi tutti i diritti, ci sono alcuni utilizzi dell'opera che ci vengono garantiti, in deroga a quanto previsto dalla legge. Queste possibilità, chiamate utilizzazioni libere, sono descritte nell'art. 70 della legge n. 633 del 1942 (legge sul Diritto d'Autore, che indicherò brevemente, come già nei precedenti articoli, legge DA), che riporto integralmente:

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Come si evince dal primo comma, le utilizzazioni libere previste sono il riassunto, la citazione e la riproduzione di singole parti. Poiché si fa riferimento esplicito a singole parti, un'interpretazione largamente diffusa del testo prevede che la citazione o la riproduzione interessino porzioni piccole rispetto all'intera opera. Ad esempio, con riferimento alla riproduzione di trenta righe di un libro di 1000 pagine, certamente si può parlare di citazione, mentre, sempre nel caso della riproduzione di trenta righe, se queste sono parte di un articolo di un blog, probabilmente non ne costituiscono una porzione minima e non si rientra nell'utilizzazione libera.

La definizione data dalla legge, con l'ausilio dell'interpretazione presentata, si adatta bene al caso di opere testuali, mentre genera notevoli problemi nel caso di opere di altro tipo: l'esempio tipico è quello delle fotografie, delle quali, in genere, non è possibile riprodurre solo una piccola parte senza effettuare una mutilazione dell'opera (e rischiare di incorrere nella violazione del diritto morale all'integrità). Per tali fattispecie, purtroppo, la legge non è chiara ed è necessaria una valutazione caso per caso.

Avendo visto, nei limiti del possibile, quali sono le utilizzazioni libere, vediamo ora quali condizioni debbono sussistere per potervi ricorrere. La prima condizione è che lo scopo sia di critica, di discussione, didattico o scientifico (cfr. commi 1 e 1 bis) e che la porzione riprodotta non sia più grande di quella strettamente necessaria per tali scopi. Un'altra condizione, riportata nel comma 3, che costituisce una diretta conseguenza del diritto morale alla paternità dell'opera, è che, contestualmente alla riproduzione o citazione, si faccia menzione del titolo dell'opera, del nome dell'autore, dell'editore e, eventualmente, del traduttore.

L'ultima condizione è che non vi sia scopo di lucro e questa, soprattutto nel caso dei siti web, genera non pochi problemi interpretativi. Non sempre è facile, infatti, distinguere se un'utilizzazione sia fatta a scopo di lucro oppure no: il caso tipico, di cui molto si è discusso e si discute, è quello dei siti web che mostrano banner pubblicitari. In tal caso, supponiamo che sul sito sia presente, per fini di discussione o didattici, la riproduzione, liberamente e gratuitamente accessibile, di una parte di un'opera protetta: tale riproduzione, di per sè, non può essere considerata avente finalità commerciale, poiché è resa disponibile gratuitamente, tuttavia può essere considerata a scopo di lucro in modo indiretto, dal momento che attira visitatori sul sito, nel quale vi sono banner pubblicitari, che generano all'autore un profitto (seppur minimo). Anche in questo caso, purtroppo, nessuno è in grado di dire con esattezza se un tale utilizzo rientri in quelli previsti dal citato articolo 70 oppure no.

Nel prossimo articolo sull'argomento, proseguiremo il discorso sulla possibilità di utilizzare le opere di altri senza lederne i diritti e vedremo come fare dal punto di vista pratico.

A presto.

sabato 21 marzo 2009

Aspetti fiscali di un sito web - Google Adsense (nuovo contratto)

Come annunciato da tempo, finalmente mi accingo a scrivere in merito alle nuove condizioni contrattuali del programma di affiliazione Google Adsense. Le nuove condizioni, in particolare il fatto che la controparte contrattuale non è più Google Inc. (con sede negli USA) ma Google Ireland Limited (con sede in Irlanda), potrebbero, infatti, determinare delle variazioni in merito all'applicabilità dell'imposta IVA.

Poiché la territorialità dell'imposta IVA è, a detta di molti commercialisti, quanto di più complesso esista nel diritto tributario italiano, prima di procedere, ritengo opportuno rinnovare ai lettori l'invito (già espresso nei post precedenti su argomenti simili) a considerare queste mie note soltanto come uno spunto di riflessione e a rivolgersi al proprio consulente di fiducia per la corretta applicazione delle norme.

Andiamo per ordine: innanzitutto, l'Imposta sul Valore Aggiunto, come è stabilitò dall'art. 1 della legge n. 633 del 1972 (cosiddetta Legge IVA), si applica "sulla cessione di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato (italiano, ndr) nell'esercizio di imprese o nell'esercizo di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate". Condizione necessaria per l'applicazione dell'imposta, quindi, è che le prestazioni avvengano in territorio italiano.

Nel caso in cui il venditore (o prestatore) e il cliente siano entrambi soggetti italiani e lo scambio avvenga in Italia, l'imposta certamente si applica. Esistono, tuttavia, dei casi in cui è difficile stabilire se la prestazione avvenga in territorio italiano o no, come, ad esempio nel caso in cui un soggetto italiano offra un servizio ad un cliente straniero lavorando a distanza: in tal caso, il lavoro è stato portato avanti in Italia, ma si è beneficiato di esso all'estero.

Per (tentare di) risolvere casi del genere, si deve far riferimento all'art. 7 della legge IVA, rubricato, appunto, Territorialità dell'imposta, che stabilisce in quali casi la cessione di un bene o la prestazione di un servizio debba intendersi effettuata in territorio Italiano.

Poiché noi stiamo offrendo un servizio a Google Ireland Limited, che ha sede in Irlanda, quindi nella Comunità Europea, dobbiamo far riferimento al comma 4 lettera e del citato art. 7, che recita:

le prestazioni [...] rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza

Poiché Google Ireland Limited è passivo di imposta in Irlanda, quanto disposto non si applica, quindi, ad una interpretazione letterale della norma, sembra che le prestazioni nei suoi confronti siano esenti da IVA.

Una tale interpretazione sarebbe inoltre confortata anche dal fatto che Google non effettua rimborso IVA, come si legge nel regolamento di Adsense per i publisher italiani, al punto 12.9:

Lei dovrà pagare tutte le imposte o gli oneri applicati da qualsiasi entità governativa in relazione alla Sua partecipazione al Programma. Google non effettuerà alcun rimborso IVA nei Suoi confronti.

Ho letto su alcuni forum che, nel caso di publisher residenti in Irlanda, Google si impegni a rimborsare l'IVA; tuttavia, al momento in cui scrivo, nella pagina di registrazione ad Adsense, se, come proprio paese, si seleziona l'Irlanda, appare una versione del contratto in cui la controparte è ancora Google Inc. e inoltre non si fa cenno alla faccenda del rimborso IVA.

Per il momento, questo è quanto ho potuto dedurre dalla lettura del nuovo contratto, tuttavia, visto che l'argomento è piuttosto controverso, anche tra gli addetti ai lavori, continuerò ad indagare e, in caso di novità, tornerò a scrivere; suggerimenti, precisazioni, osservazioni e critiche sono sempre estremamente graditi.

A presto.

mercoledì 18 marzo 2009

Blogmagazine: un nuovo esperimento editoriale

Approfitto di questa pausa pranzo per parlarvi di Blogmagazine, una rivista nata da poche settimane (e di cui è disponibile sul sito il primo numero, quello di Marzo 2009). Si tratta di una rivista scritta interamente da blogger, per ora disponibile solo in formato digitale (sfogliabile on line in flash o scaricabile in pdf) ma che, almeno nelle intenzioni degli autori, dovrebbe essere distribuita, in un prossimo futuro, anche in edizione cartacea.

Durante gli anni Novanta, quando cominciava a diffondersi il web, molti editori di giornali e riviste cominciarono ad affiancare alla classica edizione cartacea, anche una versione telematica delle loro pubblicazioni: era, in quel caso, la carta stampata che raggiungeva il pubblico tramite il web; successivamente, sono nate riviste telematiche, interamente on line, senza una controparte cartacea, per non parlare del numero sempre crescente di siti, blog, forum, ecc...

L'idea alla base di Blogmagazine, interessante e originale, è proprio quella di portare fuori dalla rete (su carta stampata) i contenuti dei blog, di realizzare, in un certo senso, il processo inverso rispetto a quello che è avvenuto agli inizi della diffusione del web; considerando il successo che sta avendo (gli autori dichiarano circa 1700 download a distanza di 24 ore dalla pubblicazione), l'idea è senz'altro buona.

Non sono mancate, tuttavia, delle critiche al progetto da parte di alcuni blogger. La prima critica è che gli argomenti trattati sono troppo eterogenei (si va dall'informatica al cinema, dalla tecnologia al gossip) e non possono stare tutti su una sola rivista; tuttavia, c'è da dire che i blog presenti in rete trattano gli argomenti più disparati, quindi, se si vuole fornire uno spaccato fedele di questa realtà, nessun tema può essere tralasciato. Una soluzione di compromesso, anche se impegnativa, secondo me può essere quella di scindere Blogmagazine in più riviste, ognuna incentrata su un particolare tema (ad esempio, Blogmagazine Hi-Tech, Blogmagazine Cultura, Blogmagazine Salute, e così via).

Un'altra critica riguarda gli articoli, che, secondo molti, trattano argomenti triti e ritriti (ad esempio Facebook o la "nuovissima" serie TV del Dr. House) senza aggiungere nulla a quanto già presente in rete. Senza pronunciarmi su quest'ultimo punto, voglio solo rassicurarvi sul fatto che la redazione sta già prendendo provvedimenti e, già dal prossimo numero, saranno presenti solo argomenti originali. Come faccio ad esserne così sicuro? Perché è stata la redazione stessa a dirmelo... in risposta ad una mia mail con la quale le ho proposto un mio articolo su Second Life. L'articolo è stato scartato proprio perché "non da molte informazioni in più di quelle che si possono trovare in giro" e inoltre l'argomento trattato è stato definito "un po' vecchiotto".

Non ci resta che aspettare il numero di Aprile.

A presto.

P.S. Visto che ci sono, pubblico volentieri l'articolo su Second Life che ho mandato a loro.

Second Life: tra virtuale e reale

“Era questa per me la magia: poter vedere il mondo trasformarsi in base alle idee che avevo in mente”. Così si esprime Philip Rosedale, fondatore del Linden Labs, presso i quali è stata ideata e realizzata Second Life, un ambiente virtuale che permette a chiunque voglia entrarvi di essere ed avere tutto ciò che desidera, o quasi. Vorreste poter volare per recarvi da un posto all’altro? In Second Life potete… e potete anche teletrasportarvi! Vi piacerebbe possedere una villa, un castello e (perché no?) un’intera isola? Avete sognato, qualche volta, di cambiare sembianze? Tutto questo, e molto altro, è possibile all’interno di Second Life.
Ma che cos’è veramente, e come funziona, Second Life? A primo acchito, possiamo dire che è una sorta di gioco di ruolo (anche se, come vedremo, questa è una definizione piuttosto riduttiva), costituito da un ambiente 3D simulato, a cui si accede tramite un computer, una connessione ad Internet e un account, da aprire nel sito ufficiale www.secondlife.com. Ogni partecipante è presente nell’ambiente attraverso un avatar, cioè una sua rappresentazione virtuale (solitamente di forma umana, ma che può anche essere di altro tipo), il quale può essere controllato tramite mouse e tastiera (ma anche altri strumenti multimediali). Gli avatar possono interagire tra di loro e anche con il mondo circostante, proprio come avviene nella vita reale.
Anche se, a prima vista, non sembra molto di più di una normale chat (ancorché arricchita con effetti 3D), in realtà Second Life ha alcune peculiarità che la rendono unica, prima fra tutte il fatto che tutto (o quasi) ciò che è presente nell’ambiente (paesaggi, strade, edifici, ecc…) è realizzato dagli stessi residenti ed è in continuo divenire: ad esempio, proprio come nel mondo reale, un abitante di Second Life può acquistare un lotto di terreno, costruirvi un edificio e, dopo qualche tempo, rivenderlo a qualcun altro; quest’ultimo, a sua volta, può modificare quell’edificio, oppure demolirlo e costruirvi altro. L’ambiente viene plasmato dagli abitanti stessi, secondo la loro volontà e, neanche a dirlo, in modo molto più facile e veloce che nel mondo reale.
Abbiamo accennato, poco più sopra, all’acquisto e alla vendita di terreni… Ebbene sì! In Second Life esiste anche una moneta, il Linden Dollar (L$), che può essere usata per acquistare (in negozi virtuali) ogni sorta di oggetti, come vestiti, arredamenti, case, ecc… Come nel mondo reale, uno dei modi per ottenere denaro è lavorare; esistono tantissimi lavori che si possono svolgere in Second Life, uno dei quali è il costruttore: poiché realizzare oggetti o edifici richiede particolare abilità e conoscenze di programmazione, molti residenti, anziché cimentarvisi, preferiscono pagare qualcun altro che lo faccia per loro. Ma non è tutto: i Linden Dollar possono anche essere acquistati, pagandoli in dollari, presso il sito ufficiale di Second Life e, cosa ancora più interessante, rivenduti, ricevendo in cambio dollari, quelli veri; insomma, il L$ è una vera e propria moneta, con tanto di tasso di cambio.
Le applicazioni possibili di Second Life sono le più disparate: da quelle prettamente ludiche, per le quali è stata creata, a quelle culturali (si pensi al valore aggiunto che un simile strumento può dare all’e-learning). Non vanno poi dimenticati i risvolti economici: molte aziende possono sfruttare il mondo virtuale per ottenere visibilità, la quale finisce per portare loro clienti, di quelli in carne ed ossa; inoltre, possono nascere nuove forme di business interamente virtuali, in grado di fornire, però, guadagni reali.
Tuttavia, non ci si deve lasciare trasportare da troppo entusiasmo e pensare di fare soldi facili dentro Second Life: infatti, il tasso di cambio varia da 250 a 350 L$ per 1$ e quindi è immediato rendersi conto che, per guadagnare una cifra che non sia trascurabile per la vita reale, occorre molto tempo e molto impegno. Sono veramente pochi coloro che riescono a vivere avendo Second Life come unica fonte di reddito e, cosa ancor più importante, costoro lavorano (e faticano) quanto chi ha un impiego nel mondo reale, e forse anche di più. E’ vero, infatti, che molte cose impossibili nel mondo reale divengono possibili in Second Life, tuttavia ciò vale non solo per noi, ma anche per gli altri.
Non bisogna mai dimenticare, infine, che Second Life è un ambiente virtuale: è vero, permette di essere ciò che si vuole e appaga molti desideri dell’animo umano (bellezza, ricchezza, ecc…), ma lo fa in modo “finto”, virtuale, appunto, e se la si prende troppo sul serio, si rischia di subire delle ripercussioni anche da un punto di vista psico-sociologico. Second Life è un ottimo mezzo per socializzare, giocare, divertirsi e anche per sperimentare qualche nuova forma di business, ma è bene fare tutto ciò con il giusto atteggiamento mentale, senza esserne ossessionati e considerandolo, prima di tutto, un gioco; per dirla con Linus Torvalds, il creatore del sistema operativo Linux, just for fun!

Powered By Blogger