lunedì 11 maggio 2009

Google Adsense e territorialità dell'IVA

In questo post voglio riprendere il discorso, lasciato in sospeso, sul nuovo contratto del programma Adsense di Google, in cui la controparte non è più Google Inc., ma Google Ireland Limited. Abbiamo visto, in questo post, che questa variazione avrebbe reso le prestazioni di servizio dei publisher nei confronti di Google fuori campo IVA (art. 7 della legge 633/1972). Tuttavia, come pure ho accennato, una sentenza della Corte di Giustizia Europea (del 19 febbraio scorso), in risposta ad un quesito posto dalla Corte di Cassazione italiana, ha stabilito (cito testualmente):

"Occorre precisare che, per paese nel quale hanno luogo l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego (...) si intende, in materia di prestazioni pubblicitarie, il paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari.
Infatti, indipendentemente dalla circostanza che i destinatari di tali prestazioni possano essere distribuiti in tutto il mondo, è certo che i media italiani sono diffusi soprattutto in Italia."

A questo punto la domanda è la seguente: da quale Stato partono i messaggi pubblicitari pubblicati tramite Adsense? Per rispondere, è necessario prendere in considerazione il funzionamento tecnico del sistema.

Ciò che permette ad un sito di visualizzare gli annunci è un frammento di codice Javascript, fornito da Google, che il webmaster deve copiare e incollare nelle proprie pagine, senza apportarvi modifiche. Se consideriamo tale codice come il generatore di messaggi pubblicitari, lo stato di partenza è quello in cui è localizzato il server che ospita il sito: in tal caso, basterebbe spostare il sito su un server all'estero (purché entro la Comunità Europea) per rendere le operazioni fuori campo IVA.

In realtà le cose non sono così semplici: infatti, il codice javascript non genera i messaggi pubblicitari autonomamente, ma costituisce solo un anello di collegamento tra il sito e i server di Google, che "decidono" quale messaggio deve essere pubblicato e da chi. Se si considera come origine del messaggio il server di Google che lo genera, allora il discorso si complica: Google, infatti, dispone di server sparsi in tutto il mondo e non è possibile sapere da quale di essi parte il messaggio che viene visualizzato su un certo sito (non è nemmeno detto che uno stesso sito riceva messaggi sempre dallo stesso server). In tal caso, la domanda da cui siamo partiti è destinata a restare senza risposta.

Un'ultima interpretazione che si può dare alla sentenza è di considerare il luogo di origine del messaggio pubblicitario in Irlanda, dove ha sede Google Ireland Limited (la controparte contrattuale): questa interpretazione non prende in considerazione il luogo da cui parte fisicamente il messaggio, bensì il luogo dove si trova (cioè dove ha sede legale) chi ha intenzione di farlo partire (nel nostro caso Google).

Personalmente, ritengo quest'ultima interpretazione la più ragionevole, in quanto, ogni tentativo di determinare da dove parta fisicamente il messaggio si scontra con enormi difficoltà tecniche, come abbiamo accennato sopra.

La questione, per il momento, rimane aperta.

Osservazioni e suggerimenti sono sempre graditi.

A presto.

Nessun commento:

Posta un commento

Poiché ho attivato la moderazione dei commenti, possono trascorrere diverse ore, dal momento in cui vengono postati, prima che siano visibili al pubblico.
Mi riservo di eliminare i commenti che risultino volgari, offensivi o, comunque, con contenuto illecito, nonché eventuali commmenti con spam.
Tutti gli altri interventi (osservazioni, precisazioni, richieste, critiche...) sono sempre graditi.

Powered By Blogger