lunedì 29 marzo 2010

Legge sulla privacy: le persone coinvolte

Nell'ultimo post sull'argomento abbiamo introdotto alcune definizioni riguardanti i dati personali, così come presentate nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003; in questo post, continuando con le definizioni preliminari, esamineremo le persone coinvolte nel trattamento dei dati personali.

Partendo dalla persona a cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento, questa viene definita dal testo di legge l'interessato.

Per quanto riguarda, invece, le persone che effettuano il trattamento di dati personali, l'art. 4 parla di titolare, responsabile e incaricato del trattamento; vediamo in dettaglio che cosa significa:
  • titolare: può essere sia una persona fisica che giuridica e ad esso competono "le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati (...)";
  • responsabile: può essere ancora una persona fisica o giuridica ed è preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;
  • incaricato: una persona fisica che esegue materialmente il trattamento dei dati, dietro autorizzazione del titolare o del responsabile.
La designazione di uno o più responsabili, da parte del titolare, è facoltativa.

Nel caso, ad esempio, di un ufficio pubblico che tratta dati personali, l'ufficio stesso, inteso come istituzione, è titolare del trattamento, mentre gli impiegati che fisicamente accedono ai sistemi informativi per inserire o modificare dati sono gli incaricati.

Ulteriori precisazioni su questi tre ruoli sono contenute negli articoli 28, 29 e 30 del testo: senza entrare nei dettagli, osserviamo soltanto che sia la designazione del responsabile da parte del titolare che degli incaricati deve avvenire per iscritto.

Consideriamo il caso di un sito web che offra ai propri visitatori, previa registrazione, dei servizi interattivi: all'atto della registrazione, gli utenti possono fornire alcuni dati personali, come nome, cognome, indirizzo email, ecc... il cui trattamento deve avvenire in conformità alla legge. La situazione più semplice che si può verificare è quella in cui il proprietario del sito (intestatario del dominio e del contratto di hosting) si occupi personalmente di gestire il sito stesso, senza l'aiuto di altri webmaster o amministratori: in tal caso egli è sia titolare del trattamento che unico incaricato. Se, invece, il proprietario delega un webmaster alla gestione del sito, quest'ultimo è l'incaricato, mentre il proprietario resta il titolare.

L'art. 4 contiene molte altre definizioni, oltre alle poche riportate in questo post e nel precedente, e, dato il carattere introduttivo di questa mini-guida, non è il caso di presentarle tutte in modo sistematico: nei prossimi post, se sarà necessario, riprenderemo quelle di cui faremo uso.

Terminata questa prima parte introduttiva, dal prossimo articolo ci interesseremo, in dettaglio, dei diritti dell'interessato e dei doveri del titolare.

A presto.

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