giovedì 19 febbraio 2009

Aspetti legali di un sito web - Diritto d'Autore (1)

PRIMA PARTE

Tra gli aspetti legali da tenere in considerazione quando si crea o si gestisce un sito web, quello relativo al diritto d'autore merita particolare attenzione: è per questo motivo che ho deciso, nella stesura della guida alla realizzazione di un sito (che sto via via arricchendo), di dedicare all'argomento un intero capitolo. Come ho fatto per gli aspetti fiscali (cfr. post precedenti) anche in questo caso tratterò il tema in una serie di post (di cui questo è il primo), salvo poi riunire il tutto in un capitolo della guida che metterò a disposizione sul mio sito.

Chiunque pubblica sul web un'opera dell'ingegno, sia essa una poesia, una foto, un tutorial, un software e quant'altro, la mette a disposizione di tutti i visitatori (potenzialmente nell'intero pianeta Terra): ciò è sicuramente positivo ai fini della diffusione della cultura e della conoscenza, tuttavia può nascondere alcune insidie per i diritti di cui l'autore dell'opera gode, che possono essere violati, arrecando danni (morali, ma anche economici) all'autore stesso e, eventualmente, portando un indebito arricchimento ad altri. Il problema inverso si pone, invece, quando si vuole utilizzare nel proprio sito una creazione di un altro autore: in tal caso si deve fare attenzione a non violare i diritti di quest'ultimo.

Il centro della normativa sul Diritto d'Autore è costituito dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (con le successive modificazioni, intervenute nel corso degli anni): in essa vengono, prima di tutto, elencati i diritti di cui gode l'autore non appena pone in essere un'opera dell'ingegno. Questi (numerosi) diritti possono essere raggruppati in due classi: i diritti morali e i diritti di sfruttamento economico.

Ad ognuno di questi due tronconi dedicherò un intero post (nei prossimi giorni), tuttavia, già da ora, è bene sottolineare la differenza fondamentale tra le due tipologie: i primi (i diritti morali) sono di durata illimitata nel tempo e inoltre sono strettamente legati all'autore, che non può cederli, neanche gratuitamente, ad altri; i secondi, invece, oltre ad essere limitati nel tempo (in genere terminano 70 anni dopo la morte dell'autore) possono anche essere ceduti, tutti o in parte, ad altri soggetti.

Un altro fatto importante, che è bene chiarire fin da subito, è che i diritti d'autore sorgono dal momento stesso in cui l'autore crea l'opera (ad esempio la mette per iscritto, se si tratta di un'opera letteraria) e non è necessario alcun atto formale: contrariamente a quanto si crede comunemente, per acquisire i diritti sulla propria opera, non è necessaria l'iscrizione alla SIAE, né alcuna altra forma di registrazione.

Come dicevo, i prossimi due post sull'argomento saranno dedicati, rispettivamente, ai diritti morali e a quelli di sfruttamento economico. Nei post successivi, invece, vedremo, in pratica, come si possono tutelare i propri diritti: analizzeremo, in particolare, i metodi per dimostrare la paternità dell'opera e i modi in cui si possono concedere i diritti su di essa al pubblico di Internet, con particolare riferimento all'uso delle licenze Creative Commons. Infine, vedremo come (e se) è possibile utilizzare le opere di altri senza violarne i diritti.

A presto

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