Nel Pay per Impression, si viene retribuiti per il solo fatto che i visitatori visualizzano il banner o gli annunci sulle nostre pagine: ovviamente, poiché ottenere un'impression è molto più facile che ottenere un click (la pagina deve semplicemente essere visualizzata) queste vengono pagate molto meno dei click (tipicamente gli importi sono dell'ordine di qualche Euro ogni mille impression).
Nel Pay per Lead, invece, non è sufficiente che il visitatore clicchi sull'annuncio, ma deve anche effettuare un acquisto nel sito dell'inserzionista: in questo caso, viene riconosciuta una commissione (che può essere fissa oppure una percentuale sulla vendita).
Per quanto riguarda la forma Pay per Impression, dal punto di vista fiscale non ci sono differenze rispetto al Pay per Click, quindi, per i programmi di affiliazione che la adottano, valgono le stesse considerazioni esposte per Google Adsense. Voglio solo rimarcare che, nel caso in cui il programma di affiliazione a cui di partecipa è gestito da un'azienda con sede legale in Italia, quest'ultima deve applicare sui proventi la ritenuta d'acconto del 20%.
Il Pay per Lead, invece, richiede qualche considerazione in più. L'attività che si svolge, in questo caso, può essere considerata procacciamento d'affari: la figura del procacciatore d'affari, simile, per certi aspetti, a quella dell'agente di commercio, non è definita in modo chiaro dalla normativa (costituisce, come si dice in gergo, una figura atipica). Se tale attività è svolta in modo occasionale, si può evitare l'apertura della partita IVA: in questo caso, il committente dovrà operare una ritenuta d'acconto del 23% sulla metà dei proventi (cioè 11.5% sul totale).
L'inquadramento dei proventi da Pay per Lead come derivanti da procacciamento occasionale di affari è supportato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 209 del 18 Novembre 2003, in risposta all'istanza di interpello di una società (che chiameremo XY) che, per promuovere la vendita di un servizio ADSL, aveva pattuito con un'altra società (K) che quest'ultima, tra le altre cose, pubblicizzasse il servizio stesso nel proprio sito web, attraverso dei link ad una pagina del sito di XY, nella quale il visitatore poteva stipulare il contratto ADSL; per ogni contratto concluso grazie alla "mediazione" dei link nel sito di K, quest'ultima percepiva un compenso. La società XY chiedeva, quindi, se fosse corretto considerare i proventi corrisposti a K come derivanti da attività pubblicitaria.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata negativa, in quanto l'Agenzia stessa ha ritenuto che i link non fossero l'oggetto del contratto tra XY e K, bensì soltanto un mezzo utilizzato da K per procurare clienti ad XY: di conseguenza, quanto compiuto da K non rientrava nell'attività pubblicitaria, bensì in quella di procacciamento di affari. Riporto nel seguito qualche passaggio significativo del testo (il grassetto l'ho aggiunto io):
Con questo post, concludo l'esame degli aspetti fiscali che possono interessare l'autore di un sito web amatoriale: ribadisco, a scanso di equivoci, che quanto scritto vuole solo essere uno spunto di riflessione e non va assolutamente sostituito con la consulenza di un professionista.
Appena posso, riunirò tutti i post su Adsense, quello sulle donazioni con Paypal e ques'ultimo e ne farò un capitolo della mia guida sulla realizzazione di un sito web.
A presto
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