lunedì 23 febbraio 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (2)

SECONDA PARTE

Abbiamo parlato, nell'ultimo articolo, del fatto che i diritti d'autore si possono dividere in due categorie: i diritti morali e quelli di sfruttamento economico dell'opera; questi ultimi, di cui tratterò in questo post, sono elencati nella legge n. 633 del 1942 (legge sul Diritto d'Autore, che indicherò brevemente come legge DA), a cui pure ho già accennato, e in particolare negli artt. 12-19. I diritti di sfruttamento economico appartengono esclusivamente all'autore, a meno che questi non decida di cederli, tutti o in parte, a terzi; nel seguito li vedremo in dettaglio.

Il primo che cosideriamo è il diritto di riproduzione, che permette al solo autore di effettuare copie della propria opera, a meno che tali copie non siano per uso strettamente personale (art. 68 legge DA). Legato al diritto di riproduzione è quello di distrubuzione dell'opera (art. 17 legge DA), ovvero della messa in commercio o, comunque, in circolazione di esemplari dell'opera stessa. A quest'ultimo articolo fanno eccezione le copie fisiche (per esempio di un libro) acquistate da un utente: se qualcuno, per esempio, acquista un libro, di tale esemplare, l'autore (o chi detiene i diritti) perde il controllo, cioè chi lo ha acquistato può a sua volta prestarlo, regalarlo o rivenderlo, il tutto limitatamente, beninteso, all'unico esemplare in suo possesso (non può, cioè, farne delle copie); questa eccezione, tuttavia, non può applicarsi alle opere in formato digitale, poiché, nel caso di un file, non vi è alcuna differenza tra l'originale e una qualunque copia, quindi, acquistandone una, è come se se ne acqistassero, di fatto, un numero illimitato.

Altri diritti esclusivi dell'autore sono quello di rappresentazione in pubblico e di diffusione attraverso un mezzo di comunicazione: questi si applicano a quei tipi di opere che possono, in qualche modo, essere eseguite (componimenti musicali, film, opere teatrali, ecc...). Anche il diritto di noleggio e quello di prestito (a meno che quest'ultimo non avvenga tra privati) sono prerogativa esclusiva dell'autore.

Infine, l'autore ha il diritto esclusivo di elaborare, modificare, trasformare e tradurre l'opera (art. 18 legge DA): chi voglia effettuare una di queste operazioni deve essere esplicitamente autorizzato dall'autore, tuttavia, la nuova opera che si ottiene, detta in gergo opera derivata, è essa stessa un'opera dell'ingegno e su di essa vanta i diritti colui che l'ha prodotta (fatti salvi, ovviamente, i diritti dell'autore sull'opera originale); torneremo, tra un po', su questo punto.

Abbiamo già accennato, nel post precedente, alle due caratteristiche salienti dei diritti di sfruttamento economico. La prima di esse è che, pur sorgendo tali diritti in capo solo ed esclusivamente all'autore, nel momento stesso in cui pone in essere un'opera dell'ingegno, questi può decidere di cederli, tutti o in parte, a terzi; la cessione può anche essere esclusiva e può avvenire dietro compenso economico. Non di rado, capita che un autore venda in modo esclusivo tutti i diritti su una certa opera (ad esempio un libro) ad un editore: in tal caso, l'editore diviene proprietario di tutti i diritti (tranne quelli morali, come vedremo nel prossimo articolo) e può anche, a sua volta, cederli ad altri; in tale situazione, se si vuole, ad esempio, riprodurre l'opera, si deve essere autorizzati dall'editore e non più dall'autore.

La seconda caratteristica dei diritti di sfruttamento economico è che essi non hanno durata illimitata (artt. 25-32 ter legge DA), ma possono estendersi, al massimo, fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Un'opera della quale sono scaduti i diritti è detta di pubblico dominio e può essere liberamente riprodotta, distribuita, ecc... Ad esempio, la Divina Commedia di Dante Alighieri, essendo quest'ultimo morto da più di 70 anni, può essere liberamente riprodotta da chiunque. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a non confondere un'opera con una sua traduzione, che è, come abbiamo detto, un'opera derivata e i cui diritti, quindi, appartengono a chi l'ha prodotta (il traduttore). Consideriamo, ad esempio, un brano del Dizionario Filosofico di Voltaire: quest'ultimo è morto da più di 70 anni, quindi la sua opera è di pubblico dominio; tuttavia, è di pubblico dominio soltanto l'opera originale di Voltaire (in francese) e quindi, se vogliamo utilizzare una versione italiana del brano, dobbiamo assicurarci che anche quest'ultima (opera derivata) sia di pubblico dominio (ovvero che anche il traduttore sia morto da più di 70 anni).

Esaminati, per sommi capi, i diritti di sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno, nel prossimo articolo prenderemo in esame i diritti morali.

A presto

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