martedì 27 gennaio 2009

Aspetti fiscali di un sito web – Google Adsense (3)

TERZA PARTE

Nell’ultimo articolo ci siamo lasciati con la questione aperta relativa alla ritenuta d’acconto del 20% che Google dovrebbe detrarre dai nostri proventi e versare al fisco italiano: il problema nasce dal fatto che, essendo Google un soggetto extra UE, non può agire da sostituto d’imposta in Italia. Come anticipato nello scorso post, ho chiesto ulteriori chiarimenti, tramite mail, all’Agenzia delle Entrate.

Riporto di seguito il testo della richiesta:

Spett.le Agenzia delle Entrate,
con riferimento alla richiesta di informazioni n. […], alla quale avete risposto il […], il sottoscritto precisa che Google Inc. è un soggetto extra UE (ha sede negli USA).
Ciò premesso, chiede se Google debba (e possa) agire da sostituto di imposta ed operare la ritenuta d'acconto del 20%, come da Voi indicato nella risposta alla richiesta di cui sopra.
Distinti saluti.

Ed ecco il testo della risposta:

Gentile contribuente,
la risposta precedente è valida solo se GOOGLE (che è sicuramente un soggetto statunitense) si è identificato direttamente qui in Italia, o ivi possegga una stabile organizzazione. Tanto per chiarirci, se chi La paga è una rappresentanza di Google in Italia o una ipotetica Google-Italia, deve essere applicata la normativa italiana, e quindi la ritenuta del 20 %. Se non è così , come probabile, Google applicherà la ritenuta statunitense, se è tenuto a farlo. Lei dichiarerà il reddito nel quadro RL al rigo 16, e calcolerà l'imposta definitiva in base al suo reddito. Se negli Stati Uniti Le applicano una ritenuta, questa diventa un credito d'imposta qui in Italia, in quanto convenzionalmente non si tassano due volte i redditi percepiti. Cordiali saluti

Leggendo il contratto di affiliazione al programma Google Adsense, viene citata Google Inc. e non si fa cenno a Google Italia (che peraltro esiste), quindi, stando alla risposta ottenuta, Google non deve applicare la ritenuta d’acconto del 20%.

Ovviamente continua ad essere valido quanto scritto nello scorso post a proposito dell’altra richiesta di informazioni che ho presentato all’Agenzia delle Entrate, cioè che tali risposte (come l’Agenzia precisa sempre in fondo all’email) non sono rese a titolo di interpello, quindi non sono vincolanti per l’amministrazione finanziaria.

A presto per ulteriori approfondimenti.

giovedì 22 gennaio 2009

Aspetti fiscali di un sito web – Google Adsense (2)

SECONDA PARTE

In questo articolo cercheremo di esaminare più da vicino la possibilità di inquadrare i proventi di Google Adsense come derivanti da assunzione di obbligo di fare, non fare o permettere.

E’ possibile considerare attività di impresa quella di un webmaster che partecipa al programma Adsense? Per rispondere alla domanda, vediamo innanzitutto che cosa significa essere imprenditori.

L’art. 2082 del Codice Civile ne fornisce la seguente definizione: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Le parole chiave sono due: organizzazione e professionalità. Alcuni ritengono che gestire un sito o un blog sia un’attività organizzata, dal momento che si deve avere una connessione a Internet, un computer, il software necessario e un contratto con un provider per avere lo spazio web, nonché professionale, visto che la creazione e l’aggiornamento del sito richiedono un lavoro qualificato e delle conoscenze tecniche specifiche. In realtà, limitandoci a considerare piccoli siti amatoriali, tutto ciò non è necessario: se (come spesso accade) aggiorno il mio sito non troppo spesso, posso tranquillamente fare a meno sia del computer che della linea telefonica, in quanto mi basta andare in un Internet Point, e, quanto all’acquisto di un dominio (con incluso lo spazio web), posso evitare anche quello, visto che molti provider lo forniscono gratuitamente; quanto alla professionalità, anche questa, secondo me, è in discussione, dal momento che oggi è possibile utilizzare un CMS (Content Management System), che permette di creare in pochi minuti un sito o un blog, anche molto complessi, senza scrivere neppure una riga di codice.

Aggiungendo a tutto ciò il fatto che, come anticipato nell’ultimo post, il webmaster che partecipa al programma (l’affiliato) non intrattiene rapporti con gli inserzionisti e inoltre non contratta con Google il costo per ogni click, ci si allontana ulteriormente dal concetto di impresa. In sostanza, quello che facciamo non è altro che mettere a disposizione di Google alcuni spazi del nostro sito web, di cui poi Google fa ciò che vuole: è Google a comportarsi da impresa pubblicitaria, non noi.

Questi ragionamenti, tuttavia, sono soltanto di carattere qualitativo: non esiste un confine preciso che permetta di distinguere un sito web professionale da uno amatoriale e quindi occorre effettuare una valutazione caso per caso.

Per un approfondimento su questo tipo di inquadramento di Adsense, vi invito a leggere questo articolo, nel quale la dottoressa Elena Trombetta fornisce ulteriori informazioni, anche sugli aspetti pratici legati alla dichiarazione di eventuali proventi.

Io, da parte mia, ho chiesto spiegazioni all’Agenzia delle Entrate tramite email; riporto di seguito il testo della richiesta:

Spett.le Agenzia delle Entrate,
il sottoscritto, proprietario di un sito web, AGGIORNATO SENZA REGOLARE PERIODICITA', intende aderire al programma Adsense di Google Inc., che prevede la possibilità di cedere a Google aree delle proprie pagine web, nelle quali Google stessa inserisce banner pubblicitari, sul cui contenuto il sottoscritto non ha la possibilità di intervenire.  Al sottoscritto viene riconosciuto un compenso variabile, dell’ordine di pochi centesimi di €, STABILITO UNILATERALMENTE DA GOOGLE, per ogni click effettuato sui banner dai visitatori del sito. Il sottoscritto chiede se sia corretto considerare eventuali proventi come derivanti da obbligo di fare, non fare o permettere, da dichiarare come Redditi diversi  (e non da attività imprenditoriale o commerciale).
Distinti saluti.

Ed ecco la loro risposta:

Gentile Sig. Paolo Caramanica,
in esito a quanto richiesto La informiamo che l'art. 67 del DPR 917/1986 stabilisce la classificazione attribuibile ai redditi diversi precisando che essi sono tali solo quando non sono derivanti da capitali  "ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Ciò premesso, il comma 1, lettera l, del medesimo articolo comprende i proventi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere tra i quali è classificabile il compenso che Lei percepirà da Google per la disponibilità di spazio sul sito web, di cui è proprietario, sulla base del numero di contatti attivati cliccando sui banner pubblicati dalla Google medesima. Si rammenta, comunque, che per tali compensi va operata da parte del sostituto d'imposta (Google) la ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 del DRP 600/1973.
Per la consultazione della normativa citata Le forniamo il seguente indirizzo internet:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Documentazione+tributaria/
Cordiali saluti.

Sembrerebbe, quindi, che anche l’Agenzia delle Entrate sia d’accordo con questa interpretazione. Tuttavia è importante precisare che tutto ciò non rappresenta una soluzione definitiva al problema, come si evince da una nota dell’Agenzia in calce all’email:

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

In sostanza, ciò significa che tale risposta non è in alcun modo vincolante per l’Agenzia; l’unico strumento per ottenere una risposta ufficiale e vincolante è l’istanza di interpello.

Infine, tale risposta pone l’ulteriore problema della ritenuta d’acconto, che Google dovrebbe detrarre dai nostri proventi e versare al fisco italiano: essendo Google Inc. un soggetto extra UE, cosa che purtroppo ho omesso di precisare nel testo della richiesta, ad un primo esame del DPR n. 600 del 1973 sembra che non possa  agire da sostituto di imposta. In ogni caso ho inviato una seconda richiesta all’Agenzia su questo punto e sono in attesa della risposta.

Vi terrò aggiornati.

mercoledì 14 gennaio 2009

Aspetti fiscali di un sito web – Google Adsense (1)

PRIMA PARTE

In questo articolo comincerò ad affrontare la questione dei cosiddetti programmi di affiliazione, che permettono ai webmaster di guadagnare ospitando banner pubblicitari, in apposite aree del proprio sito. Nel seguito, farò riferimento prevalentemente a Google Adsense, che è probabilmente uno dei più diffusi tra i programmi di affiliazione. Come ho già ripetuto più volte, quanto pubblicherò vuole essere solo uno spunto di riflessione e in nessun caso può sostituire la consulenza di un commercialista e/o di un legale.

Il funzionamento tecnico è semplice: dopo essersi iscritti al programma ed aver accettato le condizioni, non bisogna fare altro che inserire nel proprio sito alcune righe di codice (si tratta di codice Javascript) nei punti in cui si vuole che Google visualizzi i suoi banner pubblicitari; tali banner saranno visibili a tutti i visitatori del sito e Google si impegna a pagare al webmaster una certa cifra (tipicamente di pochi centesimi di dollaro) per ogni click che i visitatori effettuano sui banner stessi.

I contenuti dei banner, ovvero le aziende in essi pubblicizzate (in gergo gli inserzionisti) vengono scelti, tramite un sistema automatico molto sofisticato, in base ai contenuti del sito, in modo che siano il più possibile ad essi attinenti. E’ importante precisare (al fine di inquadrare correttamente l’attività) che il contenuto di tali banner viene stabilito unicamente da Google e il webmaster che aderisce al programma Adsense (in gergo l’affiliato) non ne ha il controllo, fatta eccezione per la possibilità, nel caso di un sito commerciale, di bloccare gli annunci relativi ad aziende concorrenti; è anche importante dire che la cifra corrisposta per ogni click è pure stabilita unilateralmente da Google e che l’affiliato non intrattiene, in nessun caso, rapporti con gli inserzionisti, ma solo con Google.

Passando ora all’aspetto fiscale, poiché i redditi sono tassati in modo diverso a seconda di come vengono generati, il primo passo consiste nel capire che tipo di attività stia svolgendo il webmaster che utilizza Adsense. Esiste in proposito molta diversità di opinioni, anche tra gli addetti ai lavori, dovuta al fatto che la normativa esistente risale in gran parte a prima della diffusione di Internet e delle attività connesse, quindi è ad esse difficilmente adattabile, ed inoltre chi di dovere (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze…) non si è ancora pronunciato ufficialmente.

A prima vista sembrerebbe che il titolare del sito, partecipando al programma Adsense, agisca da impresa pubblicitaria: un’attività del genere richiederebbe l’apertura di una partita IVA come imprenditore e ciò comporterebbe diversi oneri, di cui il maggiore è il versamento minimale di oltre 2000€ all’anno all’INPS (indipendente dal reddito); aggiungendo a questi l’iscrizione al Registro delle Imprese e il costo di un commercialista (anche se non obbligatorio, fortemente consigliato), si arriverebbe facilmente ad una spesa minima di almeno 3000€ all’anno, che si dovrebbe sostenere anche se il reddito fosse nullo. Di fronte ad una situazione del genere, Google Adsense sarebbe appannaggio solo di chi gestisce grossi portali e non sarebbe conveniente per un piccolo webmaster che potrebbe ricavarne qualche decina di dollari al mese.

Da diverso tempo, in vari siti, blog e forum per webmaster si discute sull’argomento e sono state addotte diverse argomentazioni contro tale conclusione; io ho potuto individuarne tre, che vado ad elencare:

  1. Se il reddito che si percepisce è inferiore a 5000€ l’anno, l’attività svolta può essere considerata occasionale e non è necessaria la partita IVA.
  2. Il webmaster non può intervenire direttamente sul contenuto dei banner, non ha voce in capitolo nello stabilire il costo per click e in nessun caso intrattiene rapporti con gli inserzionisti, quindi l’attività di impresa pubblicitaria è svolta da Google e il reddito per l’affiliato sarebbe derivante da assunzione di obbligo di fare, non fare o permettere.
  3. Poiché stiamo fornendo un servizio a Google Inc., che ha sede negli Stati Uniti (quindi fuori dell’Unione Europea), tale attività sarebbe fuori del campo di applicazione dell’IVA.

La prima delle argomentazioni elencate è, ahimè, facilmente smontabile: esaminando, infatti, dall’articolo 61, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (cosiddetta legge Biagi) si evince che, affinché si rientri nelle prestazioni occasionali, non solo il compenso complessivamente percepito nell’anno solare deve essere non superiore a 5000€, ma anche che il rapporto con lo stesso committente deve avere durata non superiore a 30 giorni. Nel caso di Adsense, se è usato per più di 30 giorni in un anno (e in genere lo è), indipendentemente da quanto percepito, non si può parlare di prestazione occasionale.

Le altre due argomentazioni, invece, sembrano lasciare qualche spiraglio in più, quindi meritano un ulteriore approfondimento. Nella seconda parte di questo articolo, che pubblicherò nei prossimi giorni, prenderò in esame la seconda, che, al momento, è l’unica che ho avuto modo di approfondire (e in merito alla quale ho chiesto delucidazioni anche all’Agenzia delle Entrate). Successivamente, appena avrò modo di approfondire il discorso sul campo di applicabilità dell’IVA, dedicherò un post anche alla terza.

venerdì 9 gennaio 2009

Aspetti fiscali di un sito web - Donazioni con PayPal

In questo articolo comincerò ad affrontare le problematiche relative agli aspetti fiscali del web, nelle quali ci si imbatte non appena si cerca di utilizzare il proprio sito per guadagnare denaro, o anche solo per ripagarsi le spese di gestione; il contenuto di questi articoli e di altri che pubblicherò nei prossimi giorni saranno successivamente integrati per formare un unico capitolo della guida alla creazione di un sito, come ho accennato nell’ultimo post.

Prima di cominciare voglio ribadire, a scanso di equivoci, quanto dissi a suo tempo in occasione della pubblicazione del capitolo della guida riguardante gli aspetti legali del web, cioè che non sono un giurista e nemmeno un commercialista, quindi non ho svolto studi sistematici sugli argomenti che affronterò: di conseguenza, nonostante la massima cura messa nell’esposizione di essi, invito i lettori a non prendere per buono tutto quanto pubblicato, ma a considerarlo solo uno spunto di riflessione e a rivolgersi al proprio consulente di fiducia per una corretta applicazione delle norme.

Il primo argomento che affronterò riguarda le donazioni, a favore di chi gestisce un sito web, fatte dai visitatori, tipicamente attraverso il sistema PayPal (il pulsante Donate che si vede in alcuni siti web, per intenderci).

Prima di passare ad esaminare la problematica fiscale relativa, voglio fare una breve premessa sul funzionamento tecnico del sistema: PayPal è uno strumento usato nel commercio elettronico, che fornisce all’utente un conto corrente virtuale, collegato ad un conto reale, oppure ad una carta di credito (PostePay è forse la soluzione più comune), che permette di inviare e ricevere pagamenti tramite Internet. Il conto PayPal può essere usato anche per ricevere donazioni, infatti il sistema stesso fornisce i cosiddetti pulsanti Donate, che in pratica non sono altro che dei link grafici, i quali possono essere inseriti nel proprio sito: il visitatore che vuole fare una donazione non deve fare altro che cliccare sul pulsante e seguire le istruzioni (inserire il numero della propria carta, l’importo, ecc …).

Passando ora agli aspetti legali e fiscali, le donazioni sono innanzitutto disciplinate dal Codice Civile (art. 769 e seguenti) che precisa che esse devono essere fatte tramite atto pubblico (art. 782) a meno che non si tratti di donazioni di modico valore, come stabilito dal successivo art. 783. Ma che cosa significa modico valore? Lo stesso articolo non fissa parametri precisi, ma si limita a dire che la modicità deve essere stabilita anche in rapporto alle condizioni economiche del donante; nella fattispecie delle donazioni ai webmaster, tuttavia, trattandosi tipicamente di cifre piccole (pochi Euro) non credo che si vada oltre il concetto di modicità, quindi non è necessario l’atto pubblico.

Per quanto riguarda, invece l’aspetto fiscale della faccenda, si deve far riferimento alla legge n. 286 del 24 Novembre 2006, che stabilisce i parametri per le imposte sulle donazioni, senza stabilire un limite minimo al di sotto del quale l’imposta non sia dovuta (salvo casi particolari) e senza operare alcuna distinzione tra donazioni modiche e non. Un’applicazione letterale della norma, quindi, richiederebbe il pagamento dell’imposta su ogni donazione (anche di 1 €) ricevuta con PayPal o con qualunque altro sistema, con la conseguente complicazione della gestione del tutto.

Fortunatamente, in seguito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una circolare (precisamente la Circolare n.3 del 22 Gennaio 2008, consultabile nel sito dell’Agenzia a questa pagina) che precisa esplicitamente, al paragrafo 2 (Ambito oggettivo di applicazione) che l’imposta sulle donazioni non si applica a quelle di modico valore: di conseguenza, si può mettere nel proprio sito il pulsante Donate, senza essere tenuti, finché le donazioni rimangono modiche, ad alcun adempimento fiscale.

E’ appena il caso di notare che tutto ciò è valido solo se le donazioni sono erogazioni liberali propriamente dette, cioè se sono facoltative e se per esse non è fissato (e nemmeno suggerito) un importo minimo. Inoltre, le donazioni non debbono costituire una condizione necessaria per accedere ai contenuti o ai servizi offerti nel sito (o anche a una parte di essi), cioè non deve esserci alcuna discriminazione tra i visitatori che donano e quelli che non lo fanno; se così non fosse, le “donazioni” perderebbero la caratteristica di liberalità, si trasformerebbero in pagamenti e diventerebbero, in definitiva, solo un espediente per nascondere una vera e propria attività commerciale (che richiede un diverso, e più oneroso, inquadramento), cosa che può portare, come è facile immaginare, a pesanti sanzioni.

Nel prossimo articolo sugli aspetti fiscali di un sito web affronterò il discorso relativo ai programmi di affiliazione e, in particolare, a Google Adsense (uno dei più noti). Come sempre, sono graditi suggerimenti ed osservazioni.

A presto

giovedì 8 gennaio 2009

Guida alla realizzazione di un sito web (riprendono i lavori...)

Come ho anticipato nell'ultimo post, ho deciso, tra le altre cose, di riprendere a lavorare alla guida alla creazione e alla manutenzione di un sito web: a suo tempo ho già detto che, nelle mie intenzioni, questa guida avrebbe riguardato tutti gli aspetti, non solo quelli tecnici (sui quali ho già scritto i primi quattro capitoli) ma anche quelli legali (a cui ho già dedicato un capitolo, che deve però essere rivisto e corretto in alcuni punti).

Proprio per quanto riguarda questi aspetti burocratici, ho intenzione di dedicare un capitolo (come peraltro ho indicato nell'indice provvisorio della guida) al diritto d'autore e un altro agli aspetti fiscali connessi alle attività di guadagno tramite un sito web, almeno per i casi più semplici.

Dal momento che, come avrà notato chi ha visitato negli scorsi mesi queste pagine, questa mia guida è in continua evoluzione (con aggiornamenti, correzioni, modifiche all'indice generale dei capitoli...) da oggi seguirò un approccio diverso: pubblicherò qui sul blog i vari contenuti ed aggiornamenti in ordine sparso (così da avere anche un feedback diretto da parte vostra) e successivamente, quando avrò raccolto una quantità sufficiente di materiale su un certo argomento, gli darò una sistemazione organica e ne farò un capitolo da inserire nel progetto.

Per quanto riguarda gli argomenti che affronterò nei prossimi giorni (gli articoli sono in fase di preparazione) ci saranno innanzitutto delle rettifiche e delle integrazioni al capitolo 6; poi, parallelamente, comincerò ad affrontare la faccenda del diritto d'autore (capitolo 7) e la spinosa questione degli aspetti fiscali del web (capitolo 8).

A proposito di quest'ultimo punto, mi sono documentato sia sui programmi di affiliazione (tipo Google Adsense), sia sulle donazioni (il pulsante Donate di Paypal): questi saranno i primi argomenti che affronterò.

A presto

Powered By Blogger